Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9, della legge 21 dicembre 1999, n. 488. Modalita' di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse da rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all'uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2001, n. 126
Quali sono le modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari da parte dei rivenditori di generi di monopolio e valori bollati in caso di mancato addebito?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 141/2006 disciplina come i rivenditori di generi di monopolio e valori bollati devono versare le somme riscosse a titolo di contributo unificato per le spese degli atti giudiziari quando si verifica un mancato addebito. In questi casi, il riversamento deve avvenire mediante il modello F24, utilizzando specifici codici tributo che variano in base alla localizzazione territoriale: il codice "941S" per la Sicilia e il codice "941T" per il restante territorio nazionale. Entrambi i codici devono essere indicati nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza della colonna "importi a debito versati", specificando come anno di riferimento l'anno in cui effettivamente si compie il versamento. Inoltre, i rivenditori devono versare separatamente i costi sostenuti dall'Agenzia per l'operazione di addebito utilizzando il codice tributo "TABF" denominato "Commissioni per riversamento intermediari", anch'esso da indicare nella sezione "Erario" del modello F24.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9, della legge 21 dicembre 1999, n. 488. Modalita' di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse da rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all'uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2001, n. 126
Testo normativo
airatubirt
enoizatnemucod
id
oizivreS
Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE
Risoluzione del 19/12/2006 n. 141
Oggetto:
Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo
9, della legge 21 dicembre 1999, n. 488. Modalita' di versamento, nei casi
di mancato addebito, delle somme riscosse da rivenditori di generi di
monopolio e di valori bollati all'uopo convenzionati, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2001, n. 126
Testo:
L'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo
2001, n. 126, ha disciplinato le modalita' di versamento del contributo
unificato per le spese degli atti giudiziari mediante:
a) modello F23;
b) conto corrente postale;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di
valori bollati.
L'articolo 2 del citato decreto ha stabilito che i rapporti tra gli
intermediari della riscossione di cui all'articolo 1, lettera c) e il
Ministero delle finanze sono regolati da apposita convenzione.
La suddetta convenzione prevede al comma 2 dell'articolo 7, la
modalita' di riversamento delle somme riscosse da parte degli intermediari.
Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo, stabilisce che in caso di mancato
addebito, i versamenti tardivi possono essere effettuati anche mediante
modalita' di pagamento individuate dall'Agenzia.
Al riguardo, in caso di mancato addebito, per consentire il
riversamento delle somme riscosse e dei relativi interessi, da effettuarsi
con le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati in
sede di compilazione del modello F24 dovranno indicare i seguenti codici
tributo:
. "941S" denominato "Riversamento da parte degli intermediari
delle somme riscosse nel territorio della Regione Siciliana a
titolo di contributo unificato per le spese di giustizia e dei
relativi interessi"
. " 941T" denominato "Riversamento da parte degli intermediari
delle somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo
di contributo unificato per le spese di giustizia e dei relativi
interessi"
Tali codici tributo andranno indicati nella sezione "Erario",
esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi
a debito versati" con indicazione quale "anno di riferimento" dell'anno in
cui si effettua il versamento, espresso nella forma "AAAA"
Per il versamento dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'operazione di
addebito, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati devono
effettuare il versamento utilizzando il codice tributo "TABF" denominato "
Commissioni per riversamento intermediari" da indicare esclusivamente nella
sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
"importo a debito versati"
Pagina 1
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 488/2001 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Risoluzione 141/2006 è il riferimento normativo per rivenditori di monopolio e intermediari della riscossione che devono gestire il contributo unificato per le spese di giustizia, i codici tributo 941S e 941T, il modello F24 e le commissioni di riversamento. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per comprendere le modalità di versamento, gli interessi dovuti, il decreto legislativo 241/1997 e le convenzioni tra intermediari e Agenzia delle Entrate.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.