Risoluzione AdE In vigore Procedimenti

Risoluzione AdE 488/2001

Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9, della legge 21 dicembre 1999, n. 488. Modalita' di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse da rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all'uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2001, n. 126

Pubblicato: 27/02/2007 In vigore dal: 27/02/2007 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari da parte dei rivenditori di generi di monopolio e valori bollati in caso di mancato addebito?

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La Risoluzione AdE 141/2006 disciplina come i rivenditori di generi di monopolio e valori bollati devono versare le somme riscosse a titolo di contributo unificato per le spese degli atti giudiziari quando si verifica un mancato addebito. In questi casi, il riversamento deve avvenire mediante il modello F24, utilizzando specifici codici tributo che variano in base alla localizzazione territoriale: il codice "941S" per la Sicilia e il codice "941T" per il restante territorio nazionale. Entrambi i codici devono essere indicati nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza della colonna "importi a debito versati", specificando come anno di riferimento l'anno in cui effettivamente si compie il versamento. Inoltre, i rivenditori devono versare separatamente i costi sostenuti dall'Agenzia per l'operazione di addebito utilizzando il codice tributo "TABF" denominato "Commissioni per riversamento intermediari", anch'esso da indicare nella sezione "Erario" del modello F24.

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Riferimento normativo

Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9, della legge 21 dicembre 1999, n. 488. Modalita' di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse da rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all'uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2001, n. 126

Testo normativo

airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE Risoluzione del 19/12/2006 n. 141 Oggetto: Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9, della legge 21 dicembre 1999, n. 488. Modalita' di versamento, nei casi di mancato addebito, delle somme riscosse da rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati all'uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 1 marzo 2001, n. 126 Testo: L'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, ha disciplinato le modalita' di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari mediante: a) modello F23; b) conto corrente postale; c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. L'articolo 2 del citato decreto ha stabilito che i rapporti tra gli intermediari della riscossione di cui all'articolo 1, lettera c) e il Ministero delle finanze sono regolati da apposita convenzione. La suddetta convenzione prevede al comma 2 dell'articolo 7, la modalita' di riversamento delle somme riscosse da parte degli intermediari. Inoltre, il comma 4 dello stesso articolo, stabilisce che in caso di mancato addebito, i versamenti tardivi possono essere effettuati anche mediante modalita' di pagamento individuate dall'Agenzia. Al riguardo, in caso di mancato addebito, per consentire il riversamento delle somme riscosse e dei relativi interessi, da effettuarsi con le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati in sede di compilazione del modello F24 dovranno indicare i seguenti codici tributo: . "941S" denominato "Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel territorio della Regione Siciliana a titolo di contributo unificato per le spese di giustizia e dei relativi interessi" . " 941T" denominato "Riversamento da parte degli intermediari delle somme riscosse nel restante territorio nazionale a titolo di contributo unificato per le spese di giustizia e dei relativi interessi" Tali codici tributo andranno indicati nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con indicazione quale "anno di riferimento" dell'anno in cui si effettua il versamento, espresso nella forma "AAAA" Per il versamento dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'operazione di addebito, i rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati devono effettuare il versamento utilizzando il codice tributo "TABF" denominato " Commissioni per riversamento intermediari" da indicare esclusivamente nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importo a debito versati" Pagina 1

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La Risoluzione 141/2006 è il riferimento normativo per rivenditori di monopolio e intermediari della riscossione che devono gestire il contributo unificato per le spese di giustizia, i codici tributo 941S e 941T, il modello F24 e le commissioni di riversamento. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per comprendere le modalità di versamento, gli interessi dovuti, il decreto legislativo 241/1997 e le convenzioni tra intermediari e Agenzia delle Entrate.

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