Risoluzione AdE In vigore Contabilità

Risoluzione AdE 473/2014

Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza dell’art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999

Pubblicato: 06/05/2015 In vigore dal: 06/05/2015 Documento ufficiale

Quali sono le conseguenze fiscali per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che non rispettano l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 45/E del 2015 chiarisce il regime sanzionatorio applicabile alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che violano l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti. Dopo l'entrata in vigore della legge 342/2000, le sanzioni non sono più quelle previste dal DM 473/1999, ma esclusivamente quelle dell'articolo 11 del D.lgs. 471/1997, consistenti in una sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro, oltre alla decadenza dalle agevolazioni della legge 398/1991. In pratica, l'ASD che effettua pagamenti o versamenti superiori a 1.000 euro (soglia vigente dal 2015) senza tracciabilità bancaria perde i benefici fiscali agevolati e incorre nella sanzione amministrativa. È importante sottolineare che non è più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti né al disconoscimento dell'esenzione IRPEF per i percettori, come invece prevedeva il vecchio articolo 4, comma 3, del DM 473/1999. La risoluzione invita gli uffici dell'Agenzia delle Entrate a riesaminare le controversie pendenti secondo questi nuovi criteri, abbandonando le pretese tributarie fondate sulla vecchia normativa.

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Riferimento normativo

Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza dell’art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza dell’art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999. Nei diversi gradi di giudizio pendono controversie concernenti la violazione da parte della Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti previsto dall’art. 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 1331 e l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 4, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473. A seguito della violazione di detto obbligo gli uffici, oltre a disconoscere in capo all’ASD i benefici di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 3982, procedono, ai sensi del citato art. 4, comma 3: 1Le associazioni sportive dilettantistiche, fino al 31 dicembre 2014, erano soggette all’obbligo di tracciabilità dei pagamenti effettuati e versamenti ricevuti, di importo pari o superiore a 516,46 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la soglia oltre la quale vige l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e/o versamenti è stata innalzata a 1.000,00. 2Detto regime prevede: determinazione forfetaria del reddito imponibile nella misura del 3% dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività di natura commerciale, a cui si sommano le plusvalenze patrimoniali; tassazione ai fini IVA con il regime forfettario di detrazione ex art. 74, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 di tutti i proventi realizzati nell’esercizio di attività commerciale connessa agli scopi istituzionali; semplificazione degli obblighi contabili (esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili, di presentazione della dichiarazione IVA, etc.); semplificazioni per la certificazione dei corrispettivi. 2 a) nel caso di pagamenti effettuati dall’ASD nei confronti degli atleti e dirigenti sportivi, al disconoscimento in capo ai suddetti soggetti del beneficio dell’esenzione dall’IRPEF previsto dall’art. 69, comma 23, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, per i compensi, fino all’importo di 7.500,00 euro, corrisposti agli stessi dall’associazione; b) nel caso di somme percepite dall’ASD (a titolo di sponsorizzazione), al disconoscimento della deducibilità del relativo costo in capo al soggetto erogante. In giudizio i contribuenti contestano la vigenza del comma 3 dell’art. 4 del DM n. 473 del 1999 a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e, quindi, la legittimità della pretesa impositiva. Al riguardo, si evidenzia che il citato DM n. 473 del 1999 è stato emanato in attuazione del comma 7 dell’art. 25 della legge n. 133 del 1999 ai sensi del quale “Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge … sono stabilite … le procedure di controllo, richiedendo anche la necessaria documentazione di tipo bancario per le operazioni inerenti all'attività istituzionale svolta dalle società sportive dilettantistiche e per i proventi alle stesse corrisposti a qualsiasi titolo, aventi ad oggetto importi non inferiori a lire 100.000, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva”. L’art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999 ha disposto che “i pagamenti o i versamenti non inferiori a L. 100.000 effettuati con modalità diverse da quelle previste …concorrono in ogni caso … a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante, e qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 3 L’art. 69, comma 2, del TUIR prevede che “le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro….”. In forza del citato art. 69, comma 2, i compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI – che costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m), del medesimo TUIR- non concorrono alla formazione del reddito del percipiente fino all’importo di 7.500 euro. 3 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima”. Il citato articolo 25 è stato successivamente sostituito per effetto dell’articolo 37, comma 2, lett. a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha abrogato la disposizione del comma 7 dell’articolo 25 ed ha introdotto al comma 5 la disciplina compiuta degli effetti della violazione dell’obbligo di tracciabilità. Il nuovo comma 5, in particolare, dispone che “I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche … e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (pari a 516,46 euro), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministero delle finanze … L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 … e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 …”. Successivamente, l’art. 1, comma 713, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, ha innalzato da 516,46 a 1.000,00 euro la soglia dei pagamenti e/o versamenti effettuati dalle ASD soggetti all’obbligo della tracciabilità, equiparandola a quella prevista in via generale per le transazioni finanziarie4. Dal quadro normativo delineato consegue che il sistema sanzionatorio applicabile - dopo le modifiche recate, con decorrenza 1° gennaio 2000, dalla legge n. 342 del 20005 - in caso di inosservanza della tracciabilità dei pagamenti 4L’art. 49 del D. Lgs. n. 231 del 2007 prevede che “È vietato il trasferimento di denaro contante….effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro” . L’attuale soglia dei 1.000 euro, è stata stabilita dall’art. 12, comma 1, del DL n. 201 del 2011, cosiddetto decreto “Salva Italia”. 5 L’art. 37, comma 4, della legge n. 342 del 2000 ha disposto che la sostituzione dei commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 decorre dal 1°gennaio 2000 e che "restano salvi tutti gli atti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non si fa luogo a recuperi, a rimborsi d’imposta o applicazione di sanzioni nei confronti dei soggetti che anteriormente a tale data hanno assunto comportamenti, ovvero hanno corrisposto o percepito le indennità, i rimborsi o i compensi, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni tributarie in materia di 4 e versamenti, è rinvenibile esclusivamente nel comma 5 dell’art. 25 e comporta, in capo all’associazione sportiva, la decadenza dalle agevolazioni della legge n. 398 del 1991 e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del D.lgs. n. 471 del 1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro. Considerata la nuova formulazione dell’articolo 25, comma 5, si ritiene che la disposizione dell’art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999 non sia più applicabile e che, pertanto, in caso di inosservanza dell’obbligo della tracciabilità, non sia più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti, né del regime di esenzione dall’Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall’ASD. Per completezza si rileva che, in caso di erogazioni liberali alle ASD, resta ferma la regola (valevole in via generale per tutte le tipologie di erogazioni liberali agevolate, come chiarito con risoluzione 3 agosto 2009, n. 199/E6) della necessaria tracciabilità del versamento (a prescindere dall’importo) ai fini della fruizione, in capo al soggetto erogante, del beneficio fiscale ad esso riconosciuto. Alla luce dei chiarimenti forniti, si invitano le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività accertativa dell’Ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli sopra espressi, ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio – la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni. **** associazioni sportive dilettantistiche, e a quelle del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1999, n. 473". 6 Con il citato documento di prassi è stato chiarito che i “sistemi di pagamento, che assicurano la tracciabilità del versamento al fine di facilitare i controlli e garantire l’effettività dei versamenti medesimi, trovano applicazione, come precisato nella circolare n. 39/E del 2005, anche in assenza di una specifica previsione normativa e in analogia a quanto previsto per la generalità delle erogazioni detraibili a favore delle ONLUS, anche per le erogazioni liberali disciplinate dall’art. 14 del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a favore delle ONLUS, delle associazione di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute…” 5 Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE

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L'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le ASD è disciplinato dall'articolo 25, comma 5, della legge 133/1999 e modificato dalla legge 342/2000, con soglia innalzata a 1.000 euro dalla legge 190/2014. La violazione comporta decadenza dalle agevolazioni della legge 398/1991 e sanzioni amministrative secondo il D.lgs. 471/1997. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la tracciabilità bancaria per i compensi agli atleti, le sponsorizzazioni e i versamenti delle ASD, distinguendo tra il regime forfettario di determinazione del reddito imponibile e le esenzioni IRPEF previste dall'articolo 69 del TUIR.

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