Quali sono le sanzioni previste quando un cessionario/committente detrae illegittimamente l'IVA erroneamente fatturata dal cedente/prestatore?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 51/2021 chiarisce l'applicazione dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 471/1997, distinguendo due situazioni sanzionatorie diverse. Nel primo caso, quando l'IVA è stata applicata in misura superiore a quella dovuta su un'operazione imponibile (ad esempio aliquota del 22% invece del 10%), il cessionario/committente può comunque detrarre l'imposta ma incorre in una sanzione fissa tra 250 e 10.000 euro. Nel secondo caso, quando l'IVA è stata erroneamente addebitata per operazioni esenti o non imponibili, il cessionario/committente che ha detratto tale imposta deve restituirla e subisce una sanzione pari al 90% dell'importo indebitamente detratto. La distinzione è fondamentale: la Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto alla detrazione esiste solo se l'errore riguarda l'aliquota applicata, non se riguarda la natura imponibile dell'operazione. Per i professionisti, questo significa verificare attentamente la natura dell'operazione in fattura prima di procedere alla detrazione, poiché gli errori su operazioni esenti comportano sanzioni proporzionali molto più severe rispetto agli errori di aliquota.
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Riferimento normativo
Ambito applicativo articolo 6, comma 6, decreto legislativo n. 471 del 1997
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 51
Roma, 3 agosto 2021
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Grandi Contribuenti e
internazionale
OGGETTO: Ambito applicativo articolo 6, comma 6, decreto legislativo n. 471
del 1997
Sono stati chiesti chiarimenti alla scrivente in merito all’ambito applicativo
dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in base al
quale «Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o
addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al
novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di
applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente
assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o
committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o
committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e
10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia
avvenuto in un contesto di frode fiscale».
In merito all’ambito applicativo di detta disposizione, si segnala che è
intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione del 3 novembre 2020, n. 24289,
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale - Via Giorgione n. 106 - CAP 00147 Roma
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con la quale la Suprema Corte ha chiarito che il cessionario/committente non ha
diritto alla detrazione dell'IVA erroneamente corrisposta in riferimento ad
un’operazione non imponibile (ovvero, mutatis mutandis, in riferimento ad
un'operazione esente); il diritto alla detrazione spetta solo se l’errore commesso
dal cedente/prestatore riguarda l'applicazione di un'aliquota maggiore rispetto a
quella dovuta.
In particolare, la Suprema Corte ha richiamato, preliminarmente, la
giurisprudenza della Corte di giustizia della UE, in base alla quale “l'esercizio del
diritto di detrazione è circoscritto alle imposte corrispondenti ad un'operazione
soggetta all'IVA e versate in quanto dovute (CGUE 13 dicembre 1989, in causa
C-342/87, Genius Holding, p.to 13; CGUE 19 settembre 2000, in causa C-
454/98, Schmeink & , Cofreth AG & , Co. KG; Cofreth e Strobel, p.to 53; CGUE
6 novembre 2003, in cause riunite C-78/02, C-79/02 e C-80/02, Karageorgou e
altri, p.to 50; CGUE 15 marzo 2007, in causa C-35/05, Reemtsma
Cigarettenfabriken GmbH, p.to 23)”.
Pronunciandosi, poi, sull’ambito applicativo dell’ art. 6, comma 6, del d.lgs.
n. 471 del 1997, ha affermato che “come chiaramente si evince dal tenore
letterale della richiamata disposizione” la stessa “trova applicazione solo in
relazione alle operazioni imponibili, allorquando sia stata corrisposta l'IVA in
base ad un'aliquota superiore a quella effettivamente dovuta e non anche con
riferimento alle ipotesi di operazioni non imponibili”. (…) “La menzionata
disposizione si applica unicamente alla diversa ipotesi in cui, a seguito di
un'operazione imponibile, l'IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di
un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta”.
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Pertanto, alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione,
nella disposizione di cui all'art. 6, comma 6, del d.Lgs. n. 471 del 1997, come
riformulato dall'art. 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge
di bilancio 2018), si distinguono due tipologie di condotte illecite, in relazione a
ciascuna delle quali sono previste due diverse sanzioni:
a) una sanzione fissa (compresa fra 250 euro e 10.000 euro) per il
cessionario/committente in caso di applicazione dell'IVA in misura superiore
a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente/prestatore, fermo
restando il diritto del medesimo cessionario/committente alla detrazione;
b) una sanzione pari al 90% dell'ammontare della detrazione illegittimamente
compiuta dal cessionario/committente negli altri casi in cui l'imposta è stata
assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa.
Qualora il cessionario/committente abbia pagato al cedente/prestatore - e,
di conseguenza, abbia detratto - l'IVA addebitatagli per errore in fattura, pur
trattandosi di operazioni esenti o non imponibili, deve essere, dunque, irrogata la
sanzione proporzionale di cui alla lett. b), previo recupero dell'IVA
indebitamente detratta.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Firmato Digitalmente)
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La Risoluzione 51/2021 è essenziale per chi gestisce detrazioni IVA, diritto di detrazione e operazioni imponibili versus esenti. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere la distinzione tra errori di aliquota e errori sulla natura dell'operazione, nonché le sanzioni amministrative previste dall'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 471/1997, specialmente in caso di frode fiscale dove la restituzione dell'imposta è esclusa.
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