Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, determinata ai sensi dell’articolo 82, comma 18 bis, Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
Qual è il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per versare l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione di quote di fondi immobiliari chiusi?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 144/E del 2009 istituisce il codice tributo "1826" per il versamento tramite modello F24 dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi. Questa imposta sostitutiva è applicata nella misura del 20% al momento della cessione o del rimborso delle quote, indipendentemente dal fatto che le quote siano state sottoposte all'opzione per l'imposta sostitutiva ordinaria. Il versamento deve essere effettuato nella sezione "Erario" del modello F24, indicando l'importo nella colonna "Importi a debito versati" oppure nella colonna "Importi a credito compensati" se si tratta di credito. Nella compilazione è necessario specificare come "Anno di riferimento" l'anno d'imposta in cui si realizza la cessione o il rimborso, nel formato AAAA.
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Riferimento normativo
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, determinata ai sensi dell’articolo 82, comma 18 bis, Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
Testo normativo
Direzione Centrale Amministrazione
Pianificazione e Controllo
RISOLUZIONE N. 144/E
Roma, 08 giugno 2009
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24,
dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui
all’articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, determinata ai
sensi dell’articolo 82, comma 18 bis, Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
L’articolo 82, commi da 17 a 22, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha apportato alcune
modifiche alla disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi di cui all’articolo 37 del Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
In particolare, il comma 18 bis del citato articolo, prevede che “L’imposta
sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all’articolo 5 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, realizzati in dipendenza
della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d’investimento
immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 del presente articolo è dovuta
nella misura del 20%. L’imposta è applicata nella medesima misura al momento della
cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia
stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 7 del
citato decreto legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni”.
Al fine di consentire il versamento di tale imposta, tramite modello F24, si
istituisce il seguente codice tributo:
• “1826” denominato “Imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in
dipendenza della cessione delle quote di partecipazione in fondi immobiliari a
ristretta base partecipativa e in fondi familiari - Art. 82, comma 18 bis, D.L.
112/2008”
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella
sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito
versati”, ovvero nella colonna “importi a credito compensati”, con indicazione, quale “Anno
di riferimento” rispettivamente, dell’anno d’ imposta per cui si effettua il versamento
ovvero l’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
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Il codice tributo 1826 è lo strumento operativo per chi gestisce fondi immobiliari chiusi e deve versare l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze secondo l'articolo 82, comma 18 bis, del D.L. 112/2008. Commercialisti e gestori patrimoniali lo utilizzano per il corretto adempimento tributario su cessioni di quote di fondi d'investimento immobiliare, fondi familiari e fondi a ristretta base partecipativa, garantendo la corretta applicazione dell'aliquota sostitutiva del 20%.
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