Risoluzione AdE In vigore Agevolazioni

Risoluzione AdE 460/2014

ONLUS (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) – Case di riposo per anziani

Pubblicato: 27/02/2007 In vigore dal: 27/02/2007 Documento ufficiale

Quali prestazioni di una casa di riposo per anziani possono essere considerate attività istituzionale di una ONLUS secondo la Risoluzione AdE 146/2006?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione chiarisce che non tutte le prestazioni di una casa di riposo per anziani rientrano automaticamente nell'attività istituzionale di una ONLUS. Il requisito fondamentale è che le prestazioni siano rivolte a soggetti in condizioni di svantaggio, non semplicemente perché anziani. La normativa individua due categorie di prestazioni riconducibili all'attività istituzionale: primo, le prestazioni rese a anziani che corrispondono una quota della retta inferiore al 50% dell'importo totale (con la ONLUS che copre almeno il 50% della retta, eventualmente in concorso con enti pubblici); secondo, le prestazioni assistenziali e socio-sanitarie rese a soggetti anziani in condizione di non autosufficienza riconosciuta e documentata come grave. Nel primo caso rileva l'aspetto economico dello svantaggio; nel secondo caso si prescinde dall'ammontare della retta. Ai fini della prevalenza dell'attività istituzionale rispetto alle attività connesse, entrambe le categorie di prestazioni devono essere conteggiate come attività istituzionale.

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Riferimento normativo

ONLUS (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) – Case di riposo per anziani

Testo normativo

airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Risoluzione del 21/12/2006 n. 146 Oggetto: ONLUS (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) - Case di riposo per anziani Testo: Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimenti circa la riconducibilita', nell'ambito dell'attivita' istituzionale delle case di riposo- ONLUS, delle prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria effettuate nei confronti di anziani non autosufficienti, a prescindere dalle condizioni di svantaggio economico. Come noto, l'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale. Con circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 e' stato chiarito che relativamente alle attivita' c.d. "a solidarieta' immanente" (tra le quali rientra l'assistenza sociale e socio-sanitaria) la condizione di svantaggio dei destinatari e' presupposto essenziale dell'attivita' stessa. Il principio di immanenza del fine solidaristico va inteso, infatti, nel senso che dette attivita' devono necessariamente essere rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione sociale. Gia' con risoluzione n. 189/E dell'11 dicembre 2000 si e' chiarito che l'attivita' svolta dalle case di riposo, in quanto rivolta a soggetti "anziani", non puo' di per se' ricondursi tra le attivita' di assistenza sociale e socio-sanitaria tipiche delle ONLUS, essendo a tal fine necessario che le stesse case di riposo "si facciano carico di situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico". Cio' in quanto "La qualita' di soggetto janziano' non appare di per se' sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizioni di bisogno". Con circolare n. 48 del 18 novembre 2004 e' stato quindi confermato che l'attivita' di gestione di una casa di riposo per anziani non e' di per se' sufficiente ad identificare l'esclusivo perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale tipico delle ONLUS, prescindendo cioe' dall'indagine sulle condizioni di svantaggio dei beneficiari dell'attivita' stessa. Detta circolare si e' occupata, in particolare, della condizione di disagio economico in cui versano gli ospiti di una casa di riposo-ONLUS, pervenendo alla conclusione che tale condizione ricorre nel caso in cui la retta di ricovero praticata dalla ONLUS non venga fatta gravare sull'ospite oppure venga fatta gravare su quest'ultimo in misura inferiore alla meta' del suo ammontare. Ne consegue che la singola prestazione assume rilievo nell'ambito dell'attivita' istituzionale della casa di riposo - ONLUS quando quest'ultima, autonomamente o in concorso con enti pubblici (che provvedano all'integrazione della predetta retta di ricovero) si faccia carico della prevalente copertura economica della retta di ricovero; l'eventuale corrispettivo in denaro e/o in natura pagato dall'ospite non esclude, pertanto, la finalita' solidaristica della prestazione, purche' il relativo ammontare sia inferiore al cinquanta per cento della retta. Per corrispettivo a carico dell'assistito si intende anche quello pagato dai familiari o da altri soggetti diversi dagli enti pubblici che intervengono a favore dell'anziano. L'indennita' di accompagnamento eventualmente corrisposta ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 non rientra, invece, nel computo del corrispettivo a carico dell'assistito. Resta ovviamente inteso che l'anzidetto criterio di individuazione del Pagina 1 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Risoluzione del 21/12/2006 n. 146 disagio economico indicato nella citata circolare n. 48 del 2004 puo' concorrere con altri criteri volti a cogliere ulteriori aspetti di disagio parimenti tutelati dal D.Lgs. n. 460 del 1997 in quanto riferibili ai soggetti che beneficiano dell'attivita' istituzionale delle ONLUS. Ancorche' questi ulteriori profili del disagio personale non siano normalmente rinvenibili tra gli ospiti delle case di riposo, nulla esclude che nell'ambito dell'attivita' istituzionale delle case di riposo-ONLUS possa essere ricondotta, oltre a quella individuata con i criteri posti nella citata circolare n. 48, anche l'attivita' di assistenza sociale e socio-sanitaria eventualmente svolta anche nei confronti di soggetti anziani non autosufficienti per i quali sussista una situazione di gravita', riconosciuta e documentata dalle Aziende Unita' sanitarie locali che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione (come quella prevista dall'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"). In tali casi, ovviamente, si prescinde dall'aspetto economico dello svantaggio e, conseguentemente, dell'ammontare della retta di ricovero eventualmente corrisposta dall'assistito. In sintesi sono riconducibili nell'attivita' istituzionale delle ONLUS che gestiscono case di riposo le seguenti prestazioni: - prestazioni rese ad anziani che corrispondono una quota della retta inferiore al cinquanta per cento della retta stessa; - prestazioni assistenziali e socio-sanitarie rese a soggetti anziani in condizione di non autosufficienza riconosciuta e documentata come grave. Rimangono fermi gli altri chiarimenti recati dalla circolare n. 48 del 2004 relativamente alla definizione di attivita' connesse e allo svolgimento dell'attivita' in regime di convenzione. Per quanto sopra deve ritenersi, in particolare, che ai fini del giudizio di prevalenza nel raffronto tra attivita' istituzionali e attivita' connesse, nell'ambito delle prestazioni riconducibili nell'attivita' istituzionale vanno ricomprese, oltre a quelle rese nei confronti di assistiti che pagano quote di ammontare inferiore alla meta' dell'importo totale della retta, anche quelle rese nei confronti di assistiti in condizione di non autosufficienza riconosciuta e documentata come grave. Pagina 2

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