Quali prestazioni di una casa di riposo per anziani possono essere considerate attività istituzionale di una ONLUS secondo la Risoluzione AdE 146/2006?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione chiarisce che non tutte le prestazioni di una casa di riposo per anziani rientrano automaticamente nell'attività istituzionale di una ONLUS. Il requisito fondamentale è che le prestazioni siano rivolte a soggetti in condizioni di svantaggio, non semplicemente perché anziani. La normativa individua due categorie di prestazioni riconducibili all'attività istituzionale: primo, le prestazioni rese a anziani che corrispondono una quota della retta inferiore al 50% dell'importo totale (con la ONLUS che copre almeno il 50% della retta, eventualmente in concorso con enti pubblici); secondo, le prestazioni assistenziali e socio-sanitarie rese a soggetti anziani in condizione di non autosufficienza riconosciuta e documentata come grave. Nel primo caso rileva l'aspetto economico dello svantaggio; nel secondo caso si prescinde dall'ammontare della retta. Ai fini della prevalenza dell'attività istituzionale rispetto alle attività connesse, entrambe le categorie di prestazioni devono essere conteggiate come attività istituzionale.
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Riferimento normativo
ONLUS (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) – Case di riposo per anziani
Testo normativo
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DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 21/12/2006 n. 146
Oggetto:
ONLUS (articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) - Case
di riposo per anziani
Testo:
Pervengono a questa Direzione richieste di chiarimenti circa la
riconducibilita', nell'ambito dell'attivita' istituzionale delle case di
riposo- ONLUS, delle prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria
effettuate nei confronti di anziani non autosufficienti, a prescindere dalle
condizioni di svantaggio economico.
Come noto, l'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
n. 460 del 4 dicembre 1997 stabilisce che le ONLUS devono perseguire
esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale.
Con circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 e' stato chiarito che
relativamente alle attivita' c.d. "a solidarieta' immanente" (tra le quali
rientra l'assistenza sociale e socio-sanitaria) la condizione di svantaggio
dei destinatari e' presupposto essenziale dell'attivita' stessa. Il
principio di immanenza del fine solidaristico va inteso, infatti, nel senso
che dette attivita' devono necessariamente essere rivolte nei confronti di
categorie particolarmente vulnerabili al fine di assicurarne la protezione
sociale.
Gia' con risoluzione n. 189/E dell'11 dicembre 2000 si e' chiarito che
l'attivita' svolta dalle case di riposo, in quanto rivolta a soggetti
"anziani", non puo' di per se' ricondursi tra le attivita' di assistenza
sociale e socio-sanitaria tipiche delle ONLUS, essendo a tal fine
necessario che le stesse case di riposo "si facciano carico di situazioni
personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del
bisogno economico". Cio' in quanto "La qualita' di soggetto janziano' non
appare di per se' sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti in
condizioni di bisogno".
Con circolare n. 48 del 18 novembre 2004 e' stato quindi confermato
che l'attivita' di gestione di una casa di riposo per anziani non e' di per
se' sufficiente ad identificare l'esclusivo perseguimento di finalita' di
solidarieta' sociale tipico delle ONLUS, prescindendo cioe' dall'indagine
sulle condizioni di svantaggio dei beneficiari dell'attivita' stessa.
Detta circolare si e' occupata, in particolare, della condizione di
disagio economico in cui versano gli ospiti di una casa di riposo-ONLUS,
pervenendo alla conclusione che tale condizione ricorre nel caso in cui la
retta di ricovero praticata dalla ONLUS non venga fatta gravare sull'ospite
oppure venga fatta gravare su quest'ultimo in misura inferiore alla meta'
del suo ammontare.
Ne consegue che la singola prestazione assume rilievo nell'ambito
dell'attivita' istituzionale della casa di riposo - ONLUS quando
quest'ultima, autonomamente o in concorso con enti pubblici (che provvedano
all'integrazione della predetta retta di ricovero) si faccia carico della
prevalente copertura economica della retta di ricovero; l'eventuale
corrispettivo in denaro e/o in natura pagato dall'ospite non esclude,
pertanto, la finalita' solidaristica della prestazione, purche' il relativo
ammontare sia inferiore al cinquanta per cento della retta.
Per corrispettivo a carico dell'assistito si intende anche quello
pagato dai familiari o da altri soggetti diversi dagli enti pubblici che
intervengono a favore dell'anziano.
L'indennita' di accompagnamento eventualmente corrisposta ai sensi
della legge 11 febbraio 1980, n. 18 non rientra, invece, nel computo del
corrispettivo a carico dell'assistito.
Resta ovviamente inteso che l'anzidetto criterio di individuazione del
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Risoluzione del 21/12/2006 n. 146
disagio economico indicato nella citata circolare n. 48 del 2004 puo'
concorrere con altri criteri volti a cogliere ulteriori aspetti di disagio
parimenti tutelati dal D.Lgs. n. 460 del 1997 in quanto riferibili ai
soggetti che beneficiano dell'attivita' istituzionale delle ONLUS.
Ancorche' questi ulteriori profili del disagio personale non siano
normalmente rinvenibili tra gli ospiti delle case di riposo, nulla esclude
che nell'ambito dell'attivita' istituzionale delle case di riposo-ONLUS
possa essere ricondotta, oltre a quella individuata con i criteri posti
nella citata circolare n. 48, anche l'attivita' di assistenza sociale e
socio-sanitaria eventualmente svolta anche nei confronti di soggetti anziani
non autosufficienti per i quali sussista una situazione di gravita',
riconosciuta e documentata dalle Aziende Unita' sanitarie locali che abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale e in quella di relazione (come quella prevista
dall'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate"). In tali casi, ovviamente, si prescinde dall'aspetto
economico dello svantaggio e, conseguentemente, dell'ammontare della retta
di ricovero eventualmente corrisposta dall'assistito.
In sintesi sono riconducibili nell'attivita' istituzionale delle ONLUS
che gestiscono case di riposo le seguenti prestazioni:
- prestazioni rese ad anziani che corrispondono una quota della retta
inferiore al cinquanta per cento della retta stessa;
- prestazioni assistenziali e socio-sanitarie rese a soggetti anziani
in condizione di non autosufficienza riconosciuta e documentata come grave.
Rimangono fermi gli altri chiarimenti recati dalla circolare n. 48 del
2004 relativamente alla definizione di attivita' connesse e allo svolgimento
dell'attivita' in regime di convenzione.
Per quanto sopra deve ritenersi, in particolare, che ai fini del
giudizio di prevalenza nel raffronto tra attivita' istituzionali e attivita'
connesse, nell'ambito delle prestazioni riconducibili nell'attivita'
istituzionale vanno ricomprese, oltre a quelle rese nei confronti di
assistiti che pagano quote di ammontare inferiore alla meta' dell'importo
totale della retta, anche quelle rese nei confronti di assistiti in
condizione di non autosufficienza riconosciuta e documentata come grave.
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La Risoluzione 146/2006 è il riferimento principale per ONLUS che gestiscono case di riposo e riguarda l'applicazione dell'articolo 10 del D.Lgs. 460/1997 sulla solidarietà sociale. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per verificare il requisito di finalità solidaristica, il criterio della soglia del 50% della retta, la documentazione della non autosufficienza grave, e il calcolo della prevalenza tra attività istituzionali e attività connesse ai fini del riconoscimento dello status di ONLUS.
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