Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 212 del 2000. Cessione gratuita di beni alle ONLUS. Art. 13, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Un'azienda può cedere gratuitamente prodotti obsoleti alle ONLUS senza considerare il valore normale come ricavo d'impresa?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 254/2008 consente alle imprese di cedere gratuitamente beni alle ONLUS senza che il valore normale dei beni ceduti sia considerato ricavo, a condizione che i beni presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che ne impediscono la commercializzazione. La norma si applica ai beni non di lusso alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, purché rimangono idonei all'uso nonostante i difetti. Nel caso specifico della risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che anche l'obsolescenza tecnologica o di design costituisce una "anomalia sopravvenuta" che rende il bene non commercializzabile, equiparandola ai difetti originari. L'agevolazione è subordinata al rispetto di limiti quantitativi (massimo 5% del reddito d'impresa dichiarato) e procedure specifiche indicate nella circolare 26/E del 2008. Ai fini IVA, i beni ceduti si considerano distrutti, neutralizzando gli effetti dell'articolo 85, comma 2, del TUIR.
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Riferimento normativo
Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 212 del 2000. Cessione gratuita di beni alle ONLUS. Art. 13, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
Testo normativo
RISOLUZIONE N.254/E
Roma,20 giugno 2008
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 212 del 2000.
Cessione gratuita di beni alle ONLUS. Art. 13, comma 3, del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione
dell’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è stato
esposto il seguente
QUESITO
La ALFA NV - con sede legale in Amsterdam (Olanda) e sede
dell’amministrazione e gestionale in via … n. …, …. - riferisce di avere
intenzione di cedere gratuitamente alcuni dei prodotti da essa commercializzati
alle ONLUS.
In particolare la ALFA specifica di voler cedere gratuitamente alle
ONLUS alcuni prodotti di telefonia mobile quali telefoni cellulari e relativi
accessori, connect card, internet box e palmari, non più in alcun modo
commercializzabili o oggetto di vendita sul mercato di riferimento per il
completo superamento degli stessi.
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L’istante riferisce, al riguardo, che trattasi di modelli obsoleti in quanto
non più in linea con gli attuali standards di mercato in termini di tecnologia (ad
es. funzionalità disponibili nei prodotti, velocità di connessione, etc) e/o di
design (ad es., forma, dimensione e colore dei prodotti, etc.) e che verranno
utilizzati dalle ONLUS in conformità alle proprie finalità istituzionali.
Ciò posto, l’istante chiede se alle cessioni gratuite alle ONLUS dei beni
sopra descritti sia applicabile la disposizione agevolativa recata dall’art. 13,
comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 197, n. 460, così come modificato
dall’art. 1, comma 130, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
DALL’INTERPELLANTE
L’istante ritiene che alla cessione gratuita alle ONLUS di beni di telefonia
mobile non più commercializzabili perché obsoleti (da un punto di vista
tecnologico e/o di design), sia applicabile la disposizione agevolativa recata
dall’art. 13, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, così come
modificato dall’art. 1, comma 130, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Secondo l’interpellante detti beni, destinati ad essere esclusi dal mercato o
distrutti, devono essere trattati alla stregua dei beni che presentano “imperfezioni,
alterazioni, danni o vizi”.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
così come modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 stabilisce quanto segue:
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“I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività d’impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di
utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone
necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti
gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico
sostenuto per la produzione o l’acquisto complessivamente non superiore al 5
per cento del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli
effetti dell’imposta sul valore aggiunto”.
L’agevolazione recata dal comma 3 dell’art. 13 del decreto legislativo n.
460 del 1997, in sostanza neutralizza, ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti
dell’art. 85, comma 2, del TUIR, il quale considera ricavi, tra l’altro, il valore
normale dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa,
destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa stessa.
In base all’art. 13, comma 3, citato è, pertanto, consentito alle imprese
cedere gratuitamente alle ONLUS beni alla cui produzione o al cui scambio è
diretta l’attività dell’impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti
farmaceutici, senza che il valore normale dei beni ceduti venga considerato tra i
ricavi dell’impresa stessa, a condizione che vengano rispettati i requisiti e i limiti
stabiliti dalla norma stessa. Ai fini dell’IVA i beni oggetto delle suddette cessioni
si considerano distrutti.
Chiarimenti in merito alle cessioni gratuite di beni diversi dalle derrate
alimentari e dai prodotti farmaceutici alle ONLUS sono stati forniti con circolare
n. 26/E del 26 marzo 2008.
L’anzidetta circolare ha precisato, tra l’altro, che i beni ceduti
gratuitamente alle ONLUS, al fine dell’applicabilità delle disposizioni recate dal
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richiamato art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 460 del 1997, devono
avere i seguenti requisiti:
1) deve trattarsi di beni “non di lusso”;
2) detti beni devono presentare particolari anomalie consistenti in
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi;
3) dette anomalie devono essere tali da non modificare l’idoneità di
utilizzo degli stessi beni;
4) le imperfezioni, le alterazioni, i danni o vizi devono essere tali,
tuttavia, da non consentire la commercializzazione o la vendita dei
beni, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione.
Come precisato nella citata circolare n. 26/E del 2008, il legislatore ha
circoscritto l’agevolazione alle cessioni gratuite, in favore delle ONLUS, di beni
non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa,
che, sebbene ancora idonei all’uso, presentino difetti originari o sopravvenuti che
ne rendano necessaria l’eliminazione dal circuito commerciale.
Ciò premesso, riguardo alla fattispecie in esame, si osserva che i beni che
l’interpellante intende cedere gratuitamente a favore delle ONLUS sono prodotti
di telefonia mobile (quali telefoni cellulari e relativi accessori, connect card,
internet box e palmari) che, sebbene ancora idonei all’uso, sono esclusi dal
mercato in quanto obsoleti.
L’obsolescenza comporta in sostanza, nel caso di specie, una rilevante
alterazione del valore economico del prodotto tanto da costituire per il bene
stesso una anomalia sopravvenuta che ne impedisce la commercializzazione o la
vendita.
Si ritiene, pertanto, che alle cessioni gratuite alle ONLUS di beni di
telefonia mobile, i quali, ancorché idonei all’uso, a causa della obsolescenza, non
sono più commercializzabili o oggetto di vendita, possano essere applicate le
disposizioni agevolative recate dall’art. 13, comma 3 del decreto legislativo n.
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460 del 1997 nel rispetto dei limiti e delle condizioni ivi espressamente previsti
nonché delle procedure richiamate nella citata circolare n. 26/E del 26 marzo
2008.
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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.
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La risoluzione riguarda l'applicazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 460/1997 in materia di cessioni gratuite a ONLUS, neutralizzando l'imputazione a ricavi secondo l'articolo 85, comma 2, del TUIR (DPR 917/1986). Commercialisti e aziende devono verificare i requisiti di non lusso, idoneità all'uso, impossibilità di commercializzazione e il limite del 5% del reddito d'impresa, considerando anche gli effetti IVA e le procedure della circolare 26/E.
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