Credito di imposta ex articolo. 4 comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 1997, n. 457 – requisito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato
Un'impresa armatoriale non residente senza stabile organizzazione in Italia può beneficiare del credito d'imposta per il personale imbarcato su navi nel Registro internazionale?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 15/E del 2021 chiarisce che il credito d'imposta previsto dall'articolo 4 del D.L. 457/1997 per le imprese armatrici è riservato esclusivamente ai soggetti che producono reddito imponibile in Italia. La norma non distingue tra residenti e non residenti, ma richiede che il reddito derivante dall'utilizzo di navi sia assoggettato a tassazione italiana. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio italiano sono automaticamente esclusi dal beneficio perché, secondo l'articolo 23 del TUIR, i loro redditi d'impresa non si considerano prodotti in Italia e quindi non concorrono a formare il reddito imponibile nazionale. Questa esclusione vale anche per i periodi antecedenti alla riforma della Legge europea 2017, che successivamente ha esteso il credito anche ai non residenti con stabile organizzazione in Italia utilizzatori di navi iscritte in registri UE o SEE. La contestazione della Commissione europea nel procedimento EU-Pilot 7060/14/TAXU riguardava l'esclusione basata sul tipo di registro navale (internazionale vs. altri Stati UE), non l'esclusione dei soggetti senza stabile organizzazione, che rimane legittima.
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Riferimento normativo
Credito di imposta ex articolo. 4 comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 1997, n. 457 – requisito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 15/E
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Grandi Contribuenti
Roma 2 marzo 2021
OGGETTO: Credito di imposta ex articolo. 4 comma 1 del Decreto Legge 30
dicembre 1997, n. 457 – requisito della stabile organizzazione nel
territorio dello Stato
È stato chiesto alla scrivente di fornire chiarimenti in merito alla spettanza
del credito d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, per le imprese armatrici che esercitano un’attività produttiva di
reddito mediante l’utilizzazione di navi iscritte nel “registro internazionale”,
qualora dette imprese siano non residenti e non abbiano una stabile
organizzazione in Italia.
La richiesta riguarda, in particolare, la spettanza di tale credito d’imposta
per i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, con
riferimento ai periodi d’imposta precedenti alla modifica introdotta dall’articolo
10, comma 1, della Legge europea per il 2017 (Legge 20 novembre 2017, n.
167).
Al riguardo, si rappresenta che l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 457 del
1997 stabilisce che “Ai soggetti che esercitano l’attività produttiva di reddito di
cui al comma 2 è attribuito un credito d’imposta in misura corrispondente
all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte
al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale,
da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi.
Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. …”.
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Il successivo comma 2 stabilisce che “… il reddito derivante
dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura
pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta
sul reddito delle persone fisiche e all’imposta sul reddito delle persone
giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ….”.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione di cui all’articolo 4 in esame
è richiesto, quindi, che i soggetti esercitino un’attività produttiva di reddito
derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, che
concorra a formare il reddito complessivo assoggettabile all’imposta sul reddito
delle persone fisiche e all’imposta sul reddito delle persone giuridiche.
I soggetti destinatari dell’agevolazione in esame sono esclusivamente
coloro che producono reddito soggetto a imposizione in Italia. La norma, infatti,
nell’individuare i soggetti cui spetta l’agevolazione, non distingue tra quelli
residenti o non residenti, bensì li individua nei soggetti che producono reddito
d’impresa nel territorio dello Stato (ed ivi assoggettato ad imposizione),
derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale. I soggetti
non residenti privi di stabile organizzazione in Italia sono, dunque, ex se esclusi
dall’ambito soggettivo di applicazione della norma, in quanto per essi non trova
applicazione la previsione recata dall’articolo 23 del Testo Unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (TUIR), il quale, al primo comma, lett. e), dispone che si
considerano prodotti nel territorio dello Stato i “redditi d'impresa derivanti da
attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni”.
Con il richiamato articolo 10, comma 1, della Legge europea 2017, il
legislatore ha successivamente stabilito che “dal periodo d’imposta a decorrere
dal quale entra in vigore il decreto di cui al comma 3 del presente articolo, le
disposizioni dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, … si applicano anche ai
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soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel
territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici
commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo”.
Tale ultima disposizione è stata introdotta al fine di superare le criticità
riguardanti il riconoscimento del credito di imposta esclusivamente a favore delle
navi iscritte nel Registro internazionale e chiudere, in tal modo, la procedura EU
Pilot 7060/14/TAXU.
Negli atti parlamentari relativi al disegno di Legge europea 2017 (A.C. n.
4505) si chiarisce, infatti, che “l’articolo 7 (articolo 10 nella versione finale della
legge, ndr), relativo al regime fiscale delle navi iscritte nei registri degli Stati
dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE), estende il vigente
regime fiscale agevolato relativo ai soggetti esercenti navi iscritte nel Registro
internazionale italiano (RII) anche nei confronti di soggetti residenti e non
residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi iscritte in
registri di Stati dell’Unione europea o dello SEE”.
La disposizione, come anticipato, è stata introdotta per chiudere il caso
EU-Pilot 7060/14/TAXU, nell’ambito del quale la Commissione europea aveva
ravvisato l’incompatibilità con i princìpi del diritto dell’Unione concernenti la
libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi delle disposizioni agevolative
di natura fiscale connesse all’utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale,
in quanto dalla fruizione di dette disposizioni erano esclusi i soggetti che
utilizzavano navi iscritte nei registri navali di altri Stati membri dell’Unione
europea o dello SEE. In ogni caso è opportuno evidenziare che la contestazione
dell’UE riguardava l’esclusione dal beneficio in parola in base all’iscrizione o
meno nel Registro internazionale e non anche l’esclusione dal beneficio dei
soggetti non residenti sprovvisti di stabile organizzazione in Italia.
Sulla base di quanto sopra rappresentato, si ritiene che il credito d’imposta
per il personale imbarcato, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n.
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457 del 1997, non possa essere riconosciuto, anche per i periodi d’imposta
antecedenti all’entrata in vigore della Legge europea 2017, in favore dei soggetti
non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia che, in quanto tali, non
hanno esercitato in Italia un’attività produttiva che concorra a formare il reddito
complessivo assoggettabile all’IRPEF o all’IRES.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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Il credito d'imposta per il personale imbarcato si applica secondo le regole sulla territorialità del reddito d'impresa e sulla stabile organizzazione disciplinate dal TUIR. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare se il soggetto armatoriale ha una stabile organizzazione in Italia per accedere all'agevolazione, considerando anche le modifiche introdotte dalla Legge europea 2017 che hanno esteso il beneficio ai registri navali UE e SEE.
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