Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, della quota dell’imposta sui redditi, dovuta dalle imprese aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione siciliana che in esso possiedono stabilimenti e impianti, in attuazione dell’articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
Quali codici tributo devo utilizzare per versare tramite F24 la quota d'imposta sui redditi dovuta alla Regione siciliana dalle imprese con stabilimenti in Sicilia ma domicilio fiscale fuori regione?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 50/E del 2014 istituisce codici tributo specifici per consentire il versamento, tramite modello F24, della quota d'imposta sui redditi spettante alla Regione siciliana. Questa normativa si applica alle imprese industriali e commerciali che hanno domicilio fiscale fuori dal territorio siciliano ma possiedono stabilimenti e impianti in Sicilia, in attuazione dell'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana. I codici tributo riguardano sia l'IRES (con i codici 2031, 2032, 2033 per acconti e saldo, più varianti per settore petrolifero, enti creditizi e società di comodo) che l'IRPEF (codici 4036, 4037, 4038). Nella compilazione del modello F24, questi codici vanno inseriti nella sezione "Erario" indicando l'anno d'imposta nel campo "anno di riferimento" e, per i versamenti rateali, il numero della rata nel formato "NNRR" (numero rata/numero rate totali), oppure "0101" per pagamento in unica soluzione. La normativa prevede anche codici specifici per sanzioni e interessi derivanti da ravvedimento operoso, permettendo così una gestione completa degli adempimenti tributari verso la Regione siciliana.
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Riferimento normativo
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, della quota dell’imposta sui redditi, dovuta dalle imprese aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione siciliana che in esso possiedono stabilimenti e impianti, in attuazione dell’articolo 37 dello Statuto speciale della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
Testo normativo
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
RISOLUZIONE N. 50/E
Roma, 13 maggio 2014
Oggetto: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, della
quota dell’imposta sui redditi, dovuta dalle imprese aventi domicilio fiscale fuori
dal territorio della Regione siciliana che in esso possiedono stabilimenti e
impianti, in attuazione dell’articolo 37 dello Statuto speciale della Regione
siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455
Il decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze, definisce le modalità applicative per l’attribuzione alla Regione
siciliana della quota dell’imposta sui redditi dovuta dalle imprese industriali e commerciali
aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della Regione siciliana relativa a stabilimenti e
impianti ubicati nella Regione stessa, in attuazione dell’articolo 37 dello Statuto speciale
della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.
In particolare, l’articolo 1, comma 1, prevede che “In attuazione dell'art. 37 dello
statuto della Regione siciliana e dell'articolo unico del decreto legislativo 3 novembre 2005,
n. 241, spetta alla Regione siciliana una quota dell'imposta dovuta sul reddito delle
societa', aventi domicilio fiscale fuori dal territorio della regione, ma che in esso
possiedono stabilimenti ed impianti,(…)”, determinata secondo le modalità ivi indicate.
Il successivo comma 2 dispone che “I soggetti obbligati di cui al comma 1 liquidano
e versano l'imposta spettante alla Regione siciliana con le stesse modalita' ed entro i
medesimi termini previsti per le imposte sui redditi. (…)”.
Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle quote delle imposte sui
redditi, nonché delle sanzioni e degli interessi per i casi di ravvedimento di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di spettanza della Regione siciliana, si
istituiscono i seguenti codici tributo:
• “2031” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Acconto Prima Rata -
Decreto 19 dicembre 2013”;
• “2032” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Acconto Seconda Rata o in
Unica Soluzione - Decreto 19 dicembre 2013”;
• “2033” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Saldo - Decreto 19
dicembre 2013”;
• “2034” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Addizionale IRES - settore
petrolifero e gas - Acconto Prima Rata - Decreto 19 dicembre 2013”;
• “2035” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Addizionale IRES - settore
petrolifero e gas - Acconto Seconda Rata o in Unica Soluzione - Decreto 19
dicembre 2013”;
• “2036” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Addizionale IRES - settore
petrolifero e gas - Saldo - Decreto 19 dicembre 2013”;
• “2037” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Addizionale IRES - enti
creditizi, finanziari e assicurativi - Decreto 19 dicembre 2013”;
• “2038” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Maggiorazione IRES -
Società di comodo - Acconto Prima Rata - Decreto 19 dicembre 2013”;
• “2039” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Maggiorazione IRES -
Società di comodo - Acconto Seconda Rata o in Unica Soluzione - Decreto 19
dicembre 2013”;
• “2040” denominato “Quota IRES Impianti in Sicilia - Maggiorazione IRES -
Società di comodo - Saldo - Decreto 19 dicembre 2013”;
• “4036” denominato “Quota IRPEF Impianti in Sicilia - Acconto Prima Rata -
Decreto 19 dicembre 2013”;
• “4037” denominato “Quota IRPEF Impianti in Sicilia - Acconto Seconda Rata o
in Unica Soluzione - Decreto 19 dicembre 2013”;
• “4038” denominato “Quota IRPEF Impianti in Sicilia - Saldo - Decreto 19
dicembre 2013”;
• “8083” denominato “Sanzione da Ravvedimento - Quota IRES Impianti in Sicilia
- Decreto 19 dicembre 2013”;
• “1909” denominato “Interessi da Ravvedimento - Quota IRES Impianti in Sicilia
- Decreto 19 dicembre 2013”;
• “8938” denominato “Sanzione da Ravvedimento - Quota IRPEF Impianti in
Sicilia - Decreto 19 dicembre 2013”;
• “1988” denominato “Interessi da Ravvedimento - Quota IRPEF Impianti in
Sicilia - Decreto 19 dicembre 2013”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a debito versati”, con indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno
d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Per i codici tributo “2031”, “2033”, “2034”, “2036”, “2037”, “2038”, “2040”,
“4036” e “4038”, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, in caso di versamento
rateale, è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il
numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di
pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
I codici tributo “2033”, “2036”, “2037”, “2040” e “4038” sono utilizzabili anche in
corrispondenza degli “importi a credito compensati”.
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La Risoluzione AdE 50/E è il riferimento normativo per chi deve gestire versamenti di IRES e IRPEF verso la Regione siciliana per stabilimenti e impianti ubicati in Sicilia, applicando il regime speciale previsto dallo Statuto siciliano. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per compilare correttamente il modello F24 con i codici tributo 2031-2040 (IRES) e 4036-4038 (IRPEF), nonché per gestire sanzioni da ravvedimento e interessi moratori secondo il decreto legislativo 472/1997.
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