Credito d’imposta per la gestione di impianti e reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica - Articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448
Quali sono i requisiti per beneficiare del credito d'imposta per il teleriscaldamento geotermico quando l'acqua geotermica viene integrata con altre fonti energetiche?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 448/2014 (già Risoluzione 416/E del 2008) disciplina il credito d'imposta per gli impianti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, originariamente previsto dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 448/1998. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta da trasferire sul prezzo di cessione al cliente finale. La norma si applica alle aziende che gestiscono reti di teleriscaldamento geotermico e riguarda il calore fornito agli utenti finali.
Quando la temperatura dell'acqua geotermica non è ottimale (inferiore ai 40°C), è possibile integrarla con altre fonti energetiche come il gas naturale. In questi casi, il credito d'imposta può essere riconosciuto sull'intero calore fornito, purché sussistano tre condizioni cumulative: la temperatura del fluido geotermico sia almeno di 40°C prima dell'integrazione; il calore geotermico sia prevalente rispetto a quello aggiuntivo da altre fonti; sia escluso dall'agevolazione il calore fornito da caldaie ausiliarie attivate solo in caso di emergenza (blocco impianto o picchi di domanda straordinari).
In pratica, l'impianto integrato viene considerato un sistema unico insuscettibile di funzionare diversamente, quindi l'agevolazione copre tutto il calore erogato, non solo la quota geotermica. Tuttavia, il calore prodotto esclusivamente da caldaie di emergenza o integrazione per fronteggiare eventi straordinari rimane escluso dal beneficio. La verifica concreta dei presupposti avviene in sede di controllo fiscale.
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Riferimento normativo
Credito d’imposta per la gestione di impianti e reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica - Articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448
Testo normativo
RISOLUZIONE N.416/E
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma, 31 ottobre 2008
OGGETTO: Credito d’imposta per la gestione di impianti e reti di
teleriscaldamento alimentate con energia geotermica - Articolo 8,
comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448
Alcune Direzioni regionali hanno richiesto chiarimenti in ordine
all’agevolazione prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23
dicembre 1998, n. 448 che prevede “per gli impianti e le reti di teleriscaldamento
alimentati da energia geotermica … la concessione di un’agevolazione fiscale con
credito d’imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora (kwh) di calore fornito, da
traslare sul prezzo di cessione all’utente finale”.
È stato richiesto, in particolare, se si possa beneficiare della predetta
agevolazione anche nel caso in cui la temperatura dell’acqua che sgorga dalla fonte
geotermica non sia ottimale, per cui si rende necessario un suo riscaldamento
mediante l’impiego di gas.
A tale riguardo è stato acquisito il parere del Ministero dello Sviluppo
economico il quale, con nota del 7 aprile 2008, n. 6324, ha chiarito che “l’utilizzo
diretto del calore geotermico, anche mediante reti di teleriscaldamento, è dunque
applicazione appropriata allorché le temperature del fluido ricadano tra i 40°C e i
50°C, senza naturalmente precludere la possibilità di impiegare calore a più elevate
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temperature”. Inoltre, il Ministero ha evidenziato come “i predetti usi diretti
possano ricorrere a calore di integrazione fornito da altre fonti, come il gas, allo
scopo di assicurare continuità e adeguatezza della fornitura di calore, in quanto
l’impianto così operante costituisce un sistema integrato insuscettibile di funzionare
altrimenti”.
Sulla base di tali considerazioni, il Ministero dello Sviluppo economico ha
invitato l’Agenzia delle Entrate a “valutare se l’agevolazione di cui all’oggetto
possa essere riconosciuta sull’intero calore fornito, ivi incluso quello prodotto
mediante apporto di altra fonte energetica, a condizione, comunque, che la
temperatura del fluido geotermico prima dell’intervento di altra fonte energetica sia
intorno ai 40°C e a condizione che il calore geotermico sia prevalente rispetto a
quello, aggiuntivo, assicurato da altra fonte energetica”.
Il citato dicastero ritiene, infine, che dal computo del calore da ammettere
all’agevolazione debba essere escluso quello fornito da caldaie ausiliarie o di
integrazione, alimentate da altre fonti, finalizzate a fronteggiare eventi straordinari
come fermate dell’impianto geotermico o incrementi della domanda di calore
rispetto a quella per la quale l’impianto di teleriscaldamento geotermico è
dimensionato.
Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dello Sviluppo economico,
si ritiene possibile riconoscere il credito di imposta sull’intero calore fornito anche
in presenza di un impianto, alimentato con altre fonti, finalizzato ad aumentare la
temperatura dell’acqua proveniente da una sorgente geotermica a condizione che:
- la temperatura del fluido geotermico prima dell’intervento di altra fonte
energetica sia almeno di 40°C;
- il calore geotermico sia prevalente rispetto a quello aggiuntivo apportato da
altra fonte energetica;
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- sia comunque escluso dall’agevolazione l’apporto di calore fornito da
caldaie ausiliarie o di integrazione in presenza di determinati eventi quali il
blocco dell’impianto geotermico o una richiesta di calore superiore a quella
consentita dalla dimensione del medesimo impianto.
La valutazione della concreta sussistenza di tali presupposti sarà rimessa,
come di consueto, alla fase del controllo.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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Il credito d'imposta per teleriscaldamento geotermico è un'agevolazione fiscale disciplinata dalla legge 448/1998 che consente di trasferire il beneficio sul prezzo di cessione. Commercialisti e gestori di impianti devono verificare i requisiti di temperatura minima, prevalenza del calore geotermico e corretta contabilizzazione dell'energia integrata, distinguendo tra calore ordinario e calore da caldaie ausiliarie, per evitare contestazioni in sede di controllo.
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