IRAP – Art. 3 del D.lgs. n. 446 del 1997- Compensi derivanti da attività di sindaco di società commerciali - Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Un dottore commercialista che percepisce compensi come sindaco di società commerciali deve includerli nella base imponibile IRAP, oppure può escluderli perché svolge questa attività senza utilizzare la struttura del?
Spiegato da FiscoAI
Secondo questa risoluzione, i compensi percepiti da un professionista per l'incarico di sindaco di società commerciali devono essere inclusi nella base imponibile IRAP, indipendentemente dal fatto che l'attività sia svolta utilizzando o meno la struttura organizzativa dello studio professionale. Questo accade perché l'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir prevede un meccanismo di "attrazione": i compensi derivanti da uffici di sindaco, amministratore o revisore, normalmente classificati come redditi assimilati a lavoro dipendente, vengono attratti nella sfera del lavoro autonomo quando connessi all'attività professionale esercitata dal contribuente. Una volta attratti nel reddito di lavoro autonomo, questi compensi confluiscono nel complesso dell'attività professionale e concorrono alla formazione della base imponibile IRAP. Non è quindi possibile considerare isolatamente i diversi compensi e verificare i requisiti IRAP (come l'organizzazione) separatamente per ciascuna categoria: il professionista deve assoggettare a IRAP l'insieme dei redditi professionali, compresi quelli derivanti dagli incarichi di sindaco. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che questa soluzione vale anche quando il professionista non utilizza la propria struttura organizzativa per svolgere l'incarico sindacale, poiché la connessione con l'attività professionale principale è sufficiente per l'attrazione.
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Riferimento normativo
IRAP – Art. 3 del D.lgs. n. 446 del 1997- Compensi derivanti da attività di sindaco di società commerciali - Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212
Testo normativo
RISOLUZIONE N.78/E
Roma, 25 marzo 2009
Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
OGGETTO: IRAP – Art. 3 del D.lgs. n. 446 del 1997- Compensi derivanti da
attività di sindaco di società commerciali - Interpello - ART.11,
legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell’art. 2
del D.Lgs. n. 446 del 1997, è stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante fa presente di esercitare l’attività professionale di dottore
commercialista avvalendosi di uno studio professionale che dispone delle
attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività medesima ed ha alle proprie
dipendenze due impiegate d’ordine.
Oltre ai compensi derivanti dalla suddetta attività, l’istante percepisce anche
compensi per l’esercizio delle funzioni di Sindaco di società commerciali.
Per quest’ultima attività l’istante fa presente di non avvalersi della struttura dello
studio professionale in quanto partecipa personalmente alle riunioni sindacali ed
all’attività svolta dai Collegi sindacali e svolge detta attività nell’ambito e con il
supporto delle strutture societarie presso le quali esercita le funzioni di Sindaco.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL
CONTRIBUENTE
Ad avviso del contribuente istante i compensi derivanti dell’attività di Sindaco di
società commerciali non devono essere ricompresi nella base imponibile IRAP in
quanto detta attività è svolta senza l’utilizzo della struttura organizzativa propria
dello studio professionale.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo
dell’imposta sulle attività produttive (IRAP), stabilisce che “presupposto
dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata
diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.
Il successivo art. 3, comma 1, individua l’ambito soggettivo di applicazione
dell’imposta e, in particolare, annovera tra i soggetti passivi IRAP “le persone
fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5,
comma 3, del predetto testo unico (Tuir) esercenti arti e professioni di cui all’art.
49, comma 1, del medesimo testo unico”.
Il rinvio di tale disposizione all’art. 49, comma 1, del Tuir, deve adesso
intendersi riferito all’art. 53, comma 1, che, nel Testo unico delle imposte sui
redditi attualmente vigente, individua i redditi di lavoro autonomo.
Considerato il tenore letterale del richiamato art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 446
del 1997, devono considerarsi esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione
dell’IRAP, coloro che esercitano un’attività di collaborazione coordinata e
continuativa, all’epoca fiscalmente inquadrata nell’ambito dell’attività di lavoro
autonomo di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir, ovvero tra gli altri redditi
di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni,
ed attualmente disciplinata dall’art. 50 del Tuir (“Redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente”).
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In particolare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, sono assimilati
ai redditi di lavoro dipendente “le somme o i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in
relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società,
associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a
giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e
commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di
collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo
di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione
periodica prestabilita, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei
compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 49,
comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’arte o
professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente l’attività di lavoro
autonomo, esercitata dal contribuente”.
In base alla regola generale desumibile dalla disposizione richiamata, i proventi
derivanti dai rapporti di collaborazione (compresi quelli tipici derivanti dagli
uffici di amministratore, sindaco o revisore di società) danno luogo a reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente. Tuttavia, fanno eccezione a tale regola i
proventi derivanti da uffici e da collaborazioni connessi ai compiti istituzionali
propri dell’attività di lavoro dipendente ovvero rientranti nell’oggetto dell’attività
artistica o professionale esercitata dal contribuente.
In relazione a quest’ultima ipotesi, la disposizione in esame ha affermato quindi
un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di tutti quei rapporti di
collaborazione che siano connessi all’attività artistica o professionale esercitata
dal contribuente. In forza dell’attrazione, i compensi derivanti dai rapporti di
collaborazione, non più qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente, devono essere inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo di
cui all’art. 53, comma 1, del Tuir, ed essere assoggettati alle disposizioni fiscali
dettate per i redditi di natura professionale.
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Secondo i chiarimenti resi dalla scrivente nella circolare 12 dicembre 2001, n.
105, “la riconduzione dei compensi percepiti per l’attività di amministratore,
sindaco e revisore di società ed enti nella sfera di lavoro autonomo, assume
rilevanza anche ai fini della determinazione della base imponibile da
assoggettare a tassazione ai fini dell’IRAP dovuta dal professionista e dal
committente. Detti compensi, infatti, poiché rientranti tra i redditi dell’attività
professionale di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir, costituiscono componenti
positivi rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dell’IRAP
dovuta dal professionista. Per il soggetto erogante, d’altro canto, i compensi
corrisposti configurano componenti negativi deducibili ai fini dell’IRAP
dovuta”.
In sostanza, una volta che, per effetto dell’attrazione prevista all’art. 50, comma
1, lett. c-bis) del TUIR, il provento derivante dall’incarico di sindaco sia stato
attratto nell’ambito del reddito di lavoro autonomo prodotto dall’istante, la
sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’IRAP va verificata in
relazione al complesso dell’attività svolta dal professionista. Non è possibile
quindi considerare isolatamente le diverse categorie di compensi e verificare
l’esistenza dei requisiti per l’imposizione IRAP (primo fra tutti l’organizzazione)
separatamente per ognuna delle predette categorie. I compensi derivanti
dall’attività di collaborazione, in virtù della connessione con l’attività di lavoro
autonomo, confluiscono infatti indistintamente nel complesso del reddito
professionale di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir, da assoggettare ad IRAP.
Ad avviso della scrivente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
esclusi dall’IRAP sono soltanto quelli che non rientrano nell’oggetto dell’arte o
professione esercitata dal contribuente.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, i compensi percepiti dal
professionista istante per l’attività di sindaco in diverse società commerciali
concorreranno in quanto redditi di lavoro autonomo alla formazione della base
imponibile IRAP.
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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.
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La risoluzione affronta il tema dell'IRAP (Imposta sulle Attività Produttive) e della sua applicazione ai professionisti che esercitano arti e professioni secondo l'art. 53 del Tuir, con particolare riferimento al meccanismo di attrazione dei redditi assimilati previsto dall'art. 50 del Tuir. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare che i compensi da uffici di sindaco, amministratore e revisore, pur essendo inizialmente qualificati come redditi assimilati a lavoro dipendente, vengono attratti nel reddito di lavoro autonomo quando connessi all'attività professionale, incidendo sulla base imponibile IRAP complessiva del professionista.
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