Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
Quali sono i codici tributo istituiti per compensare tramite F24 i crediti d'imposta per le maggiori spese di energia elettrica e gas naturale sostenute dalle imprese nel secondo trimestre 2022?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 18/E del 2022 istituisce quattro nuovi codici tributo (6961, 6962, 6963, 6964) per permettere alle imprese di utilizzare in compensazione, attraverso il modello F24, i crediti d'imposta riconosciuti come contributi straordinari per i maggiori oneri sostenuti nell'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel secondo trimestre 2022. Questi crediti erano stati introdotti dai decreti-legge n. 17/2022 e n. 21/2022 per alleviare il peso dei rincari energetici sulle aziende, con percentuali diverse a seconda della categoria di impresa (energivore o meno) e della tipologia di energia. I codici tributo si differenziano in base alla categoria di beneficiario: il 6961 per imprese energivore (energia elettrica), il 6962 per imprese a forte consumo di gas, il 6963 per imprese non energivore (energia elettrica), il 6964 per imprese diverse da quelle a forte consumo di gas. L'utilizzo in compensazione doveva avvenire entro il 31 dicembre 2022, in alternativa alla cessione integrale del credito a terzi, e i codici vanno indicati nella sezione "Erario" del modello F24 nella colonna "importi a credito compensati".
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Riferimento normativo
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 18/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi Fiscali
Roma, 14 aprile 2022
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti
d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori
oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e di gas
naturale
Con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative al fine
di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di
energia elettrica e di gas naturale. In particolare:
l’articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede il riconoscimento a
favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario
sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la
componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre
2022. Tale contributo è stato rideterminato nella misura del 25 per cento dall’articolo
5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
l’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede il riconoscimento a
favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite al comma 2 dello
stesso articolo 5, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari
al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel
secondo trimestre solare dell'anno 2022. Tale contributo è stato rideterminato nella
misura del 20 per cento dall’articolo 5 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
l’articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede il riconoscimento a
favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo
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straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa
sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel
secondo trimestre dall’anno 2022;
l’articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevede il riconoscimento a
favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, di un contributo straordinario
sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per
l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022.
La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi,
entro la data del 31 dicembre 2022, siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo
per intero a terzi.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di
cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
“6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore
(secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.
“6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte
consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge
1° marzo 2022, n. 17”.
“6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non
energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo
2022, n. 21”.
“6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da
quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella
sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a
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debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della
spesa, nel formato “AAAA”.
Si evidenzia che il termine del 31 dicembre 2022, per l’utilizzo in compensazione
ovvero per la cessione dei crediti d’imposta indicati nella presente risoluzione, ai sensi
dell’articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 2021, n. 21, si applica anche al credito d’imposta
di cui all’articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, per la fruizione del quale è già
stato istituito il codice tributo “6960” con la risoluzione n. 13/E del 21 marzo 2022.
IL CAPO DIVISIONE
Firmato digitalmente
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La Risoluzione riguarda crediti d'imposta, compensazione tramite F24, e si applica a imprese energivore e non energivore secondo le definizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i quattro codici tributo specifici (6961, 6962, 6963, 6964), le aliquote di credito (dal 12% al 25% a seconda della categoria), il termine di utilizzo entro il 31 dicembre 2022, e le modalità di presentazione esclusivamente telematica tramite i servizi dell'Agenzia delle entrate.
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