Risoluzione AdE In vigore IVA

Risoluzione AdE 4/2014

Richiesta di consulenza giuridica.Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi in materia di investimenti

Pubblicato: 04/08/2008 In vigore dal: 04/08/2008 Documento ufficiale

Quale regime IVA si applica ai servizi di consulenza in materia di investimenti secondo la Risoluzione AdE 343/E del 2008?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 343/E chiarisce il trattamento IVA della consulenza in materia di investimenti, ovvero le raccomandazioni personalizzate fornite da intermediari abilitati su operazioni relative a strumenti finanziari. Secondo il documento, questa attività non può essere considerata una prestazione accessoria rispetto alla negoziazione, ma rappresenta un servizio di investimento autonomo disciplinato dalla Direttiva Mifid 2004/39/CE. La consulenza personalizzata si differenzia dalla consulenza generica (ad esempio quella pubblicata su giornali o riviste), poiché è fornita su richiesta del cliente e tiene conto delle sue specifiche caratteristiche e della situazione dello strumento finanziario. L'Agenzia delle Entrate conclude che la consulenza in materia di investimenti, quando strettamente collegata a un'operazione di negoziazione, rientra tra le attività di intermediazione esenti da IVA secondo l'articolo 10, primo comma, n. 9) del DPR 633/1972. Questo significa che gli intermediari finanziari abilitati non devono applicare l'IVA su tali servizi, purché siano effettivamente connessi a operazioni di investimento concluse dal cliente.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Richiesta di consulenza giuridica.Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi in materia di investimenti

Testo normativo

Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzion e Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi in materia di investimenti. ESPOSIZIONE DEL QUESITO L’Associazione Alfa ha presentato istanza di consulenza giuridica relativamente al regime IVA applicabile ai servizi di consulenza finanziaria alla luce del recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Con l’attuazione di tale Direttiva, avvenuta con Decreto Legislativo 17 settembre 2007, n. 164, la “consulenza in materia di investimenti” è stata compresa tra i servizi e le attività di investimento c.d. principali (cfr. articolo 1, comma 5, lettera f), del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), ovverosia tra le attività e i servizi che la legge riserva ai soggetti abilitati. La medesima Direttiva ha altresì circoscritto la nozione di consulenza finanziaria facendo assurgere al rango di servizio di investimento (riservato ai soggetti abilitati) le sole raccomandazioni di investimento personalizzate che abbiano ad oggetto una o più operazioni relative ad uno strumento finanziario. Ogni altra tipologia di consulenza finanziaria è pur sempre consentita dalle nuove disposizioni agli intermediari mobiliari, ma, a differenza della consulenza in materia di investimenti, non è a questi esclusivamente riservata. 2 Ciò posto, l’Associazione Alfa ha chiesto di conoscere l’interpretazione della scrivente in ordine al regime IVA applicabile ai servizi di consulenza in materia di investimenti di cui all’articolo 1, comma 5, lettera f), del TUF sopra richiamato e, in particolare, se ai suddetti servizi sia applicabile il regime di esenzione IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA - RISPOSTA DELLA DIREZIONE AL CONTRIBUENTE ISTANTE Come noto, la Direttiva 2004/39/CE (c.d. Direttiva Mifid) persegue lo scopo di realizzare l’integrazione e l’ammodernamento dei mercati finanziari a livello europeo, rimuovendo le principali differenze esistenti tra gli Stati membri ed adeguando alle nuove caratteristiche del mercato la legislazione comunitaria. In detto ambito la citata Direttiva ha tra l’altro chiarito il confine esistente tra consulenza personalizzata e consulenza in senso incidentale o generica. In particolare, ha ricondotto tra i “servizi e attività di investimento” la “consulenza in materia di investimenti” (consulenza personalizzata), sottoponendo ad autorizzazione il suo svolgimento abituale a titolo professionale. Tale consulenza si differenzia dalla c.d. consulenza generica che costituisce momento strumentale e preparatorio (potenzialmente) di qualsivoglia servizio di investimento ed alla quale possono essere ricondotte, ad esempio, le consulenze fornite in un quotidiano, giornale, rivista o in qualsiasi altra pubblicazione destinata al pubblico in generale. L’attuazione di tale Direttiva, avvenuta con il Decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 ha portato alla modifica dell’articolo 1 del già citato TUF. In particolare, il novellato articolo 1, comma 5-septies, di tale testo unico definisce la consulenza in materia di investimenti quale “prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa 3 del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.”. In altre parole la consulenza personalizzata in detta materia è volta a consentire ad un cliente di assumere decisioni di investimento “informate”, ossia basate su una valutazione, operata dal consulente, non solo delle specifiche caratteristiche del cliente su cui la raccomandazione è fornita, ma anche delle caratteristiche dello strumento finanziario oggetto della raccomandazione stessa. Inoltre, l’articolo 52 della Direttiva 2006/73/CE della Commissione del 10 agosto 2006, recante le modalità di esecuzione della Direttiva Mifid, prevede che tali raccomandazioni devono avere ad oggetto una delle seguenti operazioni: a) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a tale strumento; b) esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario. Alla luce del descritto quadro normativo, la scrivente ritiene che non si possa in via generale sostenere che la consulenza in materia di investimenti rappresenti una prestazione accessoria ex articolo 12 del D.P.R. n. 633 del 1972 caratterizzata dagli elementi individuati dalla precedente prassi amministrativa (cfr. risoluzione n. 230/E del 15 luglio 2002) e dalle sentenze della Corte di Giustizia europea (tra le altre, cfr. sentenza C/76/99). Infatti, nelle predette pronunce si definisce “prestazione accessoria” rispetto ad una principale una prestazione che non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale. Pertanto, sulla base di tali elementi si ritiene che l’attività di consulenza in materia di investimenti non appaia destinata ad integrare o completare nel senso sopra indicato l’operazione di negoziazione resa al cliente finale e dunque non può essere qualificata in quanto tale come attività accessoria alle operazioni di negoziazione. 4 Ciò posto, secondo il parere della scrivente appare astrattamente possibile ricondurre l’attività di consulenza in materia di investimenti tra le operazioni relative a valori mobiliari esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 4), del D.P.R. n. 633 del 1972, potendo anche tale attività condurre ad una modifica nella situazione giuridico-finanziaria del cliente, qualora venga concluso il contratto a seguito delle raccomandazioni fornite dal consulente. Tuttavia, tenendo conto dell’espressa inclusione da parte della Direttiva Mifid dell’attività di consulenza in materia di investimenti fra i servizi di investimento, in quanto avente ad oggetto “una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario”, si ritiene che tale attività sia più correttamente inquadrabile fra quelle di intermediazione svolte da un soggetto abilitato rese da quest’ultimo nell’ambito della proposta di investimento al cliente. Pertanto, le attività di consulenza in materia di investimenti, semprechè strettamente collegate ad un’operazione di negoziazione, devono ritenersi riconducibili tra le prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 9) e 4), del D.P.R. n. 633 del 1972. Tale orientamento appare anche confortato dai lavori attualmente in corso in sede comunitaria relativi al trattamento ai fini IVA dei servizi finanziari e assicurativi. Nel corso del 2007, infatti, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica di direttiva (COM 2007-747) della Direttiva IVA 2006/112, corredata da una proposta di Regolamento (COM 2007-746) che precisa che nell’ambito delle operazioni di “intermediazione in servizi assicurativi e finanziari”, esenti da imposta, rientrano quelle attività che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: a) l’intermediario ha il potere di impegnare il prestatore o il destinatario del servizio assicurativo o finanziario esente; b) l’attività può avere per effetto la creazione, continuazione, modifica o estinzione di diritti e obblighi delle parti riguardo ad un servizio assicurativo o finanziario esente; c) l’attività consiste nella prestazione di una consulenza che implica conoscenze specializzate riguardo ad un servizio assicurativo o finanziario esente. 5 Ciò posto, alla luce della direttiva MIFID e degli attuali orientamenti comunitari, la scrivente ritiene che l’attività di consulenza in materia di investimenti, così come sopra definita, possa essere ricompresa tra le attività esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 9), del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto risulta inquadrabile fra le attività di intermediazione, allorché sia strettamente collegata e connessa ad un’operazione di negoziazione. *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Risoluzione AdE 4/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Risoluzione 343/E è il riferimento principale per chi cerca chiarimenti su esenzione IVA, servizi di intermediazione finanziaria, consulenza in materia di investimenti e applicazione della Direttiva Mifid. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per comprendere il confine tra consulenza personalizzata e consulenza generica, l'inquadramento delle prestazioni di mediazione, intermediazione e mandato, e il corretto trattamento IVA delle attività di investimento secondo l'articolo 10 DPR 633/1972.

Normative correlate

Regolamento UE 1869/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Decisione UE 1728/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, del 10 luglio 2026, recan…
Regolamento UE 1743/2026
Regolamento (UE) 2026/1743 del Consiglio, del 10 luglio 2026, che modifica il r…
Interpello AdE 633/2014
Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non r…
Interpello AdE 127/2015
Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e ag…
Interpello AdE 537/2014
Regime di esenzione IVA per l'esecuzione di corsi di formazione e aggiornamento…
Interpello AdE 471/2014
Cessioni di beni intracomunitarie – Prova dell'esportazione (articolo 7 del dec…
Risoluzione AdE 633/2014
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di ost…

Altre normative del 2014

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e su… Risoluzione AdE 9882824 Soppressione dei sistemi di pagamento dei tributi mediante conto corrente postale provinc… Provvedimento AdE 9882810 Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipendenti o pe… Interpello AdE 9882828 IRAP – artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 – società residente – costo del personale … Interpello AdE 446 Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non residenti, … Interpello AdE 633 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funz… Provvedimento AdE 10 Riserve – distribuzione – presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – riserve … Interpello AdE 9761612 Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all'interno di un edific… Interpello AdE 917

Altri Risoluzione AdE

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imp… 38/2026 Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… 84/2025 Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Ent… 9761604/2014 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… 131/2024 Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei Comuni di… 9680915/2014 Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… 34/2019
Vedi tutti i Risoluzione AdE →