Risoluzione AdE In vigore Procedimenti

Risoluzione AdE 398/2014

Istanza di interpello - Art.1 della legge n. 398 del 1991 -Superamento nel periodo d'imposta del limite d'importo di 250.000 euro - Associazione sportiva dilettantistica Alfa

Pubblicato: 27/02/2007 In vigore dal: 27/02/2007 Documento ufficiale

Cosa accade dal punto di vista tributario quando un'associazione sportiva dilettantistica che applica il regime agevolato della legge 398/1991 supera il limite di 250.000 euro di proventi durante lo stesso periodo?

Spiegato da FiscoAI
La risoluzione chiarisce che quando un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) che ha optato per il regime agevolato della legge 398/1991 supera i 250.000 euro di proventi commerciali nel corso dell'anno, cessa automaticamente il diritto di applicare le agevolazioni previste. Questo comporta l'applicazione di due distinti regimi tributari nello stesso periodo d'imposta: fino al mese in cui viene superato il limite, l'associazione continua ad applicare il regime agevolato (con IVA secondo l'articolo 74, sesto comma, DPR 633/1972 e reddito determinato con coefficiente di redditività del 3%), mentre dal mese successivo al superamento fino alla fine dell'anno deve passare al regime ordinario sia per IVA che per imposte sui redditi. La cessazione delle agevolazioni ha effetto dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato, non retroattivamente. Gli adempimenti contabili e gli obblighi IVA si modificano di conseguenza: nella prima parte dell'anno rimangono semplificati, nella seconda parte diventano ordinari con contabilità analitica e determinazione del reddito secondo le regole generali.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Istanza di interpello - Art.1 della legge n. 398 del 1991 -Superamento nel periodo d'imposta del limite d'importo di 250.000 euro - Associazione sportiva dilettantistica Alfa

Testo normativo

airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Risoluzione del 07/11/2006 n. 123 Oggetto: Istanza di interpello - Art.1 della legge n. 398 del 1991 -Superamento nel periodo d'imposta del limite d'importo di 250.000 euro - Associazione sportiva dilettantistica Alfa Testo: QUESITO L'associazione sportiva dilettantistica Alfa, che ha optato per il regime tributario agevolato recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, chiede di conoscere quale sia il regime tributario da applicarsi ai fini IVA e ai fini delle imposte sui redditi nel caso in cui essa superi, durante il periodo d'imposta, il limite di importo di 250.000 euro. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Relativamente all'IVA, l'associazione interpellante ritiene che qualora il limite di importo di 250.000 euro venga superato in corso d'anno, l'applicazione dell'imposta secondo il regime ordinario dovra' avvenire dal mese successivo a quello in cui il predetto limite viene superato. Ai fini delle imposte sui redditi, Alfa ritiene che in caso di superamento nel corso del periodo d'imposta del limite di 250.000 euro, il regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991 deve, comunque, essere applicato ai proventi annuali complessivamente realizzati. In subordine, nell'ipotesi in cui non dovesse essere condiviso l'orientamento interpretativo sopra rappresentato ai fini delle imposte sui redditi, l'associazione istante ritiene di poter adottare due distinti regimi tributari e contabili nell'ambito dello stesso periodo d'imposta: - nella prima frazione dell'anno, fino al mese di superamento del limite di 250.000 euro, potrebbe essere applicato il regime agevolato di cui alla citata legge n. 398 del 1991; - nella seconda frazione dell'anno, l'associazione potrebbe tenere una contabilita' analitica con redazione di un rendiconto a costi e ricavi, con applicazione delle regole ordinarie di determinazione del reddito. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 prevede che "le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attivita' sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a lire 360 milioni (...)" possono optare per i particolari regimi agevolativi previsti ai fini IVA e delle imposte sui redditi dai successivi articoli della stessa legge n. 398. L'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'estendere, al comma 1, l'applicabilita' delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro, ha, fra l'altro, elevato, al comma 2, a 250.000 euro il limite massimo dell'importo dei proventi fissato dal citato articolo 1, comma 1, della legge n. 398 del 1991, come sostituito dall'articolo 25 della legge n. 133 del 1999. I regimi agevolativi previsti dalla citata legge n. 398 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche sono i seguenti. L'articolo 2, comma 3, stabilisce che "per i proventi di cui al Pagina 1 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Risoluzione del 07/11/2006 n. 123 comma 2, soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta continua ad applicarsi con le modalita' di cui all'articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". L'applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 ai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 e' stata confermata dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544. Ai fini delle imposte sui redditi, l'articolo 2, comma 5, della stessa legge n. 398 prevede che "in deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi (...) il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 e' determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficiente di redditivita' del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali". In sintesi, ai fini IVA, l'agevolazione in favore dei soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni della legge n. 398 consiste, sostanzialmente, nell'applicabilita' del regime speciale di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972, mentre per le imposte sui redditi e' prevista l'applicabilita' all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali del coefficiente di redditivita' pari al 3 per cento, aggiungendo le plusvalenze patrimoniali. A favore dei medesimi soggetti, l'articolo 9, comma 3, del DPR n. 544 citato prevede, altresi', adempimenti contabili semplificati che sostituiscono quelli gia' stabiliti dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 398 del 1991. Cio' premesso, si osserva che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 398 del 1991 stabilisce che "nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di lire 360 milioni (ora 250.000 euro), cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite e' superato". L'anzidetta norma prevede, in sostanza, la cessazione dell'applicabilita' delle disposizioni recate dalla stessa legge n. 398 in capo ai soggetti che durante il periodo d'imposta abbiano conseguito proventi per un importo superiore a 250.000 euro, con effetto dal mese successivo a quello in cui detto limite e' superato, senza distinguere, a tal fine, fra il regime agevolativo IVA e quello delle imposte sui redditi. Con circolare n. 1 dell'11 febbraio 1992, parte 2, e' stato precisato, in proposito, che qualora vengano meno i requisiti per fruire delle disposizioni recate dalla medesima legge n. 398 "nel corso di uno stesso periodo d'imposta possono eventualmente concretizzarsi due diversi regimi tributari. In definitiva, gli obblighi degli adempimenti contabili ai fini delle imposte sul reddito e ai fini IVA cosi' come i criteri di determinazione del reddito previsto per le imprese in contabilita' semplificata ed, eventualmente, in ordinaria, nonche' gli adempimenti IVA nei modi normali permangono fino al momento dal quale ha effetto l'eventuale opzione e vengono ripristinati dal momento in cui cessa l'effetto dell'opzione medesima". Da quanto sopra consegue che, con riguardo sia all'IVA sia alle imposte sui redditi, il venir meno durante il periodo d'imposta dei requisiti necessari per l'applicazione dei regimi agevolativi recati dalla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni determina, secondo i chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 1 del 1992, l'applicazione del tributo con le modalita' ordinarie dal mese successivo a quello in cui sono cessati i menzionati requisiti. Tutto cio' premesso, con riferimento al caso oggetto di interpello, si ritiene che qualora l'Associazione sportiva istante consegua nel periodo d'imposta proventi per l'esercizio di attivita' commerciali superiori a 250.000 euro, si determinano sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi, due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari: 1) dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui e' avvenuto il superamento del limite dei 250.000 euro, il reddito imponibile sara' determinato, l'IVA sara' applicata e gli adempimenti contabili saranno posti in essere secondo il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991 e successive modificazioni; Pagina 2 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Risoluzione del 07/11/2006 n. 123 2) dal mese successivo all'avvenuto superamento del predetto limite, fino alla fine del periodo d'imposta, si applichera' il regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione dell'imposta che ai fini degli adempimenti contabili. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. Pagina 3

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Risoluzione AdE 398/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La legge 398/1991 disciplina i regimi agevolativi per le associazioni sportive dilettantistiche, prevedendo un coefficiente di redditività del 3% e l'applicazione del regime speciale IVA. Commercialisti e consulenti fiscali devono monitorare il superamento del limite di 250.000 euro durante il periodo d'imposta per gestire correttamente il cambio di regime tributario, gli adempimenti contabili semplificati e la determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie.

Normative correlate

Decreto Legislativo 149/2026
Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. (26G0017…
Decreto Legislativo 141/2026
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di ademp…
Decreto Legislativo 128/2026
Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n.…
Regolamento UE 1751/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1751 della Commissione, del 20 luglio 2026,…
Regolamento UE 1471/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1471 della Commissione, del 3 luglio 2026, …
Provvedimento AdE 50/2017
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i bene…
Interpello AdE 13/2024
Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda …
Legge 26/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.…

Altre normative del 2014

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e su… Risoluzione AdE 9882824 Soppressione dei sistemi di pagamento dei tributi mediante conto corrente postale provinc… Provvedimento AdE 9882810 Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipendenti o pe… Interpello AdE 9882828 IRAP – artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 – società residente – costo del personale … Interpello AdE 446 Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non residenti, … Interpello AdE 633 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funz… Provvedimento AdE 10 Riserve – distribuzione – presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – riserve … Interpello AdE 9761612 Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all'interno di un edific… Interpello AdE 917

Altri Risoluzione AdE

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imp… 38/2026 Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… 84/2025 Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Ent… 9761604/2014 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… 131/2024 Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei Comuni di… 9680915/2014 Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… 34/2019
Vedi tutti i Risoluzione AdE →