Codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR)
Quali sono i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per compensare i crediti d'imposta della misura "Investimento 1: Transizione 4.0" del PNRR?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 68/E del 30 novembre 2021 definisce i codici tributo specifici che le imprese devono utilizzare per compensare tramite modello F24 i crediti d'imposta relativi agli investimenti in transizione digitale finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La misura "Investimento 1: Transizione 4.0" sostiene tre tipologie di investimenti aziendali: beni capitali strumentali, ricerca e sviluppo, e formazione digitale. Per ogni categoria sono stati assegnati codici tributo distinti (6933, 6934, 6935, 6936, 6937 per i beni strumentali; 6938 per ricerca e sviluppo; 6897 per formazione), che consentono alle imprese beneficiarie di utilizzare i crediti in compensazione attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. I crediti maturati devono essere inoltre monitorati nelle dichiarazioni dei redditi secondo specifiche sezioni e righi del quadro RU, con modalità differenziate per anno d'imposta: quelli relativi ai beni strumentali sono già rilevabili a partire dalla dichiarazione 2021, mentre quelli per ricerca e sviluppo e formazione sono monitorabili dalle dichiarazioni 2022 in poi. Questa disciplina rappresenta un elemento cruciale per il tracciamento dei benefici PNRR e per garantire la corretta gestione amministrativa dei crediti d'imposta da parte delle aziende.
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Riferimento normativo
Codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” – Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia (PNRR)
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 68/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi Fiscali
Roma, 30 novembre 2021
OGGETTO: Codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei
crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0” –
Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante
l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza
dell’Italia (PNRR)
Il 13 luglio 2021 il Consiglio ECOFIN ha adottato la Decisione di esecuzione relativa
all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR).
Nell’allegato alla Decisione vengono descritte le riforme e gli investimenti previsti dal
PNRR, caratterizzati da puntuali obiettivi e traguardi secondo una precisa cadenza
temporale, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.
In particolare, la misura “Investimento 1: Transizione 4.0” (M1C2-1) prevista dal
PNRR ha l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli
investimenti a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di
crediti di imposta alle imprese che investono in: a) beni capitali; b) ricerca, sviluppo e
innovazione; c) attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative
competenze.
Le misure agevolative in argomento sono attualmente disciplinate:
dall’articolo 1, commi 189-190, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e
dall’articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
(credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0,
immateriali 4.0 ed immateriali standard);
dall’articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (credito
d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e
altre attività innovative per la competitività delle imprese);
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dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0).
Inoltre, il richiamato allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio
2021, nel descrivere il “Traguardo” della misura “Investimento 1: Transizione 4.0”,
prevede, tra l’altro, che “Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate devono essere definiti
codici tributo per consentire ai beneficiari di utilizzare il credito d’imposta tramite modello
F24”.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta
citati tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi
disponibili dall’Agenzia delle entrate, sono utilizzati i seguenti codici tributo, secondo le
istruzioni indicate nelle rispettive risoluzioni istitutive.
Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021
“6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali
nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge
n. 160/2019”;
“6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali
nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge
n. 160/2019”;
“6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali
nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) -
art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”. Questo codice tributo è
relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali. In ogni caso la parte
finanziata dal PNRR è solo quella relativa ai beni immateriali;
“6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali
nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e
1057, legge n. 178/2020”;
“6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali
nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058,
legge n. 178/2020”.
Il codice tributo “6932”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni
strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) -
art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”, istituito con la citata risoluzione n. 3/E del 13
gennaio 2021, è utilizzabile per le misure agevolative a cui si riferisce, che non sono
finanziate dal PNRR.
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Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021
“6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo,
transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività
innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”.
Per completezza, si conferma che rimangono validi i seguenti codici tributo istituiti
con la citata risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021, che non sono relativi a misure
finanziate nell’ambito del PNRR:
“6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo –
Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art.
244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
“6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo –
Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia -
art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019
“6897” denominato “credito d'imposta per le spese di formazione del
personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano
Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017
e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.
Ai fini del puntuale monitoraggio delle sopra descritte misure agevolative, i dati
dei crediti d’imposta maturati e fruiti sono indicati anche nelle dichiarazioni dei redditi dei
soggetti beneficiari, secondo le relative istruzioni approvate con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate.
In particolare nelle dichiarazioni dei redditi 2021 per l’anno d’imposta 2020:
il credito d’imposta di cui al codice “6933”, denominato “Credito d’imposta
investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n.
232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”, sarà monitorato nel
quadro RU sez. I codice “2H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 2;
il credito d’imposta di cui al codice “6934”, denominato “Credito d’imposta
investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n.
232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”, sarà monitorato nel
quadro RU sez. I codice “3H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 3;
il credito d’imposta di cui al codice “6935”, denominato “Credito d’imposta
investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e
B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”,
sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “L3” e, al fine di rilevare gli
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investimenti relativi ai soli beni immateriali (gli unici finanziati dal
PNRR), nella sez. IV rigo RU130 col. 2 e col. 3;
il credito d’imposta di cui al codice “6936”, denominato “Credito d’imposta
investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n.
232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”, sarà monitorato nel
quadro RU sez. I codice “2L” e nella sez. IV rigo RU130 col 5;
il credito d’imposta di cui al codice “6937”, denominato “Credito d’imposta
investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n.
232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”, sarà monitorato nel
quadro RU sez. I codice “3L” e nella sez. IV rigo RU130 col 6.
Per i codici tributo qui elencati, saranno individuate modalità analoghe di
monitoraggio anche nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta successivi, nelle
quali saranno inoltre monitorabili:
il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (codice tributo
6938), finanziato dal PNRR solo a partire dall’anno d’imposta 2021, che sarà
pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno
d’imposta 2021;
il credito d’imposta per le spese di formazione (codice tributo 6897),
finanziato dal PNRR solo a partire dall’anno d’imposta 2021, che sarà
pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno
d’imposta 2021. Attualmente viene indicato nel quadro RU sez. I codice “F7”.
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente
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La Risoluzione 68/E 2021 è il riferimento normativo per commercialisti e consulenti fiscali che gestiscono crediti d'imposta PNRR, transizione 4.0, digitalizzazione aziendale e compensazione tramite modello F24. Professionisti e aziende la consultano per identificare i codici tributo corretti (6933-6937, 6938, 6897), monitorare i crediti nelle dichiarazioni dei redditi nel quadro RU, e garantire la conformità agli obiettivi e traguardi del Piano di Ripresa e Resilienza italiano.
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