Risoluzione AdE In vigore Redditi Persone

Risoluzione AdE 3534880/2021

Indicazione del numero dei giorni nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa ai redditi 2020 in caso di erogazione da parte dell’INPS di indennità per disoccupazione agricola, CIG e NASPI

Pubblicato: 12/07/2021 In vigore dal: 12/07/2021 Documento ufficiale

Come deve essere compilata la dichiarazione dei redditi 2021 quando il lavoratore ha percepito sia redditi di lavoro dipendente sia indennità INPS (disoccupazione agricola, CIG, NASPI) nel 2020?

Spiegato da FiscoAI
La risoluzione affronta il problema della corretta indicazione dei giorni di lavoro nella dichiarazione 2021 per i redditi 2020, in un anno particolare dove il sistema fiscale è cambiato il 1° luglio 2020 (abolizione del bonus Irpef e introduzione del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione). Quando un lavoratore ha ricevuto sia stipendi che indennità di disoccupazione, deve indicare i giorni certificati da entrambi gli enti (datore di lavoro e INPS), rispettando il limite massimo di 365 giorni annuali. La novità principale è che i giorni indicati nelle certificazioni INPS possono essere riportati in dichiarazione diversamente da come certificati (cioè distribuiti diversamente tra primo e secondo semestre), purché la somma totale corrisponda ai giorni indicati nel punto 6 della CU INPS. Questo consente al lavoratore di recuperare tutti i benefici fiscali spettanti, anche quando l'indennità si riferisce a giorni lavorati in anni precedenti.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Indicazione del numero dei giorni nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa ai redditi 2020 in caso di erogazione da parte dell’INPS di indennità per disoccupazione agricola, CIG e NASPI

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 41/E Divisione Contribuenti ______________ Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Roma, 4 giugno 2021 OGGETTO: Indicazione del numero dei giorni nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa ai redditi 2020 in caso di erogazione da parte dell’INPS di indennità per disoccupazione agricola, CIG e NASPI. A decorrere dal 1° luglio 2020, il bonus Irpef è stato sostituito con il trattamento integrativo o con l’ulteriore detrazione fiscale a seguito delle modifiche operate dal decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. Conseguentemente, nei modelli dichiarativi 2021 relativi all’anno d’imposta 2020, sono stati previsti due semestri al fine di determinare i benefici spettanti al contribuente ante e post 1° luglio 2020. Anche nel modello di Certificazione Unica 2021 è prevista l’indicazione del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni per lavoro dipendente riferiti a ciascuno dei due semestri, rispettivamente al punto 13 (“Primo semestre”) e al punto 14 (“Secondo semestre”). Se il lavoratore nel corso del 2020 ha percepito sia redditi di lavoro dipendente sia indennità di disoccupazione agricola in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, dovrà indicare i giorni rilevati sia nella CU dell’Ente che ha erogato l’indennità in questione che in quella emessa dal datore di lavoro fino ad un massimo di giorni di lavoro nell’anno pari a 365. 2 Ciò posto, sono pervenute alla Scrivente richieste di chiarimenti con riferimento alla corretta modalità di compilazione dei modelli dichiarativi da presentare nel 2021 relativamente ai redditi 2020 e, nello specifico del quadro C del Modello 730 2021 e del quadro RC del modello Redditi Persone Fisiche 2021, con riferimento al numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni da lavoro dipendente nel caso in cui l’Inps o altri Enti per l’anno d’imposta 2020 abbiano erogato indennità o somme quali, ad esempio disoccupazione agricola, CIG, NASPI. In particolare, è stato chiesto di chiarire quale sia il numero dei giorni da indicare nei modelli dichiarativi relativi all’anno 2020 in presenza di indennità, quale quella per disoccupazione agricola, riferita alle giornate lavorate nel 2019, considerato che:  l’INPS nelle CU 2021, con un periodo di giorni di lavoro inferiore a 181/182 giorni nell’anno, indica nel punto 13 (“Primo semestre”) il totale di giorni indicati al punto 6 (“giorni lavoro dipendente”), non potendo attribuire un numero preciso di giorni riferiti al primo e/o al secondo semestre;  il datore di lavoro, invece, certifica il numero di giorni al punto 13 (“Primo semestre”) e/o 14 (“Secondo semestre”) sulla base dell’effettivo periodo di lavoro nell’anno, ricadente nel primo e/o nel secondo semestre. Il decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, prevede a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus Irpef e l’introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) volte a ridurre la tassazione sul lavoro. La prima misura riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 3 1.200 euro per il 2021. Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro. La seconda misura riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L’importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all’aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro. Coerentemente, il modello di certificazione CU 2021, prevede l’indicazione distinta per i due semestri 2020 del numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni (punto 13 “Primo semestre” e punto 14 “Secondo semestre”). Si segnala che, in merito alla modalità di calcolo dei giorni di spettanza delle detrazioni riferite alla indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, con la circolare n. 137 del 15 maggio 1997, al punto 3.2 è stato chiarito che per “le indennità o somme erogate direttamente dall’Inps o da altri enti, come ad esempio, l’indennità di disoccupazione speciale in agricoltura, il contribuente ha diritto a fruire delle detrazioni per spese di produzione del reddito nell’anno in cui sono stati percepiti tali redditi. Ai fini della determinazione del numero di giorni per i quali si ha diritto a tale detrazione, il contribuente deve tener conto di quelli che hanno dato diritto a tale indennità, anche se riferibili ad anni precedenti, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (o 366 se l’anno è bisestile). In pratica, la detrazione spetta per il numero di giorni che la suddetta indennità ha retribuito ossia il numero di giorni per i quali il contribuente è rimasto disoccupato (e non quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità). Se il contribuente ha avuto nel corso del 1996 un rapporto di lavoro continuativo per il quale ha usufruito delle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente per l’intero anno, non può recuperare i ratei di detrazione di cui avrebbe potuto beneficiare 4 sulle indennità relative ad anni precedenti percepite nel medesimo anno 1996, in quanto nel periodo d'imposta il contribuente non può usufruire delle detrazioni in misura superiore a quella annuale”. Ciò considerato, si ritiene che il principio interpretativo recato con la citata circolare n. 137 del 1997, possa essere mutuato anche per il calcolo dei giorni che danno diritto al bonus Irpef, al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione in caso di indennità o somme erogate direttamente dall’Inps o da altri Enti per l’anno d’imposta 2020 con riferimento ai due semestri dello stesso anno, purché tali giorni trovino capienza nel limite massimo di 365 giorni (ad esempio, disoccupazione agricola, CIG, NASPI). Ne consegue che potrà essere computato in dichiarazione il numero di giorni indicato nelle CU INPS 2021, a prescindere dal riferimento ai semestri, consentendo al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti. Ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente, attenendosi ai dati certificati dal datore di lavoro e dall’INPS\altro Ente e nel rispetto della regola generale secondo la quale la somma dei giorni indicati al punto 13 (“Primo semestre”) e al punto 14 (“Secondo semestre”) deve sempre essere uguale al numero di giorni riportati al punto 6 (“giorni lavoro dipendente”), deve riportare in dichiarazione: - un numero di giorni riferito al primo semestre (1.01.2020 - 30.06.2020) non superiore a 181 (se il rapporto di lavoro è coincidente con l’anno solare), non superiore a 182 (qualora il rapporto di lavoro sia inferiore all’anno solare con inizio prima del 29 febbraio, in quanto è tenuto a considerare il giorno 29.02.2020); - un numero di giorni riferito al secondo semestre (1.7.2020 - 31.12.2020) non superiore a 184. Ne consegue che per l’anno d’imposta 2020 può essere riportato in dichiarazione il numero di giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati nella CU INPS, sempre che la somma dei giorni indicati per i due 5 periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 (“giorni lavoro dipendente”) della certificazione CU INPS, consentendo al lavoratore il recupero di tutte le detrazioni spettanti. *** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Risoluzione AdE 3534880/2021 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La risoluzione riguarda il calcolo dei giorni per le detrazioni da lavoro dipendente in caso di indennità INPS (disoccupazione agricola, CIG, NASPI), applicando i principi della circolare 137/1997 sulla detrazione per spese di produzione del reddito. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare il trattamento integrativo e l'ulteriore detrazione fiscale introdotti dal decreto legge 3/2020, rispettando i limiti di reddito complessivo (28.000 e 40.000 euro) e la corretta ripartizione tra primo e secondo semestre 2020.

Normative correlate

Decreto Legislativo 148/2026
Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imp…
Decreto Legislativo 117/2026
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. (…
Risoluzione AdE 84/2025
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell…
Interpello AdE 9882828/2014
Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipen…
Interpello AdE 917/2014
Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all'interno di…
Interpello AdE 147/2015
Regime speciale per i lavoratori impatriati – successivo trasferimento della re…
Interpello AdE 203/2009
Stipula del contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagiona…
Interpello AdE 50/2017
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 60 – Carried interest

Altre normative del 2021

Nuovo Patent Box – art. 6 del d.l. n. 146 del 2021 – cumulo con credito d'imposta ricerca… Interpello AdE 146 Accertamento del cambio valute estere settembre 2021 Provvedimento AdE 3844127 Accertamento cambio valute estere maggio 2021 Provvedimento AdE 3534884 Accertamento del cambio valute estere ottobre 2021 Provvedimento AdE 3930016 Definizione della percentuale del credito d’imposta spettante per l’anno 2021 alle fondaz… Provvedimento AdE 117 Accertamento cambio valute estere febbraio 2021 Provvedimento AdE 3288768 Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per le spe… Provvedimento AdE 234 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 153000 del 16 giug… Provvedimento AdE 153000

Altri Risoluzione AdE

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e su… 9882824/2014 Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imp… 38/2026 Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Ent… 9761604/2014 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… 131/2024 Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei Comuni di… 9680915/2014 Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… 34/2019
Vedi tutti i Risoluzione AdE →