Risoluzione AdE In vigore Agevolazioni

Risoluzione AdE 3365003/2014

Chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell’importo dell’aiuto spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato e della conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel registro nazionale aiuti di Stato

Pubblicato: 15/04/2021 In vigore dal: 15/04/2021 Documento ufficiale

Come devono procedere i contribuenti che hanno erroneamente compilato il prospetto Aiuti di Stato indicando l'importo della deduzione anziché l'aiuto spettante, e quali sono le conseguenze sulla registrazione nel?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 26/E del 2021 affronta il problema degli errori di compilazione del prospetto Aiuti di Stato nelle dichiarazioni fiscali, in particolare quando i contribuenti inseriscono l'ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione invece dell'importo effettivo dell'aiuto spettante (risparmio d'imposta o credito d'imposta). Questo errore comporta l'iscrizione di un importo errato nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA) gestito dall'Agenzia delle entrate. Il documento chiarisce che il contribuente può rimediare presentando una dichiarazione integrativa con l'importo corretto secondo le modalità previste dal DPR 322/1998, articolo 2, commi 8 e 8-bis. A seguito della dichiarazione integrativa, l'Agenzia delle entrate procede automaticamente alla correzione in diminuzione dell'importo errato precedentemente registrato in RNA. Per quanto riguarda le sanzioni, si applica la sanzione amministrativa fissa di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 471/1997, con possibilità di beneficiare della riduzione prevista dal decreto legislativo 472/1997, articolo 13.

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Riferimento normativo

Chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell’importo dell’aiuto spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato e della conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel registro nazionale aiuti di Stato

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 26 /E Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese Roma 15 aprile 2021 OGGETTO: Chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell’importo dell’aiuto spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato e della conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel registro nazionale aiuti di Stato Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento in merito alle modalità di correzione dell’importo degli aiuti individuali iscritto nel Registro nazionale aiuti di Stato (di seguito RNA) dall’Agenzia delle entrate sulla base dei dati forniti dai contribuenti tramite la compilazione del prospetto Aiuti di Stato, presente nelle dichiarazioni fiscali dal periodo d’imposta 2018. I contribuenti rappresentano di aver erroneamente compilato il suddetto prospetto inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione – su cui è calcolata l’agevolazione – in luogo dell’importo dell’aiuto spettante. Il maggiore importo erroneamente dichiarato è stato di conseguenza iscritto come aiuto individuale in RNA. In particolare, le segnalazioni pervenute hanno riguardato in gran parte la deduzione forfetaria per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. a), n. 3, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (codice aiuto 354). L’ammontare della deduzione doveva essere indicato nel rigo IS2 colonna 2 del Modello IRAP 2019 mentre l’importo relativo all’aiuto spettante era riportato nei righi IS201 colonna 14 e 26 del prospetto Aiuti di Stato. Al riguardo, si rappresenta quanto segue. L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Registro nazionale aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA (di seguito Regolamento). In ordine alle modalità di registrazione degli aiuti, il Regolamento distingue gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9, dagli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (c.d. aiuti “automatici” e “semi-automatici”), la cui disciplina è contenuta nell’articolo 10. A tale distinzione corrispondono differenti termini e modalità di registrazione dell’aiuto. L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali automatici e semi- automatici di cui all’articolo 10 del Regolamento provvedendo alla loro registrazione nel RNA sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto Aiuti di Stato delle rispettive dichiarazioni fiscali. Il prospetto deve essere compilato con riferimento agli aiuti di Stato i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel periodo d’imposta di riferimento della dichiarazione. L’iscrizione in RNA dell’aiuto individuale è effettuata dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario. Ciò premesso, ai fini dei chiarimenti richiesti si rappresenta che nelle istruzioni alla compilazione del quadro Aiuti di Stato della dichiarazione e nelle relative specifiche tecniche, è stato precisato che l’ammontare complessivo dell’aiuto spettante consiste nel risparmio d’imposta oppure nel credito d’imposta spettante nel periodo. Pertanto, qualora il contribuente ritenga di aver erroneamente compilato il quadro Aiuti di Stato, inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione in diminuzione – su cui è calcolata l’agevolazione – in luogo dell’importo dell’aiuto spettante, con conseguente incongruenza dell’importo dell’aiuto individuale iscritto in RNA, potrà presentare una dichiarazione integrativa con l’importo corretto sulla base di quanto previsto dai commi 8 e 8-bis, dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente, l’Agenzia delle entrate procederà a effettuare la conseguente correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente iscritto in RNA dell’aiuto individuale. Riguardo il profilo sanzionatorio si ritiene che, nel caso di specie, sia applicabile la sanzione amministrativa in misura fissa prevista nel comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione alla quale si potrà beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. *** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. LA DIRETTRICE CENTRALE Firmato digitalmente

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La Risoluzione riguarda la corretta compilazione del prospetto Aiuti di Stato, il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici, e la dichiarazione integrativa. È fondamentale per commercialisti e consulenti che gestiscono agevolazioni fiscali come la deduzione forfetaria per lavoratori dipendenti nelle regioni del Mezzogiorno (codice aiuto 354), il cumulo degli aiuti e gli obblighi di trasparenza e pubblicità in materia di aiuti di Stato secondo la normativa europea.

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