Risoluzione AdE In vigore IVA

Risoluzione AdE 306811/2014

Istituzione codice tributo da utilizzare, da parte dei professionisti delegati, per il versamento mediante modello F24 dell'IVA relativa alla vendita di beni immobili, oggetto di espropriazione forzata, appartenenti a soggetti esecutati irreperibili

Pubblicato: 27/02/2007 In vigore dal: 27/02/2007 Documento ufficiale

Quale codice tributo devono utilizzare i professionisti delegati per versare l'IVA sulla vendita di immobili espropriati quando il debitore esecutato è irreperibile?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 306811/2014 (Risoluzione n. 84 del 19 giugno 2006) istituisce un codice tributo specifico, il 6501, destinato esclusivamente ai professionisti incaricati di gestire la vendita di beni immobili sottoposti a espropriazione forzata. Questo codice si applica unicamente nei casi in cui il debitore esecutato sia irreperibile, cioè non rintracciabile. Quando il debitore è invece reperibile, il professionista deve utilizzare i normali codici tributo IVA. Il professionista delegato ha l'obbligo di emettere fattura e versare l'IVA all'Erario in nome e per conto del debitore esecutato, secondo quanto previsto dall'articolo 591-bis del codice di procedura civile. Nel modello F24, il codice 6501 deve essere indicato nella colonna "importi a debito versati" della Sezione Erario, specificando nella colonna "anno di riferimento" l'anno in cui è avvenuta la vendita dell'immobile in formato AAAA. Il codice è diventato operativamente efficace dal settimo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della risoluzione.

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Riferimento normativo

Istituzione codice tributo da utilizzare, da parte dei professionisti delegati, per il versamento mediante modello F24 dell'IVA relativa alla vendita di beni immobili, oggetto di espropriazione forzata, appartenenti a soggetti esecutati irreperibili

Testo normativo

airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE Risoluzione del 19/06/2006 n. 84 Oggetto: Istituzione codice tributo da utilizzare, da parte dei professionisti delegati, per il versamento mediante modello F24 dell'IVA relativa alla vendita di beni immobili, oggetto di espropriazione forzata, appartenenti a soggetti esecutati irreperibili Testo: Con la Risoluzione n. 62 del 16 maggio 2006 sono stati disciplinati gli adempimenti in materia di IVA dei professionisti delegati al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c.. In particolare e' stato chiarito che nel caso di vendita di beni immobili a seguito di espropriazione forzata, il professionista delegato ha l'obbligo di provvedere all'emissione della fattura e al versamento all'Erario della relativa imposta sul valore aggiunto, in nome e per conto del debitore esecutato. Segnalato che, nei casi in cui il debitore esecutato sia reperibile, l'imposta dovuta dovra' essere versata mediante modello F24, utilizzando gli ordinari codici tributo relativi all'IVA, si prevede che, nel solo caso di irreperibilita' del soggetto esecutato, il versamento dell'imposta dovra' essere eseguito, secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il seguente codice tributo, appositamente istituito: - 6501 denominato "IVA relativa alla vendita, ai sensi dell'articolo 591-bis c.p.c., di beni immobili oggetto di espropriazione forzata". In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo sopra menzionato, utilizzabile unicamente dai professionisti delegati, dovra' essere esposto nella colonna "importi a debito versati" della "Sezione Erario". Inoltre, nella colonna "anno di riferimento" dovra' essere indicato l'anno in cui e' avvenuta la vendita dell'immobile a cui si riferisce il versamento, espresso nella forma "AAAA", Si precisa che tale codice tributo sara' operativamente efficace a decorrere dal settimo giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione. Pagina 1

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Il codice tributo 6501 è lo strumento specifico per professionisti delegati che gestiscono IVA su vendite immobiliari in espropriazione forzata con debitore irreperibile, secondo l'articolo 591-bis c.p.c. e il decreto legislativo 241/1997. Commercialisti e professionisti dell'esecuzione immobiliare lo utilizzano nel modello F24 per versamenti tributari in procedimenti di espropriazione forzata.

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