Risoluzione AdE In vigore Procedimenti

Risoluzione AdE 306150/2014

Individuazione dell’ufficio competente a trattare le istanze di interpello

Pubblicato: 31/03/2008 In vigore dal: 31/03/2008 Documento ufficiale

Quale ufficio dell'Agenzia delle Entrate è competente a trattare le istanze di interpello presentate da enti non commerciali, e come si determina la soglia di ricavi rilevante?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione 116/E del 2008 chiarisce le regole sulla competenza territoriale per le istanze di interpello secondo l'articolo 11 della legge 212/2000. In generale, le istanze vanno presentate alla Direzione Regionale competente per domicilio fiscale del contribuente. Tuttavia, esiste un'eccezione: amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici a rilevanza nazionale e contribuenti con ricavi superiori a 258 milioni di euro nel periodo precedente devono rivolgersi direttamente alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Per gli enti non commerciali (come aziende sanitarie, ospedali, enti assistenziali), la norma specifica che i "ricavi" rilevanti per questa soglia sono solo quelli derivanti da attività commerciali effettivamente svolte, non i proventi dell'attività istituzionale. Questo significa che un ospedale pubblico che svolge solo attività sanitaria istituzionale non avrà mai ricavi commerciali da conteggiare, restando quindi sotto la soglia e dovendo presentare l'interpello alla Direzione Regionale. La distinzione è cruciale perché gli enti non commerciali spesso svolgono sia attività istituzionali (esenti) che commerciali (tassabili), e solo queste ultime contano ai fini della competenza.

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Riferimento normativo

Individuazione dell’ufficio competente a trattare le istanze di interpello

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 116/E Roma, 28 marzo 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Individuazione dell’ufficio competente a trattare le istanze di interpello QUESITO È stata di recente posta all’attenzione di questa Direzione Centrale la questione relativa alla corretta individuazione dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente a trattare le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) da parte di enti non commerciali. In particolare, il dubbio di natura interpretativa riguarda la determinazione, con riferimento agli enti non commerciali, dell’ammontare dei ricavi rilevanti ai fini della applicazione della disposizione che attribuisce alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso la competenza a trattare l’istanza, in luogo della Direzione regionale di domicilio fiscale del contribuente. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Il Decreto ministeriale 26 aprile 2001 n. 209 – Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell’interpello e dell’obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione 2 finanziaria – emanato ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000, all’art. 2 stabilisce: “1. L’istanza di interpello è presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente. 2. In deroga alla disposizione del comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, nonché i contribuenti che hanno conseguito nel precedente periodo d’imposta ricavi per un ammontare superiore a 500 miliari di lire (258.228.449,54 euro) presentano l’istanza di interpello alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle entrate”. Nella normativa tributaria, ai sensi dell’art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), sono considerati “ricavi … i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa …”. La nozione di impresa, nella suddetta normativa, è collegata all’esercizio delle attività commerciali di cui all’articolo 2195 del codice civile (cfr. art. 55 del TUIR). Per quanto concerne l’attività svolta da codesta Azienda ospedaliera, l’art. 74 del TUIR stabilisce, tra l’altro, che “non costituiscono esercizio dell’attività commerciale: a) Omissis b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali”. Sulla base delle considerazioni svolte, si precisa che: • i “ricavi” conseguiti da un ente non commerciale, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 2, del D.M. n. 209 del 2001, sono solo quelli che derivano dalle attività commerciali svolte dall’ente e concorrono a formare il reddito di impresa ai sensi del citato articolo 85 del TUIR. 3 • i “proventi” derivanti dall’esercizio dell’attività istituzionale, non commerciale, invece, non possono essere considerati “ricavi” ai fini che qui interessano. *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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La competenza dell'interpello secondo il DM 209/2001 dipende dalla qualificazione dei ricavi d'impresa secondo l'articolo 85 del TUIR e dalla distinzione tra attività commerciale e attività istituzionale di cui all'articolo 74 del TUIR. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare se gli enti non commerciali hanno proventi da attività commerciali rilevanti ai fini della soglia dei 258 milioni di euro, considerando che solo i ricavi da impresa concorrono a questa determinazione, mentre i proventi da attività assistenziale, previdenziale e sanitaria rimangono esclusi.

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