Una società che si trasforma in consorzio può conservare il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate già riconosciuto?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 118/E del 2009 affronta il caso di una società a responsabilità limitata che intende trasformarsi in consorzio mantenendo l'attività di elaborazione dati. La questione centrale riguarda se il credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate, già autorizzato mediante nulla osta, possa essere trasferito all'ente risultante dalla trasformazione. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la trasformazione, essendo un'operazione straordinaria che comporta confusione di diritti e obblighi tra i soggetti interessati (come fusioni, scissioni e appunto trasformazioni), consente il trasferimento delle posizioni giuridiche soggettive, incluso il credito d'imposta maturato. Ciò significa che il consorzio eredita sia il credito già maturato per gli investimenti realizzati prima della trasformazione sia il diritto a fruire del credito per gli investimenti successivi. Tuttavia, il trasferimento è subordinato a una condizione essenziale: gli investimenti devono essere mantenuti nella loro originaria destinazione produttiva e il progetto deve essere completato secondo le modalità autorizzate. Se questa continuità viene meno, decade il diritto all'agevolazione.
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Riferimento normativo
Istanza di interpello - Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate – Trasformazione in consorzio con attività esterna
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 118/E
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Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
Roma, 29 aprile 2009
A tutte le Direzioni
Oggetto: Istanza di interpello - Credito d’imposta per investimenti nelle aree
svantaggiate – Trasformazione in consorzio con attività esterna
La società ALFA S.r.l. ha formulato un’istanza di interpello ai sensi
dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa alla corretta
applicazione del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate.
Quesito
La ALFA S.r.l. (di seguito, “Società”), esercente attività di elaborazione
dati per conto di altre imprese, ha ottenuto il nulla osta alla fruizione del credito
d’imposta per investimenti in aree svantaggiate di cui all’art. 1, commi 271 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 2 del
decreto legge 3 giugno 2008, n. 97.
In particolare, la Società - con riferimento ad investimenti indicati nel
formulario di prenotazione dei fondi per gli anni 2007 e 2008 - ha ottenuto, ai
sensi dell’art. 2 del citato decreto legge n. 97 del 2008, il nulla osta alla fruizione
del credito d’imposta a decorrere dall’anno 2012.
La Società, “per una migliore gestione dell’attività”, sta valutando
l’ipotesi di “trasformare le propria forma giuridica da società a responsabilità
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limitata in consorzio con attività esterna, ai sensi dell’art. 2500 septies cod. civ.”;
il consorzio continuerebbe a svolgere l’attività di elaborazione dati ed i beni
oggetto dell’agevolazione, sia quelli acquistati che quelli che verranno acquistati
nel corso dell’esercizio 2009 manterrebbero l’originaria destinazione”.
Tanto premesso, la Società “chiede di conoscere se, a seguito della
suddetta trasformazione, resti invariata la posizione di beneficiaria
dell’agevolazione finanziaria in oggetto, ossia se il costituendo consorzio potrà
utilizzare il credito d’imposta così come riconosciuto nel nulla-osta, per gli
investimenti già effettuati (prima della futura trasformazione) e per quelli che
effettuerà per completare l’originario progetto (dopo l’ipotizzata
trasformazione)”.
Soluzione prospettata dal contribuente
La Società “ritiene di poter conservare il diritto alla fruizione del credito
d’imposta maturato in relazione agli investimenti realizzati prima della futura
trasformazione e per il credito d’imposta relativo agli investimenti che
verrebbero effettuati successivamente alla futura trasformazione”, considerato
che la trasformazione, nel sistema delle imposte dirette, rappresenta
“un’operazione che, non attendendo alla gestione dell’impresa, ma
esclusivamente allo status del soggetto imprenditore, lascia inalterati i rapporti
giuridici esterni, compresi quelli tributari”.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Con riferimento al caso in esame - in cui si prospetta la possibilità di
trasferire il diritto alla fruizione del credito d’imposta in argomento - si richiama
quanto più volte sul punto precisato, in relazione ad operazioni di
riorganizzazione aziendale; in particolare, con la risoluzione n. 22/E del 6
febbraio 2006, è stato ribadito che la possibilità di trasferire il diritto a fruire del
credito d’imposta in questione è consentita unicamente con riguardo ad
operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una
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confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati (ad esempio, in
caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società).
Considerato che la richiamata confusione di diritti e obblighi opera anche
nell’ipotizzata operazione di trasformazione descritta nel presente interpello, si
ritiene che il credito d’imposta spettante alla Società possa essere da quest’ultima
trasferito (in qualità di “impresa “trasformanda”) al consorzio (“impresa
trasformata”); più in particolare, atteso che simili operazioni comportano il
trasferimento delle “posizioni giuridiche soggettive” - tra le quali, ovviamente,
rientra anche la titolarità del progetto d’investimento (e tutti i rapporti che da
esso derivano) in corso di realizzazione alla data dell’operazione straordinaria - si
ritiene che in capo al consorzio sarà trasferito sia il credito d’imposta maturato
per effetto degli investimenti già realizzati dalla Società sia il diritto alla
fruizione del credito d’imposta relativo agli investimenti che il consorzio
realizzerà a decorrere dall’avvenuta trasformazione.
Si ritiene inoltre opportuno ribadire che - ancorché, sia precisato
nell’istanza che il consorzio “continuerebbe a svolgere l’attività di elaborazione
dati” e che lo stesso completerà “l’originario progetto (dopo l’ipotizzata
trasformazione)” - il trasferimento del credito d’imposta può avere luogo solo se
gli investimenti già realizzati alla data dell’ipotizzata trasformazione (ovvero da
realizzare successivamente) saranno mantenuti (ovvero destinati) all’originaria
struttura produttiva.
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Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dagli uffici.
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La Risoluzione riguarda il trasferimento del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate in operazioni di trasformazione societaria, disciplinate dall'articolo 2500 septies del codice civile. È rilevante per commercialisti che assistono aziende in riorganizzazioni straordinarie, poiché coinvolge la continuità delle agevolazioni fiscali, la confusione di diritti e obblighi, e la necessaria continuità della destinazione dei beni. Consulenti e professionisti devono verificare il mantenimento dei requisiti originari per non perdere l'agevolazione.
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