Risoluzione AdE In vigore Redditi Persone

Risoluzione AdE 3057149/2014

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati, operate dai sostituti d’imposta dopo il conguaglio di fine anno

Pubblicato: 28/01/2021 In vigore dal: 28/01/2021 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi codici tributo istituiti per il versamento delle ritenute operate dopo il conguaglio di fine anno sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 6/E del 2021 istituisce specifici codici tributo per tenere distinti i versamenti delle ritenute effettuate dai sostituti d'imposta dopo le operazioni di conguaglio annuale. Questa normativa riguarda sia i datori di lavoro che gli enti pubblici, i quali devono versare le ritenute residue sui redditi da lavoro dipendente e trattamenti pensionistici quando non è stato possibile operare il prelievo integrale durante l'anno. Per il modello F24 ordinario sono previsti tre codici: "1066" per le ritenute generiche, "4934" per quelle maturate in Valle d'Aosta versate fuori regione, e "4935" per quelle versate in Valle d'Aosta ma maturate altrove. Per il modello F24 EP (enti pubblici) i codici corrispondenti sono "103E", "193E" e "194E". In fase di compilazione, il contribuente deve indicare il mese di pagamento nel campo "Rateazione/regione/prov./mese rif." (formato 00MM) e l'anno d'imposta nel campo "Anno di riferimento" (formato AAAA), garantendo così la corretta tracciabilità dei versamenti rateizzati previsti dalla normativa.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati, operate dai sostituti d’imposta dopo il conguaglio di fine anno

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 6/E Divisione Servizi Roma, 28 gennaio 2021 OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), delle ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi di lavoro dipendente e assimilati, operate dai sostituti d’imposta dopo il conguaglio di fine anno L’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, rubricato “Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente”, al comma 3, secondo periodo, prevede che “In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta.”. L’articolo 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, prevede che “Le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 euro, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 euro, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.”. L’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21 e successive modificazioni, rubricato “Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati”, al comma 3 prevede che “I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.”. Tanto premesso, al fine di tenere distinti i versamenti delle ritenute operate a decorrere dal 2021, ai sensi delle richiamate disposizioni, dopo le operazioni di conguaglio relative all’anno d’imposta precedente, sono istituiti i seguenti codici tributo e si forniscono le relative istruzioni di compilazione. Modello F24  “1066” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”;  “4934” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa”;  “4935” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”. In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, indicando nei campi denominati “Rateazione/regione/prov./mese rif.” e “Anno di riferimento”, rispettivamente, il mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta e l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta stessa, nei formati “00MM” e “AAAA”. Modello F24 “enti pubblici” (F24 EP)  “103E” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”;  “193E” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori dalla regione stessa”;  “194E” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione stessa”. In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO”, indicando:  nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario);  nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo;  nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento della ritenuta, nel formato “00MM”;  nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce la ritenuta, nel formato “AAAA”. IL CAPO DIVISIONE Firmato digitalmente

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Risoluzione AdE 3057149/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

I codici tributo 1066, 4934, 4935 (F24) e 103E, 193E, 194E (F24 EP) sono essenziali per commercialisti e consulenti fiscali che gestiscono conguagli di fine anno, ritenute su redditi di lavoro dipendente e trattamenti pensionistici, nonché rateizzazioni secondo l'articolo 23 del DPR 600/1973 e l'articolo 38 del decreto-legge 78/2010. La normativa disciplina anche il recupero di detrazioni non spettanti e la gestione delle incapienze retributive.

Normative correlate

Decreto Legislativo 148/2026
Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imp…
Decreto Legislativo 117/2026
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. (…
Risoluzione AdE 84/2025
Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell…
Interpello AdE 9882828/2014
Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipen…
Interpello AdE 917/2014
Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all'interno di…
Interpello AdE 147/2015
Regime speciale per i lavoratori impatriati – successivo trasferimento della re…
Interpello AdE 203/2009
Stipula del contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagiona…
Interpello AdE 50/2017
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, articolo 60 – Carried interest

Altre normative del 2014

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e su… Risoluzione AdE 9882824 Soppressione dei sistemi di pagamento dei tributi mediante conto corrente postale provinc… Provvedimento AdE 9882810 Trattamento fiscale delle borse di studio in favore di figli e orfani dei dipendenti o pe… Interpello AdE 9882828 IRAP – artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997 – società residente – costo del personale … Interpello AdE 446 Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non residenti, … Interpello AdE 633 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funz… Provvedimento AdE 10 Riserve – distribuzione – presunzione di prioritaria distribuzione degli utili – riserve … Interpello AdE 9761612 Plusvalenza realizzata mediante vendita di un bene condominiale, all'interno di un edific… Interpello AdE 917

Altri Risoluzione AdE

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imp… 38/2026 Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Ent… 9761604/2014 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… 131/2024 Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei Comuni di… 9680915/2014 Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… 34/2019 Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di osteopata, ch… 633/2014
Vedi tutti i Risoluzione AdE →