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Risoluzione AdE 305602/2014

Istanza di interpello – oneri detraibili - I.R.P.E.F. – art. 15, comma 1, lett. c, del TUIR

Pubblicato: 30/09/2009 In vigore dal: 30/09/2009 Documento ufficiale

Quali spese per dispositivi medici e trattamenti sanitari possono beneficiare della detrazione IRPEF secondo l'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 305602/2014 chiarisce che le spese sanitarie detraibili dall'IRPEF includono esclusivamente spese mediche, di assistenza specifica, chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie. La norma si applica ai contribuenti persone fisiche che sostengono spese per la cura di patologie proprie o di familiari a carico. Per quanto riguarda i dispositivi medici specificamente (come magnetoterapia, fisokinesiterapia, laserterapia), la detraibilità è subordinata al loro inserimento nella Classificazione Nazionale dei dispositivi medici approvata dal Ministero della Salute con i decreti ministeriali del 2005, 2007 e 2008. Questo significa che non tutti i dispositivi sono automaticamente detraibili, ma solo quelli ufficialmente riconosciuti come dispositivi medici dalla pubblica amministrazione. Per fruire della detrazione è indispensabile possedere la certificazione fiscale (scontrino o fattura) che descriva chiaramente il prodotto e il soggetto che sostiene la spesa, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la necessità terapeutica.

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Riferimento normativo

Istanza di interpello – oneri detraibili - I.R.P.E.F. – art. 15, comma 1, lett. c, del TUIR

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 253/E Roma, 29 settembre 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello – oneri detraibili - I.R.P.E.F. – art. 15, comma 1, lett. c, del TUIR. Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR è stato esposto il seguente QUESITO Il CAAF ALFA srl ha chiesto di sapere se le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali nonché quelle per l’acquisto di macchinari di nuova generazione (strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisokinesiterapia, apparecchio medicale per laserterapia) possano beneficiare della detrazione d’imposta di cui all’articolo 15, comma 1, lett. c), del Tuir. Per completezza, l’ente istante precisa che tali apparecchiature sono registrate presso il Ministero della salute e classificate come dispositivi medici (in genere) ai sensi della direttiva 93/42/CEE. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE IL CAAF ALFA srl ritiene che le spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali e quelle per l’acquisto dei dispositivi medici, essendo finalizzate alla cura e alla terapie di malattie, siano qualificabili come spese 2 sanitarie e attrezzature sanitarie e, come tali, possano beneficiare della detrazione d'imposta prevista dall'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L'art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR elenca la tipologia di spese sanitarie per le quali spetta la detrazione. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b). In ordina alla detraibilità delle spese sostenute per la conservazione delle cellule staminali, la scrivente rinvia ai chiarimenti già forniti con la risoluzione del 12 giugno 2009, n. 155, consultabile sul sito internet www.agenziaentrate.it. Per quanto concerne la detraibilità della spese per l’acquisto di strumenti per la magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisokinesiterapia e apparecchio medicale per laserterapia, occorre verificare se tali beni rientrino nel concetto di spese mediche alla luce dei provvedimenti emanati dal Ministero della Salute (ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali). L’Amministrazione Finanziaria, con circolare n. 25 del 6 febbraio 1997, ha chiarito, infatti, che ove risulti dubbio l’inquadramento di una spesa in una delle tipologie elencate nell’art. 15, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche. Il D. lgs. 24 febbraio 1997 n. 46, emanato in attuazione della direttiva comunitaria 93/42/CCE, concernente i dispositivi medici (in genere), all’articolo 1 definisce dispositivo medico “qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, 3 attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l’azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi”. Al fine di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, il Ministero della Salute ha approvato, con decreto ministeriale 22 settembre 2005, la prima versione della Classificazione Nazionale dei dispositivi medici diversi dai dispositivi diagnostici in vitro elaborata dalla Commissione unica sui dispositivi medici. Successivamente tale classificazione è stata modificata con il decreto ministeriale 20 febbraio 2007 e aggiornata, da ultimo, con il decreto ministeriale 13 marzo 2008. La scrivente ritiene che qualora le apparecchiature elencate dall’ente istante rientrino nella suddetta classificazione nazionale dei dispositivi medici (reperibile sul sito del Ministero della Salute), le spese sostenute per il loro acquisto siano detraibili dall’IRPEF, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione in oggetto, è necessario che il contribuente sia in possesso della certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) emessa dal rivenditore commerciale, dalla quale deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. In alternativa all’indicazione sulla certificazione fiscale dei dati identificativi del destinatario del prodotto, il contribuente può rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio diretta ad attestare che l’acquisto è necessitato dall’esigenza di curare una patologia propria o di un familiare a carico. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 4 *** Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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La detrazione IRPEF per spese sanitarie secondo l'articolo 15 TUIR riguarda dispositivi medici, protesi sanitarie e prestazioni specialistiche, con riferimento alla Classificazione Nazionale dei dispositivi medici del Ministero della Salute. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare l'inclusione del dispositivo nella classificazione ministeriale e controllare la documentazione fiscale per garantire la corretta applicazione della detrazione d'imposta.

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