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Risoluzione AdE 305573/2004

Consulenza giuridica - applicazione dei benefici di cui alla legge 206/2004 agli assegni vitalizi e ai trattamenti similari erogati agli onorevoli dagli organi parlamentari

Pubblicato: 01/03/2010 In vigore dal: 01/03/2010 Documento ufficiale

Gli assegni vitalizi percepiti dai parlamentari cessati dal mandato possono beneficiare dell'esenzione IRPEF prevista dalla legge 206/2004 per le vittime del terrorismo?

Spiegato da FiscoAI
La legge 206/2004 riconosce benefici fiscali, inclusa l'esenzione dall'IRPEF, ai trattamenti pensionistici percepiti dalle vittime del terrorismo e dai loro familiari. Tuttavia, questa risoluzione chiarisce che gli assegni vitalizi erogati ai parlamentari non rientrano in questa agevolazione. La ragione principale è che gli assegni vitalizi, secondo la giurisprudenza costituzionale, non hanno natura previdenziale bensì rappresentano un'indennità correlata alla cessazione della carica elettiva, distinta dalle pensioni ordinarie. Pertanto, non possono essere considerati "trattamenti pensionistici" nel significato inteso dalla legge 206/2004. Dal punto di vista normativo, il TUIR (articolo 52, comma 1, lettera b) prevede un regime fiscale specifico per gli assegni vitalizi parlamentari, assoggettandoli a tassazione secondo regole diverse rispetto alle pensioni, e non consente la deducibilità dei contributi come avviene invece per le forme pensionistiche obbligatorie. La distinzione è rilevante anche perché gli assegni vitalizi mantengono un regime impositivo agevolato rispetto alle pensioni ordinarie, ma non possono accedere ai benefici ulteriori riservati alle vittime di terrorismo.

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Riferimento normativo

Consulenza giuridica - applicazione dei benefici di cui alla legge 206/2004 agli assegni vitalizi e ai trattamenti similari erogati agli onorevoli dagli organi parlamentari

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 262/E Roma, 26 ottobre 2009 Direzione Centrale normativa e contenzioso OGGETTO: Consulenza giuridica - applicazione dei benefici di cui alla legge 206/2004 agli assegni vitalizi e ai trattamenti similari erogati agli onorevoli dagli organi parlamentari. È stato chiesto di conoscere se i benefici, ed in particolare l’esenzione dall’IRPEF, riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, per i trattamenti pensionistici, possano estendersi anche agli assegni vitalizi ed ai trattamenti similari erogati agli onorevoli dagli organi parlamentari. Al riguardo, si fa presente che l’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 206 del 2004 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”. 2 Per quanto concerne il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici, il successivo comma 2 dispone che “La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”. La normativa in esame è stata oggetto di diverse pronunce amministrative in relazione alla portata applicativa della disposizione di carattere fiscale contenuta nel citato articolo. Di recente, si espressa sull’argomento anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha ritenuto che “la previsione agevolativa dell’esenzione dall’IRPEF si applichi sull’intera pensione e non soltanto sulla parte corrispondente al trattamento figurativo dei versamenti contributivi. Ciò in quanto, la legge 206 del 2004 si riferisce espressamente alla pensione e non a quota o alla maggiorazione di essa” (D.P.C.M. del 27 luglio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007, Disposizioni i favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206). L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 39 dell’8 febbraio 2008 ha ribadito tale interpretazione. Inoltre, con successiva risoluzione n. 453 del 1° dicembre 2008, ha chiarito che, in coerenza con la ratio della legge n. 206 del 2004, il termine “pensione”, di cui al richiamato articolo 3, comma 2, debba assumere un significato più ampio di quello desumibile da una semplice esegesi letterale della norma, comprendendo in generale, tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti di cui fruiscono i soggetti considerati dalla legge n. 206 del 2004. Sulla base delle disposizioni normative e dei documenti di prassi richiamati, i quali fanno esplicito riferimento ai trattamenti pensionistici, si deve ritenere che l’esenzione dall’IRPEF abbia ad oggetto i trattamenti pensionistici nella loro globalità. Al fine di accertare se l’assegno vitalizio percepito in dipendenza della cessazione dalla funzione dei parlamentari e degli altri titolari di cariche elettive 3 goda dell’esenzione dall’IRPEF, ai sensi della normativa in esame, occorre, verificare se essi possano o meno configurarsi come pensioni. Al riguardo, si richiama la sentenza n. 289 del 13 luglio 1994 della Corte Costituzionale che, in sede di esame della legittimità costituzionale del differente regime fiscale (agevolato) previsto per gli assegni vitalizi concessi ai parlamentari cessati dal mandato rispetto a quello previsto per le pensioni degli altri dipendenti pubblici, ha sottolineato che tra le due situazioni non sussiste “identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che l’assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad un’indennità di carica goduta in relazione all’esercizio di un mandato pubblico: indennità che nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto nella sua disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego”. Il particolare regime impositivo previsto per gli assegni vitalizi, collegati ad una carica elettiva, fa sì che essi non si configurino, ai fini fiscali, come trattamenti pensionistici bensì come una vera e propria indennità correlata alla cessazione della carica. A conferma di ciò, si rappresenta che l’art. 52 comma 1, lett. b) del TUIR, disponendo che gli assegni in questione “sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali”, prevede l’indeducibilità dei relativi contributi diversamente da quanto disposto per quelli versati alle forme pensionistiche obbligatorie (art. 10, lett. e, del TUIR). Dalle considerazioni sopra esposte deriva che gli assegni vitalizi in questione non sembrano assumere natura previdenziale, per cui ad essi non si ritiene possa applicarsi il trattamento di esenzione dall’IRPEF previsto dalla speciale normativa riservata ai trattamenti pensionistici percepiti da coloro che sono stati vittime di atti di terrorismo. 4 Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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La risoluzione riguarda l'applicazione dell'esenzione IRPEF prevista dalla legge 206/2004 agli assegni vitalizi parlamentari, distinguendo tra trattamenti pensionistici e indennità di carica. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare l'articolo 52 del TUIR per la corretta tassazione degli assegni vitalizi, verificando che non si applichi erroneamente il regime agevolato riservato alle pensioni delle vittime del terrorismo. La natura giuridica dell'assegno vitalizio come indennità e non come pensione è determinante per escludere l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

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