Risoluzione AdE In vigore Procedimenti

Risoluzione AdE 304796/2011

Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011. Ridenominazione del codice tributo "4035"

Pubblicato: 14/12/2011 In vigore dal: 14/12/2011 Documento ufficiale

Quali codici tributo sono stati istituiti per compensare il credito d'imposta derivante dal differimento dell'acconto IRPEF 2011?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 117/E del 30 novembre 2011 istituisce tre codici tributo specifici per permettere ai contribuenti di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d'imposta generato dal differimento dell'acconto IRPEF per l'anno 2011. Il differimento riguardava il 17% dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, applicabile principalmente alla seconda rata dell'acconto della cedolare secca sugli affitti e all'imposta sostitutiva per i contribuenti in regime dei "minimi". I tre codici tributo istituiti sono: il "1797" per i contribuenti minimi, il "1844" per la cedolare secca, e il "4035" (ridenominato) per l'IRPEF generale. Nella compilazione del modello F24, questi codici vanno inseriti nella sezione "Erario" in corrispondenza della colonna "Importi a credito compensati", indicando come anno di riferimento l'anno d'imposta cui si riferisce il credito nel formato AAAA.

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Riferimento normativo

Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011. Ridenominazione del codice tributo "4035"

Testo normativo

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti ____________ RISOLUZIONE N. 117/E Roma, 30 novembre 2011 OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011. Ridenominazione del codice tributo “4035” L’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2011, n. 275) prevede che “Il versamento di 17 punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011 e' differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435”. Il comma 3 dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011 dispone che “Ai contribuenti che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno già' provveduto al pagamento dell'acconto senza avvalersi del differimento di cui al comma 1 compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Come già precisato con il comunicato stampa del 25 novembre del 2011, il differimento del versamento si applica alla seconda o unica rata dell’acconto della “cedolare secca” sugli affitti e dell’imposta sostitutiva dovuta da coloro che applicano il cosiddetto regime dei “minimi”. Per consentire ai soggetti interessati l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2011, si istituiscono i seguenti codici tributo: (cid:131) “1797” denominato “CONTRIBUENTI MINIMI - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011”; (cid:131) “1844” denominato “CEDOLARE SECCA - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011. Infine, si ridenomina il codice tributo “4035”, già istituito con risoluzione n. 234/E del 15 dicembre 2009, come di seguito indicato: (cid:131) “4035” denominato “IRPEF - utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, c. 3, DPCM 21/11/2011 In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, con l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, espresso nella forma “AAAA”. IL DIRETTORE CENTRALE

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La compensazione tramite modello F24 è lo strumento principale per utilizzare crediti d'imposta in materia di IRPEF, cedolare secca e regime dei minimi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i codici tributo specifici (1797, 1844, 4035) per gestire correttamente i crediti d'imposta derivanti da differimenti normativi e per evitare errori nella compensazione di imposte sostitutive e acconti.

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