Risoluzione AdE In vigore IVA

Risoluzione AdE 304538/2014

IVA - Aliquota applicabile alle cessioni di fruttosio chimicamente puro

Pubblicato: 07/09/2012 In vigore dal: 07/09/2012 Documento ufficiale

Quale aliquota IVA si applica alle cessioni di fruttosio chimicamente puro?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione n. 79/E del 24 luglio 2012 dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che il fruttosio chimicamente puro è soggetto all'aliquota IVA ordinaria del 21%, superando la precedente classificazione al 10%. La normativa riguarda tutti i soggetti che commercializzano questo prodotto, sia produttori che distributori. La decisione è stata presa in seguito a una rettifica dell'Agenzia delle Dogane, che ha riclassificato il fruttosio chimicamente puro alla voce di Nomenclatura Combinata 1702 50 00, corrispondente alla voce 2943 910 della Tariffa Doganale, anziché alla precedente voce 1702 260. In pratica, le aziende che vendono fruttosio chimicamente puro devono applicare l'aliquota del 21% sulle loro fatture, adeguando la contabilità e le dichiarazioni IVA di conseguenza, e devono considerare superate le istruzioni della precedente risoluzione n. 422/E del 2008.

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Riferimento normativo

IVA - Aliquota applicabile alle cessioni di fruttosio chimicamente puro

Testo normativo

RISOLUZIONE N.79/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: IVA – Aliquota applicabile alle cessioni di fruttosio chimicamente puro In merito alle cessioni di un prodotto avente le caratteristiche del “fruttosio chimicamente puro”, con la risoluzione 5 novembre 2008, n. 422/E, la scrivente ha ritenuto che fosse applicabile l’aliquota IVA del 10 per cento, in quanto corrispondente alla voce n. 60 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sulla base degli accertamenti tecnici svolti dall’Agenzia delle Dogane. Successivamente, l’Agenzia delle Dogane ha rettificato il proprio parere e da ultimo, con la nota prot. n. 68386/RU del 30 maggio 2012, ha precisato che il “fruttosio chimicamente puro” è da classificare alla voce di Nomenclatura Combinata 1702 50 00, corrispondente non già alla voce 1702 260, bensì alla voce 2943 910 della Tariffa Doganale in vigore al 31 dicembre 1987, posizione che sembra non riconducibile ad alcun punto della Tabella A, parte II e III allegate al DPR n. 633 del 1972. Alla luce di tali precisazioni, alla commercializzazione del “fruttosio chimicamente puro” deve ritenersi applicabile l’aliquota IVA ordinaria nella misura del 21 per cento e, pertanto, devono ritenersi superate le istruzioni fornite con la risoluzione citata. 2 * * * Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE

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La Risoluzione 79/E 2012 è il riferimento normativo per l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria al fruttosio chimicamente puro, sostituendo la precedente classificazione agevolata. Commercialisti e aziende del settore alimentare e chimico devono consultarla per la corretta determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, la classificazione doganale secondo la Nomenclatura Combinata, e l'adeguamento delle posizioni IVA in relazione alle variazioni di aliquota.

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