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Risoluzione AdE 303158/2014

Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4)

Pubblicato: 12/05/2016 In vigore dal: 12/05/2016 Documento ufficiale

Quali sono gli obblighi dei sostituti d'imposta per la ricezione telematica dei dati dei modelli 730-4 e quali sono i termini di trasmissione delle comunicazioni?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione disciplina come i sostituti d'imposta (datori di lavoro, amministrazioni pubbliche, enti) devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la sede telematica dove ricevere i risultati contabili dei modelli 730-4 dei propri dipendenti, necessari per effettuare le operazioni di conguaglio fiscale. I sostituti d'imposta hanno due modalità alternative per comunicare questa scelta: compilare il quadro CT all'interno della Certificazione Unica (entro il 14 marzo) oppure trasmettere il modello CSO specifico (disponibile dal 23 marzo). La comunicazione può essere inviata direttamente o tramite un intermediario incaricato. Per chi non ha mai presentato queste comunicazioni dal 2011, il termine ultimo è il 22 aprile 2016; le comunicazioni successive saranno acquisite per l'anno d'imposta successivo. Nel caso di variazioni di dati già comunicati, il termine è il 27 maggio 2016. È importante conservare i numeri di protocollo delle trasmissioni precedenti, reperibili dalle ricevute o dal cassetto fiscale del sostituto.

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Riferimento normativo

Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4)

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 15/E Direzione Centrale Gestione Tributi ______________ Settore Servizi all’Utenza Ufficio Assistenza agli intermediari OGGETTO: Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4) L’articolo 16, comma 4-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, dispone che i sostituti d’imposta, al fine di effettuare le operazioni di conguaglio, hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e che al tal fine, devono comunicare all’Agenzia delle entrate la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere tali risultati contabili (flusso telematico dei modelli 730-4). Dal 2016, anche i sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze (NoiPa) sono inclusi, in via sperimentale, nel flusso telematico dei modelli 730-4 come disposto con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 marzo 2016, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21/03/2016. L’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente semplificazione fiscale e dichiarazione precompilata, ha previsto, a partire dall’anno 2015, l’obbligo per i sostituti d’imposta:  di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo le certificazioni uniche dei redditi erogati nel periodo d’imposta precedente, rilasciate ai percipienti entro il 28 febbraio;  di comunicare entro il 7 marzo la scelta della sede telematica dove ricevere i modelli 730-4, unitamente alle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità per la variazione delle suddette scelte da parte di sostituti d’imposta. Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Gestione Tributi – Settore Servizi all’Utenza – Ufficio Assistenza agli Intermediari Via C. Colombo, 426 c/d cap 00145 Roma  0650545192 0650769792 dc.gt.assistenzaagliintermediari@agenziaentrate.it 2 Certificazione Unica - Quadro CT Il quadro CT presente all’interno della Certificazione Unica è riservato ai sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (modello CSO) e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In base alle istruzioni per la compilazione del quadro C, qualora il sostituto d’imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura. In questo caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuto nell’ultimo invio effettuato. Al fine di gestire e coordinare i processi relativi all’acquisizione dei dati delle comunicazioni per la ricezione in via telematica dei modello 730-4, successivamente al 14 marzo non sarà più possibile inserire all’interno della Certificazione Unica il quadro CT. Modello CSO I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello e che non hanno trasmesso il quadro CT devono utilizzare il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (modello CSO), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013, disponibile gratuitamente in formato elettronico nel sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche modificate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016. Il modello deve essere trasmesso dai sostituti d’imposta mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 1998, n. 322. Lo stesso modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello CSO ovvero con il quadro CT della Certificazione Unica 2015 o 2016 (ad esempio, variazione dell’intermediario già comunicato). 3 Nel modello di comunicazione è richiesto, tra l’altro, l’indicazione del numero di protocollo dell’ultimo modello 770 Semplificato presentato dal sostituto nell’anno precedente a quello di inoltro della comunicazione. In caso di comunicazione di variazione dei dati già inviati con il modello CSO è richiesta l’indicazione del numero di protocollo che è stato attribuito all’ultima comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta, e regolarmente acquisita, che si intende variare. Diversamente, se si intende variare i dati già trasmessi con il quadro CT è richiesto il numero di protocollo telematico dell’ultimo file contenente il predetto quadro, validamente presentato (composto da 17 caratteri e seguito dal numero convenzionale “999999”) . I citati numeri di protocollo sono rilevabili, oltre che dalle relative ricevute di trasmissione, anche dal cassetto fiscale del sostituto d’imposta. I predetti dati possono essere richiesti ad un Ufficio dell’Agenzia delle entrate, mediante richiesta sottoscritta dal sostituto d’imposta persona fisica o dal rappresentante legale della società o ente, allegando la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. Qualora la richiesta sia presentata da un delegato, la stessa deve contenere la delega del sostituto d’imposta, la fotocopia del documento d’identità del delegante, la fotocopia del documento d’identità del delegato. Termini di trasmissione del modello CSO A partire dal 23 marzo è possibile trasmettere le comunicazioni con il modello CSO. Pertanto, i sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT, devono effettuare la trasmissione della comunicazione CSO entro il 22 aprile 2016. Le comunicazioni CSO trasmesse successivamente al 22 aprile 2016 saranno acquisite a valere sui modelli 730-4 del 2017. Per le sole comunicazioni di variazione dei dati, si fa presente che le relative informazioni sono prese in considerazione se la comunicazione CSO è trasmessa entro il 27 maggio 2016, altrimenti tali informazioni saranno considerate per i modelli 730-4 del 2017. Roma, 23 marzo 2016 IL DIRETTORE CENTRALE Paolo Savini

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La normativa riguarda l'obbligo di trasmissione telematica dei modelli 730-4, la comunicazione della sede telematica presso l'Agenzia delle Entrate, e il coordinamento tra sostituti d'imposta e intermediari per la gestione dei risultati contabili. Commercialisti e consulenti del lavoro devono conoscere i termini di presentazione del modello CSO e del quadro CT della Certificazione Unica, nonché le modalità di variazione delle scelte già comunicate, per garantire il corretto flusso informativo necessario al conguaglio fiscale annuale.

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