Risoluzione AdE In vigore IVA

Risoluzione AdE 302897/2016

Nuovo modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 – Chiarimenti operativi

Pubblicato: 15/02/2017 In vigore dal: 15/02/2017 Documento ufficiale

Quali sono le regole di transizione tra il vecchio e il nuovo modello di dichiarazione d'intento per gli acquisti senza IVA a partire dal 1° marzo 2017?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 120/E del 22 dicembre 2016 disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo modello di dichiarazione d'intento per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi senza applicazione dell'IVA. Il nuovo modello, obbligatorio dal 1° marzo 2017, elimina la possibilità di specificare un periodo temporale (campi 3 e 4), rendendo la dichiarazione valida fino a concorrenza dell'importo indicato, indipendentemente dalla data. Per le operazioni effettuate fino al 28 febbraio 2017 rimane obbligatorio l'uso del vecchio modello. Se una dichiarazione con il vecchio modello specifica un periodo (ad esempio dal 01/01/2017 al 31/12/2017), perde validità per gli acquisti successivi al 1° marzo 2017 e deve essere presentata una nuova dichiarazione con il nuovo modello. Diversamente, se il vecchio modello indica un importo massimo (campo 1 o 2) senza specificare un periodo, rimane valido anche per gli acquisti effettuati dopo il 1° marzo 2017, fino a concorrenza dell'importo dichiarato. L'importo indicato nel campo 2 rappresenta il limite massimo fatturabile senza IVA dal fornitore: qualora l'esportatore abituale necessiti di acquistare senza IVA per importi superiori, deve presentare una nuova dichiarazione d'intento per l'ammontare aggiuntivo.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Nuovo modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 – Chiarimenti operativi

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 120 / E Roma, 22/12/2016 Agenzia delle entrate Direzione Centrale Accertamento OGGETTO: Nuovo modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 – Chiarimenti operativi. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, che, come previsto dal punto 5 del citato Provvedimento, deve essere utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d’intento ad un determinato periodo da specificare nei campi 3 e 4 della sezione “dichiarazione”, che di conseguenza sono stati eliminati. Ciò premesso, al fine di chiarire taluni dubbi applicativi sollevati da alcune associazioni di categoria e relativi alla transizione dal vecchio al nuovo modello, si forniscono di seguito alcune indicazioni operative: 1. il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello; 2. nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello; 3. nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello; 4. l’importo da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazione” deve rappresentare l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d’intento. Qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva. Firmato digitalmente IL DIRETTORE CENTRALE Aldo Polito

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Risoluzione AdE 302897/2016 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La dichiarazione d'intento è lo strumento principale per gli esportatori abituali che intendono acquistare beni e servizi senza IVA, disciplinato dalla normativa sulla reverse charge e sulle operazioni esenti. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la corretta compilazione dell'importo massimo, il rispetto dei termini di transizione tra i modelli, e la coerenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente fatturato dal fornitore, per evitare contestazioni in materia di IVA indebitamente non applicata.

Normative correlate

Regolamento UE 1869/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1869 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Decisione UE 1728/2026
Decisione di esecuzione (UE) 2026/1728 del Consiglio, del 10 luglio 2026, recan…
Regolamento UE 1743/2026
Regolamento (UE) 2026/1743 del Consiglio, del 10 luglio 2026, che modifica il r…
Interpello AdE 633/2014
Attività atte ad agevolare la partecipazione di clienti, soggetti passivi non r…
Interpello AdE 127/2015
Servizi di estetica – Soggetto tenuto alla documentazione delle operazioni e ag…
Interpello AdE 537/2014
Regime di esenzione IVA per l'esecuzione di corsi di formazione e aggiornamento…
Interpello AdE 471/2014
Cessioni di beni intracomunitarie – Prova dell'esportazione (articolo 7 del dec…
Risoluzione AdE 633/2014
Trattamento ai fini Iva delle prestazioni rese nell'ambito dell'attività di ost…

Altre normative del 2016

Investimento tramite ''fondo di fondi'' – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse… Interpello AdE 232 Esenzione IRPEF prevista dall’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232… Risoluzione AdE 232 Trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione i… Interpello AdE 50 Disposizioni concernenti la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali cat… Provvedimento AdE 237 Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori sogge… Provvedimento AdE 296213 Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giug… Provvedimento AdE 102807 Estensione del servizio di fornitura gratuita dei dati presenti nelle banche dati dell’Os… Provvedimento AdE 4556542 Modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e… Provvedimento AdE 59

Altri Risoluzione AdE

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e su… 9882824/2014 Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imp… 38/2026 Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… 84/2025 Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Ent… 9761604/2014 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… 131/2024 Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei Comuni di… 9680915/2014
Vedi tutti i Risoluzione AdE →