Nuovo modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 – Chiarimenti operativi
Quali sono le regole di transizione tra il vecchio e il nuovo modello di dichiarazione d'intento per gli acquisti senza IVA a partire dal 1° marzo 2017?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 120/E del 22 dicembre 2016 disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo modello di dichiarazione d'intento per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi senza applicazione dell'IVA. Il nuovo modello, obbligatorio dal 1° marzo 2017, elimina la possibilità di specificare un periodo temporale (campi 3 e 4), rendendo la dichiarazione valida fino a concorrenza dell'importo indicato, indipendentemente dalla data. Per le operazioni effettuate fino al 28 febbraio 2017 rimane obbligatorio l'uso del vecchio modello. Se una dichiarazione con il vecchio modello specifica un periodo (ad esempio dal 01/01/2017 al 31/12/2017), perde validità per gli acquisti successivi al 1° marzo 2017 e deve essere presentata una nuova dichiarazione con il nuovo modello. Diversamente, se il vecchio modello indica un importo massimo (campo 1 o 2) senza specificare un periodo, rimane valido anche per gli acquisti effettuati dopo il 1° marzo 2017, fino a concorrenza dell'importo dichiarato. L'importo indicato nel campo 2 rappresenta il limite massimo fatturabile senza IVA dal fornitore: qualora l'esportatore abituale necessiti di acquistare senza IVA per importi superiori, deve presentare una nuova dichiarazione d'intento per l'ammontare aggiuntivo.
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Riferimento normativo
Nuovo modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016 – Chiarimenti operativi
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 120 / E
Roma, 22/12/2016
Agenzia delle entrate
Direzione Centrale Accertamento
OGGETTO: Nuovo modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni
e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto –
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre
2016 – Chiarimenti operativi.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre
2016 è stato approvato un nuovo modello per la dichiarazione d’intento di acquistare o
importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, che, come
previsto dal punto 5 del citato Provvedimento, deve essere utilizzato per le operazioni di
acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017.
Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di
riferire la dichiarazione d’intento ad un determinato periodo da specificare nei campi 3 e
4 della sezione “dichiarazione”, che di conseguenza sono stati eliminati.
Ciò premesso, al fine di chiarire taluni dubbi applicativi sollevati da alcune
associazioni di categoria e relativi alla transizione dal vecchio al nuovo modello, si
forniscono di seguito alcune indicazioni operative:
1. il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto da
effettuare a partire dal 1° marzo 2017, pertanto per le operazioni da effettuare sino
al 28 febbraio 2017 deve essere utilizzato il vecchio modello;
2. nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio
modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel
periodo da” (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), la dichiarazione non ha validità
per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali
operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento
utilizzando il nuovo modello;
3. nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio
modello nel quale sia stato compilato il campo 1 “una sola operazione per un
importo fino ad euro” o il campo 2 “operazioni fino a concorrenza di euro”, la
dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell’importo indicato, rispettivamente
per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1°
marzo 2017. In tali casi, quindi, non deve essere presentata una nuova
dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello;
4. l’importo da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazione” deve
rappresentare l’ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la
facoltà di effettuare acquisti senza Iva nei confronti dell’operatore economico al
quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla
verifica dell’importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve
la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione
d’intento. Qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento,
voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella
dichiarazione d’intento presentata deve produrne una nuova, indicando l’ulteriore
ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la
facoltà di effettuare acquisti senza Iva.
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE CENTRALE
Aldo Polito
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La dichiarazione d'intento è lo strumento principale per gli esportatori abituali che intendono acquistare beni e servizi senza IVA, disciplinato dalla normativa sulla reverse charge e sulle operazioni esenti. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la corretta compilazione dell'importo massimo, il rispetto dei termini di transizione tra i modelli, e la coerenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente fatturato dal fornitore, per evitare contestazioni in materia di IVA indebitamente non applicata.
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