Risoluzione AdE In vigore IVA

Risoluzione AdE 3/2015

IVA - EXPO’ 2015 - regime di non imponibilità stabilito dall’art. 10, comma 5, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione alla Esposizione Universale di Milano del 2015, ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013

Pubblicato: 04/03/2014 In vigore dal: 04/03/2014 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni e i limiti per applicare la non imponibilità IVA agli acquisti dei Commissariati Generali di Sezione per EXPO' 2015?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 3/2015 disciplina un regime di esenzione IVA per gli acquisti di beni e servizi effettuati dai Commissariati Generali di Sezione in occasione dell'Esposizione Universale di Milano 2015. L'agevolazione si applica agli acquisti e alle importazioni di importo superiore a 300 euro, effettuati per le attività ufficiali legate alla partecipazione a EXPO' 2015, sulla base dell'Accordo tra il Governo italiano e il Bureau International des Expositions ratificato con legge n. 3 del 2013.

Per usufruire della non imponibilità, i Commissariati Generali devono rilasciare ai fornitori una dichiarazione scritta secondo il modello allegato, nella quale specificano la finalità dell'acquisto e il riferimento normativo. Il fornitore riceve così l'attestazione che consente di qualificare l'operazione come non imponibile e di non addebitare l'IVA. La dichiarazione deve essere emessa in duplice copia: una per il fornitore e una conservata dal Commissariato.

Per le operazioni già effettuate prima della risoluzione, qualora sia stata erroneamente addebitata l'IVA, i fornitori possono emettere una nota di credito entro un anno dall'operazione, permettendo ai Commissariati di essere ristorati dell'imposta e ai fornitori di recuperarla tramite detrazione. Le Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate vigilano sull'osservanza di queste disposizioni.

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Riferimento normativo

IVA - EXPO’ 2015 - regime di non imponibilità stabilito dall’art. 10, comma 5, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione alla Esposizione Universale di Milano del 2015, ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma, 15 Gennaio 2014 OGGETTO: IVA - EXPO’ 2015 - regime di non imponibilità stabilito dall’art. 10, comma 5, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione alla Esposizione Universale di Milano del 2015, ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013 L’art. 10, comma 5, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions (di seguito “l’Accordo”), ratificato con legge n. 3 del 14 gennaio 2013, dispone un’agevolazione in materia di IVA con riferimento agli acquisti di beni e servizi nonché alle importazioni effettuate per le attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione. In particolare, la norma in esame prevede che “per quanto attiene all’imposta sul valore aggiunto (IVA), gli acquisti di beni e servizi, nonché le importazioni di beni di importo rilevante concernenti le loro attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione non sono imponibili. Ai fini del presente Accordo l’espressione “acquisto e/o importazioni di importo rilevante” si applicherà agli acquisti di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.” 2 A tale proposito, si forniscono le seguenti indicazioni per la corretta applicazione della disposizione. Con riferimento al limite d’importo per individuare le operazioni non imponibili, ai fini dell’applicazione del citato articolo 10 dell'Accordo, vale quanto stabilito dall’articolo 72, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633; pertanto, il limite è individuato in euro 300,00 (trecento). La predetta agevolazione non necessita di disposizioni di attuazione, in quanto non previste né dall’Accordo, né dalla legge di ratifica; tuttavia, al fine di semplificare e rendere più agevole l’applicazione della norma, in analogia a quanto precisato nella risoluzione n. 63/E del 9 ottobre 2013, si fornisce in allegato uno schema di dichiarazione, da utilizzare per richiedere l’applicazione della suddetta agevolazione. Pertanto, i Commissariati Generali possono chiedere ai propri fornitori di beni o servizi l’immediata applicazione della non imponibilità IVA, rilasciando loro la dichiarazione scritta secondo il modello allegato, nella quale sia specificata la finalità dell’acquisto e il riferimento alla norma che dispone l’agevolazione (art. 10, comma 5, dell’Accordo). Con tale dichiarazione, i Commissariati Generali, sotto la propria responsabilità, effettuano acquisti di beni e servizi, analiticamente individuati, per finalità legate alla partecipazione ad Expo’ 2015. Il documento sarà emesso in due copie, una delle quali sarà consegnata al fornitore e l’altra conservata dal Commissariato Generale. I fornitori che ricevono tale attestazione potranno agevolmente individuare le operazioni da qualificare come “non imponibili”, in quanto relative all’attività ufficiale dei Commissariati Generali dell’Expo’ 2015. 3 Per quanto riguarda le operazioni effettuate prima delle presenti indicazioni, qualora sia stata erroneamente addebitata ai Commissariati Generali l’imposta sul valore aggiunto, i fornitori possono procedere, entro un anno dalla effettuazione dell’operazione stessa, ad una variazione in diminuzione, emettendo una “nota di credito” a favore dell’acquirente (art. 26, commi 2 e 3, del DPR n. 633 del 1972). In tal modo i Commissariati Generali saranno ristorati dell’imposta erroneamente loro addebitata e i fornitori potranno recuperare tale importo attraverso il meccanismo della detrazione. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE 4 MODELLO PER LA RICHIESTA DI NON IMPONIBILITA’ IVA COMMISSARIATI GENERALI DI SEZIONE EXP0’ 2015 Protocollo n. A) BENEFICIARIO (indicazione della denominazione del Commissariato Generale e del soggetto che ne ha la rappresentanza) Indirizzo in Italia del Commissariato Generale o del soggetto che ne ha la rappresentanza STATO PARTECIPANTE B) DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO Il beneficiario dichiara: a) di acquistare i beni e/o i servizi, indicati nella sezione C), nell’ambito delle attività ufficiali di EXPO’ 2015; b) che i beni e i servizi acquistati rispondono alle condizioni stabilite dall’art. 10, comma 5, dell’Accordo EXPO’ 2015, ratificato con legge n. 13 del 14 gennaio 2013; c) che le forniture sono non imponibili ai fini IVA; d) che le informazioni di cui sopra sono comunicate in buona fede. LUOGO E DATA NOME E QUALIFICA DEL FIRMATARIO FIRMA 5 C) ELENCO DEI BENI E/O SERVIZI PER I QUALI VIENE RICHIESTA LA NON IMPONIBILITA’ IVA C.1) DATI RELATIVI AL FORNITORE NOMINATIVO NUMERO DI PARTITA IVA VIA e N. CAP, LOCALITÀ C.2) DATI RELATIVI AI BENI E SERVIZI NUM. DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO AL DETTAGLIATA NETTODELL’IVA DEI BENI E/O PREZZO PREZZO SERVIZI (O UNITARIO TOTALE RIFERIMENTO ALL’ORDINATIVO ALLEGATO) IMPORTO TOTALE

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La non imponibilità IVA per organizzazioni internazionali è disciplinata dal DPR 633/1972 articolo 72, comma 2, che fissa il limite di 300 euro per le operazioni esenti. Commercialisti e fornitori devono verificare la qualificazione dell'acquirente come Commissariato Generale ufficiale e conservare la dichiarazione per documentare la corretta applicazione dell'esenzione, evitando contestazioni in sede di controllo fiscale.

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