Risoluzione AdE In vigore IVA

Risoluzione AdE 27/2014

Consulenza giuridica - IVA. Art. 10, n. 27-ter) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo

Pubblicato: 26/08/2009 In vigore dal: 26/08/2009 Documento ufficiale

L'esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie a persone migranti, senza fissa dimora e richiedenti asilo richiede la coesistenza di tutti e tre i requisiti oppure si applica a tre categorie distinte?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 238/2009 chiarisce che l'esenzione IVA prevista dall'art. 10, n. 27-ter) del DPR 633/1972 per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali si applica quando il beneficiario presenta contemporaneamente tutti e tre i requisiti: essere migrante, senza fissa dimora e richiedente asilo. Non si tratta quindi di tre categorie separate, ma di una sola tipologia di soggetto caratterizzato dalla coesistenza di queste tre condizioni di disagio sociale. La norma richiede che le prestazioni (assistenza domiciliare, ambulatoriale, in comunità e simili) siano erogate da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute, enti di assistenza sociale o ONLUS. L'esenzione è subordinata al verificarsi di una situazione di particolare vulnerabilità: il soggetto deve essere contemporaneamente migrante, privo di fissa dimora e in condizione di richiedente asilo, poiché è proprio questa combinazione di fattori che determina lo stato di disagio meritevole di protezione fiscale. Per le aziende e gli enti che erogano tali prestazioni, è fondamentale documentare che i beneficiari presentino effettivamente tutti e tre i requisiti per poter applicare correttamente l'esenzione IVA.

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Riferimento normativo

Consulenza giuridica - IVA. Art. 10, n. 27-ter) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 238/E Roma, 26 agosto 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Consulenza giuridica - IVA. Art. 10, n. 27-ter) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo Con la nota in riferimento, concernente l’interpretazione dell’art. 10, n. 27- ter) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è stato esposto il seguente QUESITO ALFA, nell’interesse delle proprie imprese associate, chiede chiarimenti in ordine all’interpretazione dell’art. 10, n. 27-ter) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui prevede l’esenzione da IVA delle prestazioni socio- sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili rese in favore, tra l’altro, di “persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo” rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS. ALFA chiede in particolare se l’esenzione dall’IVA si riferisce a soggetti che presentino tutti e tre i requisiti previsti dalla norma - migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo- oppure a tre diverse tipologie di soggetti. 2 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL’ISTANTE L’istante ritiene che la disposizione di cui al n. 27-ter), dell’art. 10 del DPR n. 633 del 1972, ai fini dell’esenzione dall’IVA, non prevede la coesistenza in capo al soggetto beneficiario della prestazione agevolata di tre condizioni – quella di migrante, senza fissa dimora, che ha richiesto asilo – ma si riferisce a tre distinte tipologie di soggetti: i migranti, i senza fissa dimora, i richiedenti asilo. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’art. 10, n. 27-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 prevede l’esenzione da IVA per “le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittima di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste dall’art. 41 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS”. La disposizione sopra riportata subordina l’applicabilità dell’esenzione dall’IVA ai seguenti requisiti: 1) deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili; 2) le predette prestazioni devono essere rese in favore di soggetti, in condizioni di disagio, espressamente indicati dalla norma: anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e 3 di devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo; 3) le medesime prestazioni devono essere rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere (vedasi al riguardo la circolare n. 43/E del 2 novembre 2004) Per quanto riguarda, in particolare, il requisito di cui al punto 2), si fa presente che le “persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo”, le “persone detenute”, le “donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo” sono state inserite tra i soggetti indicati dall’art. 10, n. 27-ter) del DPR n. 633 del 1972, come destinatari delle prestazioni socio-sanitarie esenti da IVA, dal comma 312 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ciò premesso, in ordine al quesito oggetto della richiesta di consulenza giuridica, relativo all’interpretazione dell’espressione “persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo” si osserva quanto segue. Dalla formulazione letterale della norma emerge la necessità della coesistenza, in capo al soggetto beneficiario della prestazione agevolata, delle tre condizioni richieste, che sono riferite, qualificandolo, allo stesso sostantivo “persone”. La struttura complessiva del testo, sotto il profilo formale, evidenzia altresì chiaramente la distinzione tra le diverse tipologie soggettive. Ad esempio dopo aver indicato le “persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo”la disposizione elenca (ripetendo il sostantivo “persone”) le “persone detenute” e le “donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo” L’interpretazione letterale della norma trova conferma nella ratio della stessa disposizione che - in conformità alle disposizioni di cui all’art. 132, lettera g) della Direttiva CEE n. 2006/112/CE, secondo la quale gli Stati membri 4 possono esentare dall’IVA, tra l’altro, le prestazioni di servizi “strettamente connesse” con l’assistenza sociale - delimita a tal fine la tipologia di prestazioni e i soggetti che le effettuano nonché i beneficiari delle stesse individuati in relazione al particolare stato di disagio. I soggetti migranti, pertanto, sono riconducibili tra i destinatari delle prestazioni esenti da IVA allorché presentino particolari condizioni di disagio sociale dovuto alla assenza di una fissa dimora e alla condizione di richiedente asilo. Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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L'esenzione IVA per prestazioni socio-sanitarie è disciplinata dal DPR 633/1972 e riguarda soggetti in condizioni di disagio sociale, con particolare attenzione a migranti, richiedenti asilo e persone senza fissa dimora. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la coesistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, la qualifica dell'ente erogatore (ONLUS, enti di assistenza sociale, istituzioni sanitarie pubbliche) e la natura della prestazione per applicare correttamente l'agevolazione secondo la Direttiva CEE 2006/112/CE.

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