Quale regime fiscale si applica alle società tra avvocati costituite in forma di società per azioni secondo l'art. 4-bis della legge 247/2012?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 35/E del 2018 chiarisce che le società tra avvocati costituite in forma di società per azioni (o più in generale di società di capitali, cooperative o società di persone) sono soggette al regime fiscale ordinario delle società commerciali, indipendentemente dal fatto che esercitino un'attività professionale. Questo significa che il reddito prodotto deve essere assoggettato a IRES (Imposta sul Reddito delle Società) e il valore della produzione a IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive). La decisione dell'Agenzia si basa sul principio che, in assenza di una norma derogatoria esplicita, è determinante la veste giuridica societaria sotto cui opera la struttura, piuttosto che la natura professionale dell'attività svolta. Questo rappresenta un cambio di orientamento rispetto alle precedenti società tra avvocati disciplinate dal D.Lgs. 96/2001, che erano considerate produttrici di reddito di lavoro autonomo. La norma si applica a tutte le società tra avvocati iscritte in apposita sezione speciale dell'albo, purché rispettino i requisiti di composizione della compagine sociale (almeno due terzi avvocati) e dell'organo di gestione (maggioranza di soci avvocati).
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Riferimento normativo
Natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati STA - Art. 4-bis Legge 31 dicembre 2012, n. 247
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 35/E
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Roma, 7 maggio 2018
OGGETTO: Natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati STA - Art. 4-bis
Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Con istanza d’interpello, formulata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente:
Quesito
L’istante con il presente interpello pone un quesito in merito alla natura del
reddito prodotto dalle società tra avvocati costituite ai sensi della legge 31 dicembre
2012, n. 247, in quanto, alla luce di una risoluzione dell’Agenzia riguardante le
società tra avvocati e di una successiva risposta fornita ad una consulenza giuridica
concernente le società tra professionisti, sorgono dubbi interpretativi.
Più precisamente la società osserva che, mentre con risoluzione 26 maggio
2003, n. 118/E, l’Agenzia in relazione alle società costituite ai sensi dell’articolo 16
del D.L.gs 2 febbraio 2001, n. 96, per l’esercizio in forma associata della
professione di avvocato, ha asserito che producono reddito di lavoro autonomo, in
quanto, come precisato nella relazione governativa il richiamo alla normativa sulle
Snc non va inteso nel senso che le società tra avvocati siano annoverabili fra le
società commerciali. Con riferimento, invece, alle società tra professionisti,
disciplinate dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dal successivo
decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, la stessa Agenzia rispondendo ad una
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consulenza giuridica, ha sostenuto che il reddito prodotto da tali società che possono
essere costituite ricorrendo ai tipi societari delle società di persone di capitali o
cooperative, deve considerarsi reddito di impresa. Tutto ciò nel presupposto che non
assume rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, bensì la veste societaria sotto
la quale operano.
In relazione a quanto precede, ritenendo l’istante che vi sia un’obiettiva
incertezza interpretativa, chiede chiarimenti in merito alla natura del reddito
prodotto dalle società tra avvocati nella forma di società per azioni.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’interpellante ritiene che una società per azioni costituita per l’esercizio
dell’attività di avvocato ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come
modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, debba adottare il regime fiscale
previsto per le società di capitali. Conseguentemente, è dell’avviso che debba
assoggettare il proprio reddito ad IRES e il valore della produzione ad IRAP.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall’art. 1, c. 141
della legge 4 agosto 2017, n. 124, disciplina l’esercizio della professione forense in
forma societaria.
In particolare la norma precisa che, la professione forense è consentita in
forma societaria a società di persone, di capitali o cooperative iscritte in apposita
sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha
sede la stessa società, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i soci, per almeno due
terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo,
ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; b)
la maggioranza dei membri dell’organo di gestione deve essere composta da soci
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avvocati; c) i componenti dell’organo di gestione non possono essere estranei alla
compagine sociale, i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta
fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico può
essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo
svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente. La
responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del
professionista che ha eseguito la specifica prestazione. La sospensione,
cancellazione o radiazione del socio dall’albo nel quale è iscritto costituisce causa di
esclusione dalla società.
Sul piano civilistico le società tra avvocati sono costituite secondo i modelli
regolati dai titoli V e VI del codice civile. Pertanto, non costituiscono un genere
autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche regolate dal
codice civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del
modello societario prescelto.
Conseguentemente si ritiene che, in assenza di una esplicita norma,
l’esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività
d’impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica
societaria piuttosto che lo svolgimento di un’attività professionale.
Detta interpretazione è confermata anche dalla Direzione legislazione
tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze che, a seguito di una
richiesta di parere formulata dalla scrivente, ha fornito risposta con nota del 19
dicembre 2017 n. 43619 in cui ha evidenziato che per tali società, in mancanza di
deroghe espresse nella disposizione “sembra difficile valorizzare l’elemento
oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell’elemento soggettivo
dello schermo societario”.
La società tra avvocati di cui al citato art. 4-bis si discosta, infatti, dalla
precedente società tra avvocati disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 96, in quanto, tale ultimo decreto individuava un nuovo modello societario
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assoggettato ad una autonoma disciplina i cui aspetti di maggior rilievo
riguardavano l’oggetto dell’attività, gli obblighi di registrazione, il regime di
responsabilità ed i rapporti con i clienti, e dove, come precisato con la risoluzione
28 maggio 2003, n. 118/E, il rinvio alle disposizioni che regolano le società in nome
collettivo, operava ai soli fini civilistici, in quanto consentiva di determinare le
regole di funzionamento del modello organizzativo, mentre ai fini fiscali, per ragioni
di coerenza del sistema impositivo, occorreva dare risalto al reale contenuto
professionale dell’attività svolta.
In relazione a quanto precede si ritiene, quindi, che anche sul piano fiscale
alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o
cooperative, si applichino le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del
TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e
in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga è
considerato reddito d’impresa.
Si condivide, pertanto, la soluzione prospettata dall’istante nel senso che una
società per azioni costituita per l’esercizio dell’attività di avvocato debba adottare il
regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare ad
IRES il reddito prodotto e ad IRAP il valore della produzione.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite
con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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La Risoluzione 35/E 2018 è il riferimento principale per commercialisti e consulenti fiscali che assistono società tra avvocati costituite secondo l'art. 4-bis della legge 247/2012, in quanto chiarisce l'applicazione di IRES, IRAP e il regime di reddito d'impresa secondo gli articoli 6 e 81 del TUIR. Professionisti e studi legali organizzati in forma societaria devono considerare questa interpretazione per la corretta qualificazione del reddito, la determinazione della base imponibile e gli obblighi dichiarativi, indipendentemente dal tipo di società di capitali, persone o cooperativa prescelta.
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