Risoluzione AdE In vigore Contabilità

Risoluzione AdE 2215556/2014

Istituzione del codice “09”, identificativo del soggetto committente, da indicare nel modello di versamento F24

Pubblicato: 24/12/2019 In vigore dal: 24/12/2019 Documento ufficiale

Qual è la procedura corretta per indicare il soggetto committente nel modello F24 quando un'impresa appaltatrice versa le ritenute su lavori affidati in appalto?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 109/E del 2019 introduce il codice identificativo "09" per permettere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici di indicare chiaramente il committente nei versamenti F24 delle ritenute fiscali. La norma si applica quando un soggetto residente in Italia affida opere o servizi per importo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, utilizzando prevalentemente manodopera presso le proprie sedi con beni strumentali di proprietà del committente. In pratica, l'impresa appaltatrice deve versare cumulativamente le ritenute dovute per tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente, utilizzando deleghe separate per ciascun committente senza possibilità di compensazione. Nel modello F24, il codice fiscale dell'impresa appaltatrice va inserito nel campo "codice fiscale", mentre il codice fiscale del committente va riportato nel campo "Codice fiscale del coobbligato" insieme al codice identificativo "09" nel relativo campo. Questo sistema consente sia all'impresa che al committente di consultare i pagamenti effettuati tramite il cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

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Riferimento normativo

Istituzione del codice “09”, identificativo del soggetto committente, da indicare nel modello di versamento F24

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 109/E Divisione Servizi Roma, 24 dicembre 2019 Oggetto: Istituzione del codice “09”, identificativo del soggetto committente, da indicare nel modello di versamento F24 L’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, inserito dall’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel testo introdotto in sede di conversione in legge come risultante dall’atto Senato 1638, prevede che “(…) i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.” In proposito, si rende noto che i versamenti di cui all’ultimo periodo del citato articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legislativo n. 241 del 1997 sono effettuati dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente. Tanto premesso, per consentire all’impresa di effettuare i versamenti di cui trattasi indicando nel modello “F24” il committente a cui si riferiscono, si istituisce il seguente codice identificativo:  “09” denominato “Committente”. Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei campi della sezione “CONTRIBUENTE” del modello “F24”: - nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento. - nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”. Si precisa che i modelli “F24” compilati secondo le istruzioni impartite con la presente risoluzione sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il “cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. IL CAPO DIVISIONE firmato digitalmente

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Il codice "09" è essenziale per la corretta tracciabilità delle ritenute su lavori in appalto secondo l'articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997, disciplinando il versamento delle ritenute di cui agli articoli 23-24 del DPR 600/1973 e all'articolo 50 del D.Lgs. 446/1997. Commercialisti e responsabili amministrativi devono applicare questa procedura per garantire la corretta imputazione delle ritenute al committente, evitando compensazioni illegittime e assicurando la tracciabilità nel cassetto fiscale.

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