Qual è la procedura corretta per indicare il soggetto committente nel modello F24 quando un'impresa appaltatrice versa le ritenute su lavori affidati in appalto?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 109/E del 2019 introduce il codice identificativo "09" per permettere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici di indicare chiaramente il committente nei versamenti F24 delle ritenute fiscali. La norma si applica quando un soggetto residente in Italia affida opere o servizi per importo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, utilizzando prevalentemente manodopera presso le proprie sedi con beni strumentali di proprietà del committente. In pratica, l'impresa appaltatrice deve versare cumulativamente le ritenute dovute per tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente, utilizzando deleghe separate per ciascun committente senza possibilità di compensazione. Nel modello F24, il codice fiscale dell'impresa appaltatrice va inserito nel campo "codice fiscale", mentre il codice fiscale del committente va riportato nel campo "Codice fiscale del coobbligato" insieme al codice identificativo "09" nel relativo campo. Questo sistema consente sia all'impresa che al committente di consultare i pagamenti effettuati tramite il cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Istituzione del codice “09”, identificativo del soggetto committente, da indicare nel modello di versamento F24
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 109/E
Divisione Servizi
Roma, 24 dicembre 2019
Oggetto: Istituzione del codice “09”, identificativo del soggetto committente, da
indicare nel modello di versamento F24
L’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
inserito dall’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel testo introdotto in
sede di conversione in legge come risultante dall’atto Senato 1638, prevede che “(…) i
soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi
degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di
importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti
di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali
comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le
sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di
quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere
all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a
rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di
cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del
1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice
o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati
nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo
precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa
subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di
compensazione.”
In proposito, si rende noto che i versamenti di cui all’ultimo periodo del citato
articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legislativo n. 241 del 1997 sono effettuati
dall’impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori
impiegati presso uno stesso committente.
Tanto premesso, per consentire all’impresa di effettuare i versamenti di cui
trattasi indicando nel modello “F24” il committente a cui si riferiscono, si istituisce il
seguente codice identificativo:
“09” denominato “Committente”.
Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei campi della sezione
“CONTRIBUENTE” del modello “F24”:
- nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa
appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al
versamento.
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore
fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente
al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
Si precisa che i modelli “F24” compilati secondo le istruzioni impartite con la
presente risoluzione sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento,
sia dal soggetto committente, tramite il “cassetto fiscale” accessibile dall’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
IL CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente
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Il codice "09" è essenziale per la corretta tracciabilità delle ritenute su lavori in appalto secondo l'articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997, disciplinando il versamento delle ritenute di cui agli articoli 23-24 del DPR 600/1973 e all'articolo 50 del D.Lgs. 446/1997. Commercialisti e responsabili amministrativi devono applicare questa procedura per garantire la corretta imputazione delle ritenute al committente, evitando compensazioni illegittime e assicurando la tracciabilità nel cassetto fiscale.
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