Risoluzione AdE In vigore Redditi Società

Risoluzione AdE 207/2024

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24 ed F24EP, dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 444 della legge 30 dicembre 2024, n. 207

Pubblicato: 17/10/2025 In vigore dal: 17/10/2025 Documento ufficiale

Quali sono i codici tributo da utilizzare per versare l'IRES con aliquota ridotta del 4% prevista dalla legge 207/2024 tramite modello F24 e F24EP?

Spiegato da FiscoAI
La legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto una riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota IRES per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2024, secondo le condizioni specificate dalla norma. Per consentire il monitoraggio e il versamento corretto di questa imposta agevolata, l'Agenzia delle entrate ha istituito appositi codici tributo distinti da quelli ordinari. Nel modello F24 standard, le aziende devono utilizzare il codice "2048" per l'acconto (seconda rata o versamento in unica soluzione) e il codice "2049" per il saldo, indicando l'anno d'imposta nel campo "Anno di riferimento" in formato AAAA. Per il codice 2049 in rateazione, il campo "rateazione/Regione/Prov./mese rif." va compilato nel formato NNRR (numero rata/numero rate totali), oppure "0101" se in unica soluzione. Per gli enti pubblici che utilizzano il modello F24EP, i codici sono rispettivamente "204E" (acconto) e "205E" (saldo), con compilazione nella sezione "Erario" e indicazione della rateazione nel "riferimento A" e dell'anno d'imposta nel "riferimento B".

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Riferimento normativo

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24 ed F24EP, dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 444 della legge 30 dicembre 2024, n. 207

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 57/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 17 ottobre 2025 OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24 ed F24EP, dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 444 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 L’articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha introdotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all’articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soggetti e alle condizioni ivi indicate. Con decreto 8 agosto 2025 del Ministero dell’Economia e delle finanze sono state adottate le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 436 a 444, della citata legge n. 207 del 2024. In particolare, l’articolo 12, comma 2, ha previsto che ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, l’Agenzia delle entrate istituisce appositi codici tributo per i versamenti dell’IRES ridotta. Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi della normativa in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo: • “2048” denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione”; • “2049” denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo”. In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. Per il codice tributo “2049”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, i suddetti campi sono valorizzati con “0101”. *** Per consentire il versamento, tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta in argomento, sono istituiti i seguenti codici tributo: • “204E” denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione”; • “205E” denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo”. In sede di compilazione del modello “F24EP”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo: - “riferimento A”, per il codice tributo “205E”, le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Per il codice tributo “204E”, nessun valore”; - nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”: - i campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

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La riduzione IRES del 4% secondo l'articolo 1, commi 436-444 della legge 207/2024 rappresenta un'agevolazione fiscale che richiede l'utilizzo di codici tributo specifici (2048, 2049, 204E, 205E) per il corretto versamento tramite F24 e F24EP. Commercialisti e consulenti fiscali devono prestare attenzione alla compilazione dei campi di rateazione e anno d'imposta per garantire il monitoraggio normativo previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 196/2009 e dal decreto MEF dell'8 agosto 2025.

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