Risoluzione AdE In vigore Procedimenti

Risoluzione AdE 2/2013

Art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), decreto legge n. 69 del 2013 –incremento del numero delle rate non pagate che determina la decadenza dal beneficio della rateazione – applicabilità in via retroattiva

Pubblicato: 06/05/2014 In vigore dal: 06/05/2014 Documento ufficiale

La norma che aumenta da 2 a 8 il numero di rate non pagate per perdere il beneficio della rateazione si applica anche ai piani di rateizzazione già in corso prima dell'entrata in vigore del Decreto Fare?

Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'art. 52 del Decreto Legge 69/2013 (Decreto Fare), entrato in vigore il 22 giugno 2013, ha modificato le regole sulla dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo. La principale novità è l'aumento da 2 a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento comporta la decadenza dal beneficio della rateazione, una modifica più favorevole ai contribuenti. La risoluzione stabilisce che questa norma di favore si applica anche retroattivamente ai piani di rateizzazione già attivi alla data di entrata in vigore, purché non fossero già decaduti. Questo significa che un contribuente che aveva un piano di rateazione in corso e aveva già saltato 3 rate non perde automaticamente il beneficio, ma dovrà attendere il mancato pagamento dell'ottava rata. La ratio sottostante è quella di applicare il principio di maggior favore al contribuente, coerentemente con quanto previsto per la rateazione straordinaria fino a 120 rate in caso di difficoltà economica comprovata.

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Riferimento normativo

Art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), decreto legge n. 69 del 2013 –incremento del numero delle rate non pagate che determina la decadenza dal beneficio della rateazione – applicabilità in via retroattiva

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 32/E Dir ezione Centrale Normativa Roma, 19 marzo 2014 OGGETTO: art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), decreto legge n. 69 del 2013 – incremento del numero delle rate non pagate che determina la decadenza dal beneficio della rateazione – applicabilità in via retroattiva Sono pervenute a questa Direzione richieste di chiarimento circa l’art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (cosiddetto “Decreto Fare”) che, modificando la disciplina della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo prevista dall’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ha innalzato (da due a otto) il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione. In particolare, è stato chiesto se tale norma, di maggior favore per il contribuente, sia applicabile anche ai piani di rateizzazione già in essere alla data di entrata in vigore del “Decreto Fare”, ossia alla data del 22 giugno 2013. Al riguardo si rappresenta che il citato Decreto Fare, con riferimento alla disciplina della rateazione delle somme iscritte a ruolo, ha previsto che, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, la rateazione può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. 2 Con riferimento all’applicazione di tale disposizione, l’art. 4 del decreto di attuazione del 6 novembre 2013 – recante “Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto- legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013” – ha previsto che i piani di rateazione già accordati alla data di entrata in vigore della modifica normativa “ possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate”. Ciò premesso, si è dell’avviso che la medesima ratio possa essere applicata, in via interpretativa, con riferimento alla disposizione che ha innalzato (da due a otto) il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Pertanto, l’art. 19, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a), n. 2), del decreto legge n. 69 del 2013, è applicabile anche i piani di rateizzazione già in essere - e, dunque, non decaduti - alla data del 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del citato “Decreto Fare”). ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE

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La Risoluzione 32/E riguarda la rateazione delle somme iscritte a ruolo secondo l'art. 19 del DPR 602/1973, disciplinando i casi di decadenza dal beneficio della dilazione di pagamento e l'applicabilità retroattiva delle norme di favore. È rilevante per commercialisti e consulenti che gestiscono piani di rateizzazione, cartelle esattoriali e rapporti con l'Agenzia delle Entrate in materia di dilazioni e moratorie fiscali.

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