Modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, approvato con provvedimento del 14 marzo 2005, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 2 marzo 2012, n. 16
Quali sono le nuove modalità di comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute dopo le modifiche introdotte dal decreto legge n. 16/2012?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione 82/E del 2012 chiarisce come compilare il modello di comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute da esportatori abituali, a seguito delle modifiche normative del decreto legge 16/2012. Precedentemente, i fornitori dovevano inviare questa comunicazione entro il 16 del mese successivo alla ricezione della lettera d'intento; con la riforma, il termine si è dilatato fino alla prima liquidazione periodica IVA in cui confluisce l'operazione effettuata senza applicazione dell'imposta. Questo cambiamento consente maggiore flessibilità operativa, poiché i contribuenti possono ora comunicare i dati anche prima che l'operazione non imponibile sia stata effettivamente realizzata. Nel modello di comunicazione, il campo "Periodo di riferimento" può essere compilato indicando solo l'anno di riferimento (ad esempio 2012), indipendentemente dal fatto che la comunicazione sia effettuata prima o dopo l'operazione stessa. Questa modalità semplificata rimane valida fino all'approvazione di una nuova versione del modello adeguata al nuovo quadro normativo.
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Riferimento normativo
Modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, approvato con provvedimento del 14 marzo 2005, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 2 marzo 2012, n. 16
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 82/E
Roma, 1 agosto 2012
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
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OGGETTO: Modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati
contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute, approvato con
provvedimento del 14 marzo 2005, a seguito delle modifiche
normative introdotte dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge n.
2 marzo 2012, n. 16
Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alle
modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni d’intento ricevute, a seguito delle modifiche normative introdotte
dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Tale decreto, come è noto, ha
modificato l’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1983, n.
746, introducendo un termine più ampio per l’invio della predetta comunicazione
da parte dei fornitori di esportatori abituali.
L’assolvimento dell’adempimento, infatti, non è più richiesto entro il
giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento ma
entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui
confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’imposta, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
Si evidenzia che il termine di effettuazione della prima liquidazione
periodica in cui confluisce l’operazione costituisce il termine ultimo per eseguire
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l’adempimento. Resta ferma, quindi, la possibilità per i contribuenti che ricevono
lettere d’intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la
relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata.
Si precisa che, nelle more dell’approvazione di una nuova versione del
modello di comunicazione adeguata al mutato quadro normativo, l’adempimento
continua ad essere assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso ed
approvata con provvedimento del 14 marzo 2005.
Al fine di poter consentire la compilazione del predetto modello alla luce
della modifica normativa intervenuta, il campo contenuto nel frontespizio,
denominato “Periodo di riferimento”, potrà essere compilato indicando
esclusivamente l’anno di riferimento, ossia il 2012. Tale modalità espositiva
potrà essere adottata sia nell’ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata
avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione non imponibile come
anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime
operazioni.
IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO
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La Risoluzione riguarda le dichiarazioni d'intento, gli esportatori abituali e la comunicazione dei dati IVA secondo l'articolo 1 della legge 746/1983 e l'articolo 8 del DPR 633/1972. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i termini di liquidazione periodica IVA, le operazioni non imponibili e le modalità di adempimento verso l'Agenzia delle Entrate per gestire correttamente le comunicazioni relative alle lettere d'intento.
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