Risoluzione AdE In vigore IVA

Risoluzione AdE 2/2005

Modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, approvato con provvedimento del 14 marzo 2005, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 2 marzo 2012, n. 16

Pubblicato: 01/10/2012 In vigore dal: 01/10/2012 Documento ufficiale

Quali sono le nuove modalità di comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute dopo le modifiche introdotte dal decreto legge n. 16/2012?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione 82/E del 2012 chiarisce come compilare il modello di comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute da esportatori abituali, a seguito delle modifiche normative del decreto legge 16/2012. Precedentemente, i fornitori dovevano inviare questa comunicazione entro il 16 del mese successivo alla ricezione della lettera d'intento; con la riforma, il termine si è dilatato fino alla prima liquidazione periodica IVA in cui confluisce l'operazione effettuata senza applicazione dell'imposta. Questo cambiamento consente maggiore flessibilità operativa, poiché i contribuenti possono ora comunicare i dati anche prima che l'operazione non imponibile sia stata effettivamente realizzata. Nel modello di comunicazione, il campo "Periodo di riferimento" può essere compilato indicando solo l'anno di riferimento (ad esempio 2012), indipendentemente dal fatto che la comunicazione sia effettuata prima o dopo l'operazione stessa. Questa modalità semplificata rimane valida fino all'approvazione di una nuova versione del modello adeguata al nuovo quadro normativo.

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Riferimento normativo

Modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, approvato con provvedimento del 14 marzo 2005, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 2 marzo 2012, n. 16

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 82/E Roma, 1 agosto 2012 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti ______________________________ OGGETTO: Modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute, approvato con provvedimento del 14 marzo 2005, a seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 2 marzo 2012, n. 16 Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute, a seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Tale decreto, come è noto, ha modificato l’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1983, n. 746, introducendo un termine più ampio per l’invio della predetta comunicazione da parte dei fornitori di esportatori abituali. L’assolvimento dell’adempimento, infatti, non è più richiesto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione realizzata senza applicazione dell’imposta, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si evidenzia che il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l’operazione costituisce il termine ultimo per eseguire 2 l’adempimento. Resta ferma, quindi, la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d’intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata. Si precisa che, nelle more dell’approvazione di una nuova versione del modello di comunicazione adeguata al mutato quadro normativo, l’adempimento continua ad essere assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso ed approvata con provvedimento del 14 marzo 2005. Al fine di poter consentire la compilazione del predetto modello alla luce della modifica normativa intervenuta, il campo contenuto nel frontespizio, denominato “Periodo di riferimento”, potrà essere compilato indicando esclusivamente l’anno di riferimento, ossia il 2012. Tale modalità espositiva potrà essere adottata sia nell’ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione non imponibile come anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni. IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

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La Risoluzione riguarda le dichiarazioni d'intento, gli esportatori abituali e la comunicazione dei dati IVA secondo l'articolo 1 della legge 746/1983 e l'articolo 8 del DPR 633/1972. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i termini di liquidazione periodica IVA, le operazioni non imponibili e le modalità di adempimento verso l'Agenzia delle Entrate per gestire correttamente le comunicazioni relative alle lettere d'intento.

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