Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, a favore delle imprese che assumono detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, ai sensi del decre
Qual è il nuovo codice tributo per compensare il credito d'imposta destinato alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei loro confronti?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 102/2015 istituisce il codice tributo "6858" per permettere alle imprese di utilizzare il credito d'imposta previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193, in compensazione tramite il modello F24. Questo credito spetta alle aziende che assumono per almeno trenta giorni lavoratori detenuti, internati, ammessi al lavoro esterno o semiliberi, oppure che svolgono attività formative nei loro confronti. Il nuovo codice tributo sostituisce il precedente "6741" e diventa operativo dal 1° gennaio 2016. La compensazione può essere effettuata esclusivamente attraverso i canali telematici ENTRATEL e FISCONLINE dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalità definite dal decreto interministeriale del 24 luglio 2014, n. 148. Nel modello F24, il codice va inserito nella sezione "Erario" con l'importo a credito compensato oppure, se necessario, con l'importo a debito da riversare.
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Riferimento normativo
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, a favore delle imprese che assumono detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, ai sensi del decre
Testo normativo
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Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
RISOLUZIONE N. 102/E
Roma, 30 novembre 2015
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il
modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 3 della legge 22 giugno
2000, n. 193, e successive modificazioni, a favore delle imprese che
assumono detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai
sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti
semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente
attività formative nei loro confronti, ai sensi del decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 luglio 2014, n. 148.
Soppressione del codice tributo “6741”
L’articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, prevede,
ai commi 1 e 2, la concessione di un credito d’imposta alle imprese che assumono, per un
periodo d’imposta non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli
ammessi al lavoro esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero
detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività
formative nei loro confronti.
Con risoluzione n. 182/E dell’11 giugno 2002 è stato istituito il codice tributo “6741”
per consentire l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del citato credito
d’imposta.
Il successivo decreto del Ministro della giustizia 24 luglio 2014, n. 148, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, nel disciplinare la misura agevolativa prevista dall’articolo 3 della citata legge n.
193/2000, ha stabilito, tra l’altro, che il credito d’imposta in argomento è utilizzabile in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
In attuazione di quanto previsto dal citato decreto interministeriale 24 luglio 2014, n.
148, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 novembre 2015 sono
definite le modalità e i termini di fruizione della predetta misura agevolativa.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola, tramite il
modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
“6858” denominato “Credito d’imposta – Agevolazione concessa alle imprese
che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei
detenuti – Decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato con l’anno per il quale è concesso il
credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che il suddetto codice tributo “6858” è operativo a decorrere dal 1°
gennaio 2016 e dalla medesima data è soppresso il codice tributo “6741”.
IL DIRETTORE CENTRALE
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Il credito d'imposta per l'assunzione di detenuti è disciplinato dalla legge 193/2000 e regolamentato dal decreto interministeriale 148/2014, ed è utilizzabile in compensazione secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997. Commercialisti e responsabili fiscali aziendali devono utilizzare il codice tributo 6858 per la presentazione telematica tramite F24, rispettando le modalità ENTRATEL e FISCONLINE, con particolare attenzione all'anno di riferimento del credito e alle scadenze di fruizione della misura agevolativa.
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