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Risoluzione AdE 192/2024

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte IRES e IRAP e dell’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP a seguito del riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e ridenominazione dei codici tributo “1817” e “1818”

Pubblicato: 04/06/2025 In vigore dal: 04/06/2025 Documento ufficiale

Quali sono i nuovi codici tributo istituiti per il versamento delle imposte IRES e IRAP a seguito del riallineamento delle divergenze emerse dal cambiamento dei principi contabili?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 192/2024 istituisce e ridenomina i codici tributo necessari per versare, tramite modello F24, le imposte derivanti dal riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali quando un'azienda cambia i propri principi contabili (ad esempio passando da principi nazionali a IAS/IFRS). La normativa si applica alle società che effettuano questo riallineamento a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023, sostituendo le precedenti disposizioni del decreto-legge 185/2008. I codici tributo ridenominati sono il "1817" per l'IRES da riallineamento totale e il "1818" per l'imposta sostitutiva dell'IRES da riallineamento parziale, mentre vengono introdotti i nuovi codici "1868" per l'IRAP da riallineamento totale e "1869" per l'imposta sostitutiva dell'IRAP da riallineamento parziale. In pratica, le aziende devono utilizzare il codice 1817 o 1868 quando riallineano tutte le divergenze positive e negative con tassazione ordinaria, oppure i codici 1818 o 1869 quando optano per il riallineamento parziale con aliquote sostitutive (18% per IRES e 3% per IRAP). I versamenti vanno effettuati in unica soluzione entro il termine di saldo del periodo d'imposta in cui emergono le divergenze, indicando nella sezione "Erario" i codici IRES e nella sezione "Regioni" i codici IRAP con il relativo codice regione.

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Riferimento normativo

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte IRES e IRAP e dell’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP a seguito del riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e ridenominazione dei codici tributo “1817” e “1818”

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 37/E Divisione Servizi ______________ Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione Roma, 4 giugno 2025 OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte IRES e IRAP e dell’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP a seguito del riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e ridenominazione dei codici tributo “1817” e “1818” L’articolo 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, disciplina i regimi di riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto. In particolare, l’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2024, prevede che “Il riallineamento può essere attuato sulla totalità delle divergenze positive e negative, escluse quelle di cui all’articolo 10, comma 7, esistenti all’inizio del periodo d’imposta e verificatesi nel medesimo periodo d’imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera g). La somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, è assoggettata a tassazione con l’aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, separatamente dall’imponibile complessivo. […] L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze”. L’articolo 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo dispone che “In luogo dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, il riallineamento può essere attuato anche con riguardo alle singole fattispecie […]”, alle condizioni definite al medesimo comma 2. In tale ambito, la citata disposizione prevede altresì che “Ciascun saldo positivo oggetto di riallineamento è assoggettato a imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota, rispettivamente, del 18 per cento e del 3 per cento sul relativo importo, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all’articolo 16, comma 1-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al comma 1 del medesimo articolo 16” e che “L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze”. L’art. 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 192 del 2024 prevede che le citate disposizioni si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; dal medesimo periodo d’imposta non trovano più applicazione, per quanto di interesse, le disposizioni di cui all’articolo 15, commi 4 e 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che disciplinavano la medesima fattispecie. Con la risoluzione 25 maggio 2009, n. 127/E sono stati istituiti, tra gli altri, i codici tributo “1817” - denominato “Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, c. 4, D.L. 185/2008” e “1818” - denominato “Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, c. 5, D.L. 185/2008”. Tanto premesso, per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, delle imposte in argomento, sono ridenominati i codici tributo “1817” e “1818”, come di seguito indicato: • “1817” denominato “IRES a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”; • “1818” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRES a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”. Inoltre, con la presente risoluzione si istituiscono i seguenti codici tributo: • “1868” denominato “IRAP a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”; • “1869” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRAP a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192”. In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “1817” e “1818” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna “importi a debito versati” e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. I codici tributo “1868” e “1869” devono essere indicati nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. IL DIRETTORE CENTRALE Firmato digitalmente

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La Risoluzione 37/E del 2025 disciplina il riallineamento delle divergenze IAS/IFRS secondo l'articolo 11 del decreto legislativo 192/2024, introducendo codici tributo specifici per IRES, IRAP e relative imposte sostitutive. Commercialisti e consulenti fiscali devono applicare questi codici quando assistono società in cambiamenti di principi contabili, gestendo sia il riallineamento totale con aliquote ordinarie che il riallineamento parziale con aliquote sostitutive, utilizzando correttamente il modello F24 nelle sezioni Erario e Regioni.

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