Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila – Articolo 2, comma 228, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
Quali codici tributo sono stati istituiti per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef sui canoni di locazione di immobili abitativi nella provincia dell'Aquila?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 191/2009 istituisce due codici tributo specifici per versare, tramite modello F24, l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo nella provincia dell'Aquila. Questa misura era prevista in via sperimentale per l'anno 2010 dall'articolo 2, comma 228, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e consente ai locatori persone fisiche di assoggettare i canoni di locazione a un'imposta sostitutiva del 20% anziché alla tassazione ordinaria. Il primo codice tributo è il "1828", utilizzato quando il contribuente versa l'imposta in autotassazione (versamento diretto), mentre il secondo è il "1616", utilizzato quando l'imposta è trattenuta da sostituti d'imposta, CAF o professionisti abilitati che assistono fiscalmente il contribuente. In caso di versamento rateale con il codice 1828, il campo "rateazione/regione/prov./mese rif." deve indicare il numero della rata nel formato "NNRR"; per il codice 1616, invece, deve essere indicato il mese della trattenuta nel formato "00MM". Entrambi i versamenti devono essere effettuati entro i termini previsti per il saldo dell'Irpef e possono essere oggetto di compensazione.
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Riferimento normativo
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila – Articolo 2, comma 228, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
Testo normativo
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
RISOLUZIONE N. 38/E
Roma, 4 aprile 2011
OGGETTO Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24,
dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e
comunale derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati
nella provincia dell’Aquila – Articolo 2, comma 228, della legge 23
dicembre 2009, n. 191
L’articolo 2, comma 228, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha previsto, in via
sperimentale, per l’anno 2010, per gli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia
dell’Aquila, che “il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell’ articolo
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, tra persone
fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione, può essere
assoggettato, sulla base della decisione del locatore, a un’imposta sostitutiva dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento;
…. L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. … Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, … sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento
dell’imposta sostitutiva di cui al presente comma … ”.
In attuazione della predetta disposizione normativa, è stato emanato il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1 marzo 2010, ove si prevede, tra l’altro, che
l’imposta sostitutiva deve essere versata mediante il modello di pagamento F24 entro i
termini previsti per il versamento a saldo dell’Irpef relativa all’anno 2010, anche con
modalità rateale, e che la medesima può essere oggetto di compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale da parte dei sostituti
d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati, il provvedimento in parola ha stabilito che
l’imposta sostitutiva è trattenuta secondo le disposizioni contenute nell’articolo 19 del
decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Al fine di consentire ai soggetti interessati tale versamento, tramite modello F24, si
istituiscono i seguenti codici tributo:
(cid:1) “1828” – denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali
regionale e comunale, derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo
ubicati nella provincia dell’Aquila- versamento in autotassazione – Art. 2, c.
228, legge 23 dicembre 2009, n. 191”
(cid:1) “1616” – denominato “Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali
regionale e comunale, derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo
ubicati nella provincia dell’Aquila, trattenuta a seguito di assistenza fiscale –
Art. 2, c. 228, legge 23 dicembre 2009, n. 191”
In sede di compilazione del modello di versamento F24, i suddetti codici tributo sono
esposti nella “Sezione Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a debito versati” con evidenza, quale “anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui
si riferisce il versamento, espresso nella forma “AAAA”.
Per il codice tributo 1828 in caso di versamento rateale, nel campo
“rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”
dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero
complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione il
suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Per il codice tributo 1616, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è indicato il
mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta nel formato “00MM”.
IL DIRETTORE CENTRALE
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La Risoluzione riguarda l'imposta sostitutiva dell'Irpef, i codici tributo F24, la locazione immobiliare e le addizionali regionali e comunali, con particolare applicazione alla provincia dell'Aquila. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i codici 1828 e 1616 per gestire correttamente i versamenti dei locatori persone fisiche, la rateazione dei pagamenti e le modalità di trattenuta da parte dei sostituti d'imposta secondo l'articolo 19 del DM 164/1999.
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