Risoluzione AdE In vigore Redditi Persone

Risoluzione AdE 190/2014

Regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020. Decorrenza - La risoluzione è stato sostituita il 14 febbraio 2020 a causa di un refuso

Pubblicato: 17/02/2020 In vigore dal: 17/02/2020 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche al regime forfetario introdotte dalla legge di bilancio 2020 e da quando si applicano?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 7/E del 2020 illustra le modifiche al regime forfetario previste dalla legge di bilancio 2020, che hanno interessato sia i requisiti di accesso che le cause di esclusione. Per quanto riguarda i requisiti di accesso, il limite di ricavi rimane a 65.000 euro annui, ma cambia il limite delle spese per personale e lavoro accessorio, aumentato da 5.000 a 20.000 euro. Questa modifica si applica già dal 2020 per chi nel 2019 ha rispettato i nuovi limiti di spesa.

Una novità importante riguarda le cause di esclusione: chi nel periodo d'imposta precedente ha percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro non può accedere al regime forfetario. Questa clausola esclusiva opera già dal 2020 se il contribuente nel 2019 ha superato la soglia dei 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che non vi è contrasto con l'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, poiché le nuove norme non impongono adempimenti immediati, ma solo una verifica del superamento delle soglie. Chi esce dal regime forfetario passa automaticamente al regime ordinario secondo le regole già note.

La decorrenza è il periodo d'imposta 2020, con verifica dei requisiti e delle cause di esclusione riferita all'anno precedente (2019). L'interpretazione fornita è coerente con i precedenti chiarimenti resi in occasione di analoghe modifiche normative.

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Riferimento normativo

Regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020. Decorrenza - La risoluzione è stato sostituita il 14 febbraio 2020 a causa di un refuso

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 7/E Divisione Contribuenti ______________ Direzione Centrale Piccole e medie imprese Roma, 11 febbraio 2020 OGGETTO: Regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014. Modifiche ai requisiti di accesso e alle cause di esclusione introdotte dalla legge di bilancio 2020. Decorrenza Da più parti sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in merito alle modifiche al regime forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, introdotte con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Di seguito si forniscono i chiarimenti richiesti. Con l’articolo 1, comma 692, della legge di bilancio 2020 sono state apportate modifiche alla disciplina del regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso sia in relazione alle cause di esclusione. In particolare, con riferimento ai requisiti di accesso, il comma 692, alla lettera a) ha sostituito l'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevedendo che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, al contempo, nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 e se hanno sostenuto spese per il personale e per lavoro accessorio non superiori a 20.000 euro (originariamente il limite era fissato in 5.000 euro). 2 Con riferimento alle cause di esclusione, la disposizione inserita nella legge di bilancio 2020 ha previsto quale causa di esclusione dall'applicazione del regime forfetario l'ipotesi in cui, nel periodo d'imposta precedente, il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro. Tale causa di esclusione non si discosta da quella, sostanzialmente identica sul punto, prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014) laddove era prevista, quale causa ostativa all'accesso al regime, la circostanza che la persona non avesse percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro eccedenti l'importo di 30.000 euro. Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le suddette modifiche producono effetto, si osserva che, come si evince dall’espressa formulazione normativa del novellato comma 54, il limite delle spese, di cui alla lettera b) del nuovo comma 54, va verificato con riferimento all’anno precedente all’applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 hanno superato i limiti previsti nel comma 54 in commento non potranno accedere al regime forfetario nel 2020. Anche per la clausola di esclusione prevista nel predetto comma 57, lettera d-ter), in base al tenore letterale della norma, si evidenzia che la stessa opera già dal periodo d’imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d’imposta 2019 conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore a € 30.000. Tale interpretazione trova un precedente nei chiarimenti resi con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, in relazione alla medesima clausola inserita a opera della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità del 2016). Con riferimento all’eventuale contrasto delle nuove norme con l’articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, si osserva che le modifiche apportate 3 al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato, atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori) e la causa di esclusione (aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati) impongono esclusivamente una verifica dell’eventuale superamento di dette soglie. Inoltre, l’eventuale fuoriuscita dal regime forfetario comporterà per il contribuente l’adozione del regime ordinario, con i consueti adempimenti e secondo regole note e già fissate nell’ambito dello stesso regime forfetario: in tale ottica, non sembra possibile ritenere che si contravvenga al contenuto dispositivo dell’articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente. Si segnala, infine, che quanto sopra rappresentato è in linea con quanto indicato nella risposta resa in data 5 febbraio 2020 alle interrogazioni parlamentari n. 5-03471 e n. 5-03472, presentate alla Camera dei Deputati. ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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La Risoluzione 7/E riguarda il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54-89, della legge 190/2014, disciplinando i requisiti di accesso, le cause di esclusione, il limite di ricavi a 65.000 euro e il nuovo limite di spese per lavoro dipendente a 20.000 euro. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare annualmente il superamento dei limiti di reddito da lavoro dipendente (30.000 euro) e delle spese per personale, applicando correttamente la decorrenza dal periodo d'imposta 2020 e gestendo la transizione verso il regime ordinario per i soggetti esclusi.

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