Risoluzione AdE In vigore Procedimenti

Risoluzione AdE 183/2011

Articolo 10, comma 4, lettera b), legge 12 novembre 2011, n. 183 – Ulteriori chiarimenti in merito alla S.t.p. esercente attività di assistenza fiscale – Rilascio del visto di conformità ex articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Pubblicato: 04/03/2022 In vigore dal: 04/03/2022 Documento ufficiale

Quali sono le nuove regole per permettere ai soci professionisti di una S.t.p. di rilasciare il visto di conformità, anche quando non detengono la maggioranza del capitale sociale?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 10/E del 2022 chiarisce che i professionisti soci di una Società tra Professionisti (S.t.p.) possono essere iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti, purché controllino i diritti di voto attraverso patti parasociali o clausole statutarie. Questo rappresenta un cambio di indirizzo rispetto alla precedente Risoluzione 23/E del 2016, che richiedeva cumulativamente sia la maggioranza numerica dei soci professionisti che la maggioranza del capitale. La norma si applica alle S.t.p. regolarmente iscritte nel registro delle imprese e nella sezione speciale dell'ordine professionale di competenza, poiché tali iscrizioni presuppongono già un controllo sulla conformità ai requisiti di legge. L'Agenzia delle Entrate accoglie così l'orientamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva evidenziato come l'obiettivo della norma sia garantire il controllo decisionale dei professionisti, obiettivo raggiungibile anche attraverso strumenti di governance diversi dalla semplice maggioranza del capitale.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Articolo 10, comma 4, lettera b), legge 12 novembre 2011, n. 183 – Ulteriori chiarimenti in merito alla S.t.p. esercente attività di assistenza fiscale – Rilascio del visto di conformità ex articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 10/E Divisione Contribuenti ______________________ Direzione Centrale Piccole e medie imprese Roma, 4 marzo 2022 OGGETTO: Articolo 10, comma 4, lettera b), legge 12 novembre 2011, n. 183 – Ulteriori chiarimenti in merito alla S.t.p. esercente attività di assistenza fiscale – Rilascio del visto di conformità ex articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 Con risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016 sono state fornite indicazioni in merito alle condizioni da rispettare affinché il professionista socio di una società tra professionisti, abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, possa apporre il visto di conformità ex articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando la partita IVA della società tra professionisti. In tale occasione, nell’equiparare la S.t.p. alla società commerciale di servizi contabili, è stato evidenziato che «il presidio della qualificazione professionale e della fede pubblica appare rafforzato nella s.t.p. rispetto alla società commerciale di servizi contabili, posto che i soci della prima sono unicamente professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi (soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni diverse da quelle professionali), il cui numero e la cui partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare, in ogni caso, la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.». Tale principio è in linea con quanto disposto dall’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 secondo cui «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». 2 Sull’argomento, tuttavia, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la segnalazione AS1589 - DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 10 COMMA 4 LETTERA B) DELLA LEGGE 183/2011 (LEGGE DI STABILITÀ 2012) - del 12 giugno 2019, indirizzato al Ministero della giustizia e al Ministro dello Sviluppo economico, nel valutare se potesse essere lesiva della libera concorrenza l’interpretazione dell’articolo 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183 del 2011, adottata da alcuni Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali, «in base alla quale i due requisiti di partecipazione ivi indicati maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale devono ricorrere cumulativamente, a prescindere da chi esercita l’effettivo controllo sulla società», ha chiarito come, «al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di STP e le relative spinte pro concorrenziali, vada privilegiata l’interpretazione della norma, secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale” di cui all’articolo 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011 non vengano considerati cumulativi. Al riguardo, si richiama la ratio sottesa alla richiesta di tali due requisiti, rappresentata dalla necessità di limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, così da evitare che questi ultimi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali. Tale obiettivo può essere assicurato ricorrendo ai diversi strumenti previsti dal codice civile che consentono di limitare o espandere i diritti e i poteri attributi ai soci in relazione al tipo di società scelta e alla relativa governance. Infatti, le STP non costituiscono una tipologia societaria autonoma, ma possono assumere una delle forme societarie previste dal codice civile e sono quindi soggette alla disciplina legale del modello prescelto. Invero, a seconda del modello societario adottato, possono essere adottati dei patti parasociali o delle clausole statutarie che garantiscano ai soci professionisti di esercitare il controllo della società, anche nella situazione in cui, nella compagine societaria, essi siano in numero inferiore ai 3 due terzi e/o detengano quote di capitale sociale inferiore ai due terzi (ad esempio, nel caso delle società a r.l., conferendo ai soci professionisti i diritti particolari di cui all’articolo 2468, comma 3, c.c., oppure nel caso delle s.p.a., limitando il diritto di voto dei non professionisti ricorrendo ad una misura massima ovvero a scaglionamenti ai sensi dell’articolo 2351, commi 2 e 3, c.c., o ancora ricorrendo ad azioni speciali prive di voto). […]»., concludendo, che «L’Autorità auspica che i Ministeri in indirizzo vogliano intraprendere, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative idonee a garantire una interpretazione uniforme di quanto disposto dall’articolo 10, comma 4, lett. b), della Legge n.183/2011, in linea con la ratio della norma e i consolidati principi concorrenziali a cui la stessa è ispirata.». Con l’atto di segnalazione al Governo e al Parlamento AS1589B - DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE - ARTICOLO 10 COMMA 4 LETTERA B) DELLA LEGGE 183/2011 (LEGGE DI STABILITÀ 2012) – sempre del 12 giugno 2019, indirizzato al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel ribadire i principi sopra enunciati, il Garante ha auspicato «un intervento sul testo dell’articolo 10, comma 4, lett. b), della Legge n. 183/2011 in relazione ai requisiti ivi indicati, al fine di renderne più chiara la formulazione, assicurando così una sua applicazione uniforme da parte di tutti gli Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali, che tenga conto dello spirito della norma e dei consolidati principi concorrenziali a cui la stessa è ispirata.». Tanto premesso - in attesa del propugnato intervento normativo sul citato articolo 10, comma 4, della legge n. 183 del 2011 per gli aspetti più propriamente civilistici, per quanto riguarda i risvolti fiscali che qui interessano, si accoglie l’invito della medesima Autorità ad adottare, in via interpretativa, i principi innanzi enunciati, preso anche atto dell’Informativa n. 60 del 8 luglio 2019 adottata dal CNDCEC e rivolta ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la quale si suggerisce un adeguamento dell’indirizzo interpretativo precedentemente seguito alla luce delle segnalazioni 4 sopra citate e si forniscono nuove indicazioni per la valutazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione nella Sezione Speciale dell’albo. Peraltro, il CNDCEC è recentemente tornato sulla questione con il “Pronto Ordini n. 132 del 22 novembre 2021”, per approfondire la costituzione di una S.t.p. nella forma di società semplice con la maggioranza della partecipazione al capitale sociale attribuita ai soci non professionisti. Pertanto, è plausibile consentire l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità anche ai professionisti soci di S.t.p. che risultano validamente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e nel relativo ordine professionale, ciò anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della S.t.p. garantito attraverso l’adozione di “patti parasociali o clausole statutarie” e cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell’assunzione delle decisioni societarie. In particolare, nel presupposto che l’iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale S.t.p. dell’ordine di appartenenza è subordinata al preventivo controllo della presenza, in capo ad una S.t.p., dei requisiti di cui all’articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e della ricorrenza delle condizioni di validità espressamente indicate nel D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, recante il “Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183”, compresa la presenza di eventuali patti parasociali - controllo eseguito, in genere: i. dal notaio rogante; ii. dal Registro delle imprese, per procedere all’iscrizione presso la sezione ordinaria della Camera di Commercio; iii. dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili al fine di iscrivere la società nella sezione speciale riservata alle S.t.p. dello stesso Ordine; 5 iv. una volta iscritta presso l’Ordine di competenza, nuovamente dal Registro delle imprese per iscrivere la società anche nella sezione speciale riservata alle S.t.p.; si può assumere che l’assetto societario della S.t.p. regolarmente iscritta sia in linea con le disposizioni normative che regolano la disciplina delle società tra professionisti, e garantisca “il presidio della qualificazione professionale e della fede pubblica” della S.t.p., anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, ma nei patti parasociali sia disposto che i soci certificatori detengono il controllo dei diritti di voto della S.t.p.. È chiaro che va poi operato un controllo in ordine alla permanenza di detti requisiti (ad esempio, verificando se in CCIA sono stati depositati atti successivi a quello di iscrizione) ed eventuali modifiche allo statuto sociale e/o ai patti parasociali devono essere tempestivamente comunicate alle strutture competenti al fine di verificare che la modifica non faccia venir meno il controllo di diritto attribuito ai soci professionisti. Per quanto sopra, devono intendersi parzialmente superate le indicazioni fornite con la risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016, laddove, equiparando di fatto la S.t.p. alla società di servizi, è stato conseguentemente ritenuto necessario, per l’iscrizione del socio professionista di una S.t.p. nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità, che i soci professionisti costituissero la maggioranza e che possedessero la maggioranza del capitale sociale della S.t.p. . *** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. LA DIRETTRICE CENTRALE Danila D’Eramo (firmato digitalmente)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Risoluzione AdE 183/2011 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Risoluzione riguarda il visto di conformità ex articolo 35 del D.Lgs. 241/1997 e l'articolo 10, comma 4, lettera b) della legge 183/2011, disciplinando le Società tra Professionisti (S.t.p.) e i requisiti di controllo attraverso patti parasociali e clausole statutarie. È rilevante per commercialisti, dottori commercialisti e esperti contabili che operano in S.t.p. e per la trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

Normative correlate

Decreto Legislativo 149/2026
Disposizioni in materia di ordinamento della giurisdizione tributaria. (26G0017…
Decreto Legislativo 141/2026
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di ademp…
Decreto Legislativo 128/2026
Attuazione della delega di cui all'articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n.…
Regolamento UE 1751/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1751 della Commissione, del 20 luglio 2026,…
Regolamento UE 1471/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1471 della Commissione, del 3 luglio 2026, …
Provvedimento AdE 50/2017
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale cui sono riconosciuti i bene…
Interpello AdE 13/2024
Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda …
Legge 26/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n.…

Altre normative del 2011

Articolo 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e articolo 11, co. 2 D.L. n. 201/2011 – obbligo d… Interpello AdE 605 Sequestro di società ex art. 321, comma 2 c.p.p. – diritti di credito dei terzi ex artico… Interpello AdE 159 Applicazione del regime della ''cedolare secca'' di cui all'articolo 3, comma 11, del d.l… Interpello AdE 23 Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, … Provvedimento AdE 201 Articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla l… Interpello AdE 201 Articolo 112, commi 5 e 6, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 7 del D.M. 8 … Interpello AdE 917 Articolo 1 del d.l. 6 dicembre 2011 (''ACE'') e dell'articolo 19 del d.l. 25 maggio 2021,… Interpello AdE 73 Ammissibilità delle informazioni trasmesse mediante un sistema EDI ai fini della dichiara… Interpello AdE 282

Altri Risoluzione AdE

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e su… 9882824/2014 Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imp… 38/2026 Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… 84/2025 Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Ent… 9761604/2014 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… 131/2024 Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei Comuni di… 9680915/2014
Vedi tutti i Risoluzione AdE →