Risoluzione AdE In vigore Redditi Persone

Risoluzione AdE 171/2005

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24”, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di cui all’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

Pubblicato: 03/06/2014 In vigore dal: 03/06/2014 Documento ufficiale

Qual è il codice tributo per versare l'imposta sostitutiva sul noleggio occasionale di imbarcazioni e come si utilizza nel modello F24?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione istituisce il codice tributo "1847" per consentire il versamento dell'imposta sostitutiva sui proventi derivanti dal noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, disciplinato dall'articolo 49-bis del D.Lgs. 171/2005. Questa norma si applica a persone fisiche o società che non hanno il noleggio come oggetto sociale e che effettuano attività di noleggio occasionale (massimo 42 giorni complessivi) di unità da diporto.

L'imposta sostitutiva è pari al 20% dei proventi e sostituisce le imposte sui redditi e le relative addizionali, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi sostenuti per l'attività. Il versamento deve avvenire entro il termine previsto per il saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, utilizzando il modello F24.

Nel compilare il modello F24, il codice tributo 1847 va inserito nella sezione "Erario" in corrispondenza della colonna "importi a debito versati", indicando nel campo "anno di riferimento" l'anno d'imposta in formato AAAA. Lo stesso codice è utilizzabile anche per compensare importi a credito.

Questa disciplina rappresenta un incentivo per la nautica da diporto e il turismo nautico, semplificando il regime fiscale per chi occasionalmente noleggia imbarcazioni senza che ciò costituisca attività professionale principale.

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Riferimento normativo

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24”, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di cui all’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

Testo normativo

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti ___________ RISOLUZIONE N. 43/E Roma, 23 aprile 2014 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello “F24”, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di cui all’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 L’articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall’articolo 59-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e successivamente modificato dall’articolo 23 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, disciplina il noleggio occasionale. In particolare, il citato articolo 49-bis, al comma 1, prevede che “Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto, di cui all’articolo 3, comma 1, può effettuare in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. (…). Il comma 5 del medesimo articolo 49-bis dispone che “I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilita' o deducibilita' dei costi e delle spese sostenute relative all'attivita' di noleggio. L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. (…)”. In attuazione del predetto disposto normativo, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 dicembre 2013 sono state stabilite, tra l’altro, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva in parola. Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituisce il seguente codice tributo: (cid:1) “1847” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. n. 171/2005” In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”. Il codice è utilizzabile anche in corrispondenza degli “importi a credito compensati”. IL DIRETTORE CENTRALE Paolo Savini

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Il codice tributo 1847 è lo strumento operativo per chi deve versare l'imposta sostitutiva sul noleggio occasionale di imbarcazioni secondo l'articolo 49-bis del D.Lgs. 171/2005, disciplina che interessa commercialisti e consulenti fiscali nella gestione della tassazione sostitutiva, della compensazione nel modello F24 e della corretta qualificazione dei redditi da attività occasionali di noleggio. La norma si collega ai principi di sostituzione d'imposta, deducibilità dei costi e versamento tramite modelli telematici.

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