Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda di cui all’articolo 25, comma 4-duodecies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
Qual è il codice tributo istituito per utilizzare il credito d'imposta dei policlinici universitari non costituiti in azienda e come si applica nel modello F24?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 15/E del 2024 istituisce il codice tributo "7054" per consentire ai policlinici universitari non costituiti in azienda di utilizzare il credito d'imposta riconosciuto loro dalla normativa, esclusivamente in compensazione tramite il modello F24. Questo credito d'imposta è stato introdotto per promuovere la ricerca scientifica e stabilizzare le figure professionali nel settore clinico e della ricerca, ed è riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 secondo le disposizioni del decreto interministeriale del 13 dicembre 2022. La presentazione del modello F24 deve avvenire obbligatoriamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione. Nel modello F24, il codice 7054 va inserito nella sezione "Erario" indicando l'importo nella colonna "importi a credito compensati" (o "importi a debito versati" in caso di riversamento), specificando l'anno di riferimento nel formato AAAA come comunicato nel cassetto fiscale. L'Agenzia delle entrate verifica automaticamente che il beneficiario sia presente nell'elenco trasmesso dal Ministero della Salute e che l'importo utilizzato non ecceda quello assegnato, scartando il modello in caso di difformità.
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Riferimento normativo
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda di cui all’articolo 25, comma 4-duodecies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 15/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 11 marzo 2024
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta in favore dei policlinici universitari non costituiti in azienda di cui
all’articolo 25, comma 4-duodecies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
L’articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al fine di promuovere le
attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell’ambito
clinico e della ricerca, prevede il riconoscimento, a favore dei policlinici universitari non
costituiti in azienda, alle condizioni ivi indicate, di un contributo nella forma di credito
d'imposta.
Il successivo comma 4-terdecies del citato articolo 25 dispone, tra l’altro, che il credito
d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle finanze del 13 dicembre 2022 sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto
credito d’imposta, riconosciuto per gli anni 2022 e 2023 ai policlinici universitari non
costituiti in azienda.
In particolare, conformemente a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del citato
decreto interministeriale, il contributo sotto forma di credito di imposta è riconosciuto nel
rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11.
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Inoltre, l’articolo 6, comma 1, del medesimo decreto del 13 dicembre 2022 prevede
che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato
esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Il Ministero della Salute, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del richiamato decreto
interministeriale, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco degli enti ammessi a fruire
dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche,
anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in
compensazione, comunicato dal Ministero della Salute, tramite il proprio cassetto fiscale,
accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione,
tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è
istituito il seguente codice tributo:
• “7054” - denominato “Credito d’imposta a favore dei policlinici universitari non
costituiti in azienda - Articolo 25, comma 4-duodecies, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”, indicato
nel cassetto fiscale.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del citato decreto del 13 dicembre
2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai
contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari
trasmesso dal Ministero, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione
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non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto
anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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Il codice tributo 7054 riguarda il credito d'imposta per policlinici universitari ed è disciplinato dall'articolo 25, comma 4-duodecies del decreto-legge 162/2019. I commercialisti devono conoscere le regole sulla compensazione in F24, la verifica dell'elenco beneficiari trasmesso dal Ministero della Salute e i limiti di spesa previsti, oltre alle modalità di presentazione telematica obbligatoria presso l'Agenzia delle entrate.
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