Risoluzione AdE In vigore Agevolazioni

Risoluzione AdE 153/2017

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per la promozione del welfare di comunità - articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Pubblicato: 25/06/2019 In vigore dal: 25/06/2019 Documento ufficiale

Qual è il codice tributo per compensare il credito d'imposta per il welfare di comunità delle fondazioni e come si utilizza nel modello F24?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 153/2017 istituisce il codice tributo "6902" per permettere alle fondazioni bancarie e di comunità di utilizzare il credito d'imposta riconosciuto per progetti di welfare. Questo credito, pari al 65% delle erogazioni effettuate per la promozione del welfare di comunità, è stato introdotto dall'articolo 1, comma 201, della legge di bilancio 2018 e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Il credito è comunicato direttamente dall'AdE alle fondazioni sulla base dei dati trasmessi dall'ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio) riguardanti le delibere di impegno per le erogazioni. Nel modello F24, il codice 6902 va indicato nella sezione "Erario" con l'importo a credito compensato, e il campo "anno di riferimento" deve riportare l'anno in cui è stata adottata la delibera di impegno per l'erogazione. Un aspetto importante è che questo credito non è soggetto ai limiti di utilizzo previsti per altri crediti d'imposta, il che lo rende particolarmente vantaggioso per le fondazioni beneficiarie.

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Riferimento normativo

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per la promozione del welfare di comunità - articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 60/E Divisione Servizi Roma, 18 giugno 2019 OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per la promozione del welfare di comunità - articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 L’articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosce alle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2018, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2019, sono state approvate le disposizioni applicative del credito d’imposta in argomento. In particolare, l’articolo 3 del citato decreto prevede che:  l’Agenzia delle Entrate comunica l’ammontare del credito di imposta spettante alle fondazioni, sulla base dei dati trasmessi dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) in merito alle delibere di impegno, assunte dalle medesime fondazioni, ad effettuare le erogazioni relative ai suddetti progetti;  il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, successivamente alla trasmissione, da parte dell’ACRI all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle erogazioni effettuate dalle fondazioni;  al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:  “6902” denominato “WELFARE DI COMUNITA’ - Credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate dalle fondazioni - art. 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno in cui sono state adottate le delibere di impegno ad effettuare le erogazioni per le quali è riconosciuto il credito d’imposta. IL CAPO DIVISIONE firmato digitalmente

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Il codice tributo 6902 è lo strumento operativo per la compensazione del credito d'imposta welfare di comunità secondo l'articolo 1, comma 201, della legge 205/2017, disciplinato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2018. Commercialisti e consulenti fiscali delle fondazioni devono conoscere le modalità di utilizzo in F24, i limiti di compensazione, la trasmissione dei dati ACRI e l'assenza di applicazione dei vincoli ordinari previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007.

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