Articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato per l’anno 2015
Come si calcola l'acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime di risparmio amministrato per l'anno 2015?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 109/E del 2014 disciplina il calcolo dell'acconto dell'imposta sostitutiva che gli intermediari finanziari devono versare entro il 16 dicembre di ogni anno per i redditi diversi di natura finanziaria gestiti in regime di risparmio amministrato. L'acconto è pari al 100% della somma complessiva dei versamenti effettuati nei primi undici mesi dell'anno, calcolato a lordo di eventuali compensazioni. Per l'anno 2015, l'importo da versare entro il 16 dicembre 2014 corrisponde alla totalità dei versamenti dovuti per le plusvalenze realizzate nel periodo da novembre 2013 a settembre 2014.
Un aspetto cruciale è l'esclusione dal calcolo dell'acconto dell'imposta versata per l'affrancamento dei valori al 30 giugno 2014, disciplinato dal decreto legge n. 661/2014. Sebbene si tratti della medesima imposta sostitutiva, l'affrancamento ha carattere straordinario e non deve influenzare il computo dell'acconto ordinario. Questo significa che i commercialisti e gli intermediari devono separare i versamenti ordinari da quelli straordinari per determinare correttamente l'importo dovuto.
Il versamento avviene tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1140, istituito con precedente risoluzione. La normativa si applica a tutti gli intermediari che gestiscono portafogli in regime di risparmio amministrato secondo l'articolo 6 del decreto legislativo n. 461/1997, garantendo una tassazione uniforme e prevedibile sui redditi finanziari.
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Riferimento normativo
Articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133. Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato per l’anno 2015
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 109/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 10 dicembre 2014
OGGETTO: Articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133.
Modalità di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva sui
redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio
amministrato per l’anno 2015.
L’articolo 2, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133,
prevede che, a decorrere dal 2013, gli intermediari che applicano l’imposta
sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria nell’ambito del regime del
risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, sono tenuti al versamento di un acconto della medesima imposta
nella misura del 100 per cento, entro il 16 dicembre di ciascun anno.
Con risoluzione n. 88/E del 9 dicembre 2013 è stato istituito il codice
tributo 1140 ai fini del versamento, mediante il modello F24, del suddetto
acconto.
Con riferimento alle modalità di determinazione dell’importo da versare,
entro il 16 dicembre 2014, per l’anno 2015 si forniscono le seguenti precisazioni.
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Detto acconto è pari al 100 per cento dell’ammontare complessivo dei
versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno. Pertanto, poiché il
versamento dell’imposta avviene entro il sedicesimo giorno del secondo mese
successivo a quello in cui è stata applicata, l’importo da versare per l’anno 2015
deve essere pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del
periodo che va da novembre 2013 a settembre 2014, a lordo delle compensazioni
eventualmente effettuate.
Nel conteggio dei versamenti effettuati negli undici mesi del 2014 non si
deve tener conto di quello relativo all’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei
valori al 30 giugno 2014, effettuato ai sensi dell’articolo 3, commi 15 e 16, del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 661, per le attività finanziarie detenute
nell’ambito di rapporti per i quali è esercitata l’opzione per il regime del
risparmio amministrato.
In sostanza, pur essendo l’imposta dovuta in sede di affrancamento la
medesima imposta che viene applicata sulle plusvalenze di natura finanziaria
effettivamente realizzate nell’ambito del regime del risparmio amministrato, essa
riveste carattere straordinario e come tale non deve assumere rilevanza ai fini del
calcolo del suddetto acconto.
IL DIRETTORE CENTRALE
1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
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La Risoluzione 109/E riguarda l'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, il risparmio amministrato e l'acconto d'imposta, disciplinati dal decreto legge 133/2013. Commercialisti e intermediari finanziari devono conoscere le regole su plusvalenze, affrancamento di valori, compensazioni fiscali e versamenti tramite modello F24 per gestire correttamente gli obblighi tributari dei clienti in regime amministrato.
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