Modifica alla risoluzione n. 11, del 6 febbraio 2004, a seguito di quanto previsto dal novellato disposto dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
Come devono essere versate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 322/1989 a seguito della modifica introdotta dalla legge n. 244/2007?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione n. 238/E del 2008 modifica le modalità di versamento delle sanzioni amministrative irrogate dall'ISTAT. Prima del 2007, queste sanzioni venivano versate tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 741T e confluivano nel bilancio dello Stato (capitolo 2301). Con l'intervento della legge n. 244/2007, il legislatore ha stabilito che le sanzioni amministrative devono confluire direttamente in un apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT, anziché nel bilancio generale dello Stato. Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate comunica che i riversamenti delle somme riscosse devono essere eseguiti sulla contabilità speciale n. 130195, intestata all'Istituto Centrale di Statistica presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma (Sezione 348). Questa modifica rappresenta un cambio significativo nella gestione dei flussi di cassa relativi alle sanzioni amministrative, richiedendo agli uffici competenti di aggiornare le procedure di versamento e rendicontazione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Modifica alla risoluzione n. 11, del 6 febbraio 2004, a seguito di quanto previsto dal novellato disposto dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
Testo normativo
Direzione Centrale Amministrazione
______________
RISOLUZIONE N. 238/E
Roma, 11 giugno 2008
OGGETTO: Modifica alla risoluzione n. 11, del 6 febbraio 2004, a seguito di
quanto previsto dal novellato disposto dell’articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
L’articolo 3, comma 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha
introdotto modifiche all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322 stabilendo che le sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei
soggetti indicati nella norma confluiscono in apposito capitolo del bilancio
dell’ISTAT.
Precedentemente all’innovazione introdotta, con risoluzione n. 11
del 6 febbraio 2004, era stato stabilito che per il versamento delle suddette
sanzioni, tramite il modello F23, fosse utilizzato il codice tributo 741T, unitamente
al codice ente “IST” ed alla causale “PA”, e che le somme riscosse fossero
riversate al capitolo 2301 del bilancio dello Stato.
In considerazione del novellato disposto del predetto articolo 7,
comma 1, per consentire che le somme riscosse con le modalità sopra indicate
siano imputate direttamente all’ISTAT, si comunica che i riversamenti devono
essere eseguiti sulla contabilità speciale n. 130195, intestata a “Istituto Centrale di
Statistica” intrattenuta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma
(Sezione 348).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 11/2004 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Risoluzione riguarda le sanzioni amministrative ISTAT e le modalità di versamento tramite modello F23 con codice tributo 741T, disciplinate dal decreto legislativo n. 322/1989. È rilevante per chi gestisce rapporti con l'Istituto Centrale di Statistica, in particolare per le procedure di pagamento delle sanzioni e la corretta imputazione contabile presso la Tesoreria dello Stato, aspetti importanti per la compliance amministrativa e la gestione della contabilità pubblica.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.