Risoluzione AdE In vigore Redditi Società

Risoluzione AdE 109/2014

Istanza di interpello- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Societa' tra ingegneri: natura dei redditi prodotti

Pubblicato: 27/02/2007 In vigore dal: 27/02/2007 Documento ufficiale

Quali costi per il personale di ricerca e sviluppo sono deducibili dalla base imponibile IRAP, e includono anche i lavoratori a progetto e gli amministratori?

Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 57/2006 chiarisce che l'agevolazione fiscale per la deduzione dei costi di ricerca e sviluppo dalla base imponibile IRAP si applica a tutte le società soggette a questa imposta. L'agevolazione riguarda i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, sia di base che applicata, senza limitazioni relative al tipo di contratto di lavoro utilizzato. In pratica, l'azienda può dedurre non solo i costi del personale dipendente, ma anche le spese per i lavoratori a progetto e gli amministratori, purché le loro prestazioni siano effettivamente riferite ad attività di ricerca e sviluppo. Questo significa che se un collaboratore a progetto o un amministratore dedica parte del suo tempo a progetti di ricerca, i relativi costi sono deducibili; l'elemento discriminante non è la forma contrattuale, ma la natura dell'attività svolta e la sua riconducibilità alla ricerca e sviluppo aziendale.

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Riferimento normativo

Istanza di interpello- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Societa' tra ingegneri: natura dei redditi prodotti

Testo normativo

airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Risoluzione del 04/05/2006 n. 57 Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Alfa srl - Deducibilita' dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo. Articolo 11 D. Lgs n. 446/ 1997 Testo: Quesito La societa' istante, Alfa srl, intende usufruire per l'esercizio 2005 e seguenti della deduzione dalla base imponibile Irap dei costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo. Con riferimento a tale deduzione, introdotta con l'articolo 1, comma 347, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Finanziaria 2005), l'istante chiede di conoscere se la stessa possa essere fruita, oltre che in relazione ai costi sostenuti per il personale dipendente, anche per le spese sostenute per i lavoratori a progetto e gli amministratori. Soluzione interpretativa prospettata dall'istante La societa' istante ritiene che il riferimento generico ai "costi per il personale" contenuto nel novellato articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 446 del 1997 sia da intendere in senso ampio e debba, pertanto, ricomprendere i costi sostenuti in relazione a tutti i lavoratori addetti alla ricerca e sviluppo a prescindere dal tipo di contratto di lavoro intrattenuto. Oltre che nel dettato normativo, l'interpretazione sostenuta trova fondamento nella considerazione che i progetti di ricerca sono generalmente sviluppati e organizzati dagli amministratori con l'ausilio dei collaboratori a progetto. L'esclusione di tali lavoratori dall'applicazione dell'agevolazione svuoterebbe di contenuto la norma in discorso rendendo di fatto inoperante una agevolazione fiscale significativa per lo sviluppo aziendale. Parere della Direzione L'articolo 11 del D.lgs. n. 446 del 1997, al comma 1, lettera a), stabilisce che i soggetti indicati nelle lettere da a) ad e) dell'articolo 3 del medesimo decreto possano portare in deduzione nella determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell'IRAP, tra l'altro, i "costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo". Con riferimento a tale disposizione agevolativa, introdotta con il comma 347 dell'articolo 1 della legge Finanziaria per il 2005, questa Amministrazione ha avuto modo di fornire chiarimenti in particolare con la circolare n. 13 del 5 aprile 2005. Con tale circolare e' stato precisato che la deducibilita' spetta in relazione a tutti i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca, sia di base che applicata. In particolare, per quanto oggetto della presente istanza di interpello si precisa che l'agevolazione in commento trova applicazione anche per i costi relativi agli addetti alla ricerca e sviluppo che operano sulla base di rapporti di collaborazione. Come rilevato dall'istante, infatti, la norma in esame non subordina il riconoscimento dell'agevolazione alla circostanza che il lavoratore operi sulla base di un particolare contratto di lavoro. La disposizione in commento, tesa ad agevolare il settore della ricerca, individua i soggetti per i quali e' possibile beneficiare della deduzione nei lavoratori addetti alla ricerca e sviluppo a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata. Tale interpretazione trova conferma anche nelle osservazioni formulate Pagina 1 airatubirt enoizatnemucod id oizivreS Risoluzione del 04/05/2006 n. 57 nella relazione tecnica alla legge Finanziaria per il 2005. In tale documento, infatti, vengono ricondotti nell'ambito dei soggetti agevolati i ricercatori, il personale tecnico e tutto il personale ausiliario addetto alla ricerca, prescindendo, anche in tale sede, dal dettaglio delle tipologie di contratti di lavoro. Sulla base della formulazione adottata dalla norma, si ritiene, pertanto che nella quantificazione della deduzione per il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo devono essere considerate anche le spese sostenute per le prestazioni rese dai lavoratori a progetto e dagli amministratori nella misura in cui le stesse siano riferite alle competenze espletate da tali lavoratori nell'ambito della ricerca e sviluppo. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ...., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. Pagina 2

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