Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, ai sensi dell’articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78
Qual è il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per compensare il credito d'imposta destinato alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 247/E del 2009 istituisce il codice tributo "6822" per permettere alle imprese di autotrasporto di utilizzare il credito d'imposta relativo all'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione tramite il modello F24. Questo credito d'imposta era stato previsto dal decreto legge 78/2009 (convertito nella legge 102/2009) come alternativa ai contributi diretti, lasciando alle imprese la facoltà di scegliere tra credito d'imposta o contributo diretto. Nel modello F24, il codice 6822 va indicato nella sezione "Erario" sia per la compensazione (colonna "Importi a credito compensati") sia per la restituzione con interessi in caso di ravvedimento. Il campo "Anno di riferimento" deve essere compilato nel formato AAAA con l'anno in cui avviene la compensazione o la restituzione, permettendo così alle imprese di autotrasporto di gestire agevolmente questo beneficio fiscale attraverso i normali strumenti di versamento telematico.
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Riferimento normativo
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, ai sensi dell’articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78
Testo normativo
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
RISOLUZIONE N. 247/E
Roma, 15 settembre 2009
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del
credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per
l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, ai sensi
dell’articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies della legge 3
agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni del decreto
legge 1 luglio 2009, n. 78.
L’articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, della legge 3 agosto
2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, ha stabilito
che i contributi alle imprese di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di
ultima generazione, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito
d’imposta , da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i
destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo
diretto.
Per consentire, l’utilizzo in compensazione del suddetto credito
d’imposta, tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
“6822” – denominato “credito d’imposta a favore delle imprese di
autotrasporto, ai sensi dell’articolo 17, commi 35 undecies e 35
duodecies, legge 102/2009, di conversione del dl 78/2009.”
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è esposto
nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“Importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati”,
per la restituzione comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo “Anno di
riferimento “ è valorizzato nel formato “AAAA”, con l’anno in cui si effettua la
compensazione ovvero la restituzione.
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Il codice tributo 6822 è lo strumento operativo per compensare il credito d'imposta in materia di autotrasporto, disciplinato dall'articolo 17 della legge 102/2009. Commercialisti e consulenti fiscali lo utilizzano per gestire le agevolazioni su mezzi pesanti di ultima generazione, applicando le regole di compensazione previste dal decreto legislativo 241/1997 e le disposizioni su ravvedimento e restituzione con interessi secondo il decreto legislativo 472/1997.
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