Risoluzione AdE In vigore Agevolazioni

Risoluzione AdE 1/2020

Ulteriori chiarimenti - Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile - Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27

Pubblicato: 15/05/2020 In vigore dal: 15/05/2020 Documento ufficiale

Quali documenti sono necessari per beneficiare della detrazione fiscale del 30% sulle donazioni effettuate al Dipartimento della Protezione Civile per l'emergenza COVID-19?

Spiegato da FiscoAI
L'articolo 66 del decreto-legge "Cura Italia" (n. 18/2020) prevede una detrazione dall'imposta lorda del 30% per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2020 a favore dello Stato e di enti pubblici per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino a un massimo di 30.000 euro. Per documentare il sostenimento dell'onere e accedere al beneficio fiscale, è sufficiente possedere la ricevuta del versamento bancario o postale, oppure l'estratto conto nel caso di pagamento con carta di credito, debito o prepagata, purché risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza COVID-19. La risoluzione chiarisce che anche i versamenti effettuati sul conto di Tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono idonei a documentare la donazione, equiparando così i donatori che hanno versato prima dell'apertura dei conti dedicati a quelli che hanno donato successivamente. Questo approccio semplificato evita disuguaglianze tra i contribuenti e facilita l'amministrazione della documentazione probatoria in sede di dichiarazione dei redditi.

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Riferimento normativo

Ulteriori chiarimenti - Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile - Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27

Testo normativo

RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali Roma, 14 maggio 2020 OGGETTO: Ulteriori chiarimenti - Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27. QUESITO La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile (di seguito Dipartimento), con nota del 13 maggio u.s., ha chiesto ulteriori chiarimenti in ordine alla documentazione probatoria della avvenuta donazione, al fine di beneficiare delle agevolazioni ex art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, “Cura Italia”, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare il Dipartimento, dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020, in cui viene precisato che in merito ai bonifici disposti, a favore del Dipartimento, nei conti correnti cod. IBAN: 1T84Z0306905020100000066387 e IT66J0306905020100000066432, appositamente aperti ex articolo 99 del citato decreto legge n. 18 del 2020, è 2 sufficiente che dalle “ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19”, chiede di confermare che anche la copia del bonifico effettuato nel conto di Tesoreria n. 22330 è sufficiente per consentire al donatore di beneficiare della detrazione ex articolo 66. Il Dipartimento, in particolare, fa presente che prima dell'apertura dei predetti conti correnti dedicati, ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 2020, lo stesso era già “autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri”. Ciò posto, al fine di non creare disuguaglianze tra coloro che nell'immediatezza dello slancio umanitario, hanno disposto bonifici, ai sensi del citato articolo 4, della OCDPC e coloro che hanno donato versando nei conti correnti autorizzati ai sensi dell'articolo 99, del citato decreto legge n. 18 del 2020, ai fini del riconoscimento del predetto beneficio fiscale, il Dipartimento chiede se, in applicazione dei chiarimenti forniti nella predetta risoluzione, possa, mediante un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito istituzionale, informare i donatori che, ai fini della documentazione da possedere per far valere l'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi, gli stessi possano esibire copia del bonifico effettuato sul conto corrente effettuato nel conto di Tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 3 PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalle legge 24 aprile 2020, n. 27, è finalizzato a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19. In particolare, il comma 1 del citato articolo 66 stabilisce che «Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30.000 euro. ». Con le stesse finalità il successivo comma 2 prevede che « Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.». Fermi restando tutti gli specifici chiarimenti di prassi resi fino ad oggi sulle erogazioni in parola (quali la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, la risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020 e la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020), si evidenzia quanto segue. 4 Per quel che attiene la documentazione attestante il sostenimento dell'onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 66, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tuttavia, attese le disposizioni previste dall'articolo 99 del decreto- legge Cura Italia, si ritiene sufficiente, ai fini della detrazione di cui all'articolo 66 in commento, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Al riguardo, stante le medesime ragioni di semplificazione che hanno portato alle precisazioni rese nella risoluzione citata e attesa la disposizione prevista dalla citata Ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, che autorizza il Dipartimento a “ricevere risorse finanziare derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330”, si ritiene applicabile alla fattispecie in esame quanto già chiarito nella predetta risoluzione (confermata anche dalla successiva circolare del 6 maggio 2020, n. 11/E), sia con riferimento alla ammissione del beneficio della detrazione che con riferimento ai versamenti 5 effettuati al Dipartimento della Protezione Civile sul conto di Tesoreria n. 22330. *** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE Antonio Dorrello (firmato digitalmente)

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