Disposizioni di attuazione dell’articolo 23, comma 41, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Comunicazione da parte degli operatori finanziari richiamati dall’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Modifiche al provvedimento del 29 dicembre 2011
Qual è il termine entro il quale gli operatori finanziari devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni con carte di pagamento superiori a 3.600 euro rilevanti ai fini IVA?
Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 98/2011 stabilisce l'obbligo per gli operatori finanziari (banche, istituti di credito e società di pagamento) di comunicare all'Agenzia delle Entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate mediante carte di credito, debito o prepagate. Questo obbligo rientra nelle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari e contrasto all'evasione fiscale. Il presente provvedimento del 7 novembre 2013 proroga il termine di adempimento al 31 gennaio 2014, precedentemente fissato al 12 novembre 2013. La proroga è stata concessa per consentire agli operatori finanziari di sviluppare e testare il software necessario per l'invio dei dati secondo la nuova struttura informativa, definita in consultazione con le associazioni di categoria, e per gestire i carichi di lavoro sulla piattaforma Entratel, interessata contemporaneamente da altri flussi comunicativi. L'obbligo riguarda principalmente banche, istituti di credito, società di pagamento e tutti i soggetti qualificati come operatori finanziari secondo il DPR 605/1973, e rappresenta uno strumento di controllo e prevenzione dell'evasione fiscale nel settore dei pagamenti elettronici.
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Riferimento normativo
Disposizioni di attuazione dell’articolo 23, comma 41, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Comunicazione da parte degli operatori finanziari richiamati dall’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Modifiche al provvedimento del 29 dicembre 2011
Testo normativo
Prot. 2013/130406
Disposizioni di attuazione dell’articolo 23, comma 41, del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98. Comunicazione da parte degli operatori finanziari richiamati dall’articolo 7, sesto
comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, delle
operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui
pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Modifiche al
provvedimento del 29 dicembre 2011.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
Dispone:
1. Proroga
1.1 Il termine del 30 aprile 2012, previsto al punto 1.2 del provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011, già prorogato al 12 novembre
2013 viene ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2014.
Motivazioni
Il presente provvedimento modifica il termine previsto dal Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2013 prorogandolo al 31 gennaio
2014.
Il termine viene differito per dare modo ai soggetti obbligati di predisporre il
software necessario all’invio dei dati in funzione della nuova struttura delle informazioni,
di recente consolidata in consultazione con le principali associazioni di categoria, e delle
relative specifiche tecniche.
Il rinnovo è disposto, inoltre, allo scopo di definire una diversa e più ampia
scansione temporale degli adempimenti comunicativi, in considerazione degli elevati
livelli di impegno del canale Entratel, interessato contestualmente dai flussi relativi ad
altri adempimenti.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (art 23, comma 41).
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010 n. 122 (art. 21).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10,
23, 24 e 25).
2
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e
3).
Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Art. 4, primo
comma, lettere a) e b) e art. 7, sesto comma).
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, prot.
2010/184182.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2012.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 11 ottobre 2012.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 7 novembre 2013
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera
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Il provvedimento disciplina la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate con carte di pagamento, rientrando nella normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e negli obblighi di segnalazione previsti dal DPR 605/1973. Commercialisti e operatori finanziari devono conoscere le specifiche tecniche di trasmissione dati, i termini di adempimento e le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per garantire la corretta applicazione della normativa antievasione.
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