Provvedimento AdE In vigore Procedimenti

Provvedimento AdE 94/2016

Comunicazione all’Agenzia delle entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94 in assenza di rettifiche dei dati di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto.

Pubblicato: 01/01/2016 In vigore dal: 01/01/2016 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i termini per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi al canone televisivo da parte delle imprese elettriche?

Spiegato da FiscoAI
Questo provvedimento disciplina come le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati sul canone televisivo che viene addebitato sulle fatture di energia elettrica. La normativa si applica alle società che gestiscono la fornitura di energia e riguarda la trasmissione dei dati relativi al canone TV riscosso presso i clienti domestici. In pratica, quando un'impresa elettrica non ha rettifiche da comunicare rispetto ai dati già trasmessi mensilmente, deve inviare una comunicazione di conferma entro il 31 marzo di ogni anno, utilizzando le modalità tecniche specificate nel provvedimento del 4 luglio 2016. Per le aziende e i commercialisti, è importante sapere che questa comunicazione rappresenta la finalizzazione dei dati dell'anno precedente e deve essere trasmessa secondo le specifiche tecniche pubblicate nel sito dell'Agenzia delle entrate, con eventuali aggiornamenti comunicati periodicamente.

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Riferimento normativo

Comunicazione all’Agenzia delle entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94 in assenza di rettifiche dei dati di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto.

Testo normativo

PROT. N. 18708 Comunicazione all’Agenzia delle entrate, da parte delle imprese elettriche, dei dati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94 in assenza di rettifiche dei dati di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Modalità di trasmissione dei dati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, in assenza di rettifiche dei dati di cui all’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto 1.1 In assenza di rettifiche da comunicare all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94, le imprese elettriche trasmettono una comunicazione all’Agenzia delle entrate con cui si confermano i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nell’anno precedente, trasmessi ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto. 1.2 La comunicazione di cui al punto 1.1, è effettuata entro il 31 marzo di ciascun anno con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia 2 delle entrate del 4 luglio 2016 secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato A. 1.3 Le specifiche tecniche di cui all’allegato A sostituiscono integralmente le specifiche tecniche contenute nell’allegato A del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2016. 1.4 Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di cui all’allegato A sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne è data relativa comunicazione. Motivazioni L’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel modificare l’articolo 1, comma 2, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, ha introdotto una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica ed ha previsto il pagamento del canone TV in dieci rate mensili, mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche. La citata legge n. 208 del 2015, inoltre, ha demandato le disposizioni attuative della norma ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato in data 13 maggio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2016. Il suddetto decreto dispone, all’articolo 5, comma 2, che le imprese elettriche trasmettono mensilmente, all’Agenzia delle entrate, i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nel mese precedente. Il successivo comma 3 stabilisce, inoltre, che imprese elettriche, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono all’Agenzia delle entrate le rettifiche dei dati di cui al citato articolo 5, comma 2, al fine di rendere definitivi i dati relativi all’anno precedente, da utilizzare ai fini delle attività di controllo di cui al medesimo articolo 5. Infine, l’articolo 5, comma 4, del richiamato decreto prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità di trasmissione dei dati sopra menzionati. 3 Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2016 sono stati, pertanto, individuati i termini e le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei predetti dati. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 aprile 2017, esclusivamente per i dati relativi al 2016, primo anno di avvio del nuovo sistema di riscossione del canone tv ad uso privato, considerato che le modalità tecniche approvate con il citato provvedimento del 4 luglio 2016 non consentivano, in assenza di rettifiche, la possibilità di confermare i dati precedentemente trasmessi, è stata prevista una comunicazione all’Agenzia delle entrate, che poteva essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, firmata digitalmente, o spedita a mezzo del servizio postale mediante raccomandata, con cui le imprese elettriche confermavano i dati di dettaglio relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso, già trasmessi ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del menzionato decreto n. 94 del 2016. A decorrere dall’anno in corso, la conferma dei dati relativi al canone addebitato, accreditato e riscosso nell’anno precedente, è effettuata entro il 31 marzo di ogni anno con le modalità previste dal citato provvedimento del 4 luglio 2016, secondo le specifiche tecniche allo scopo implementate. Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Normativa di riferimento Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246, recante la disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni; 4 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2016; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 aprile 2017. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 23 gennaio 2018 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Ernesto Maria Ruffini (firmato digitalmente) L’originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente.

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Il provvedimento AdE 94/2016 regola la comunicazione dei dati sul canone televisivo secondo l'articolo 5 del decreto ministeriale del 13 maggio 2016, disciplinando gli obblighi dichiarativi delle imprese elettriche. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i termini di trasmissione, le specifiche tecniche e le modalità di rettifica dei dati per garantire la corretta gestione degli adempimenti tributari legati alla riscossione del canone TV su fatture di energia elettrica.

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