Provvedimento AdE In vigore Agevolazioni

Provvedimento AdE 83/2012

Credito d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, istituito dall’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Definizione della misura percentuale massima del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza (ar

Pubblicato: 20/08/2015 In vigore dal: 20/08/2015 Documento ufficiale

Qual è la percentuale massima di credito d'imposta riconosciuta nel 2015 per le imprese danneggiate dal terremoto dell'Emilia del 2012, e come si utilizza?

Spiegato da FiscoAI
Il provvedimento AdE 83/2012 definisce le modalità di erogazione di un credito d'imposta destinato alle imprese e ai lavoratori autonomi che hanno subito danni dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Per le richieste presentate nel 2015 relative ai costi sostenuti nel 2014, la percentuale massima riconosciuta è pari al 43,0133% dell'importo complessivo richiesto, calcolata sul rapporto tra le risorse disponibili (9.943.082 euro) e il totale delle richieste valide (23.116.292 euro). Il credito spettante si determina applicando questa percentuale all'importo richiesto e troncando il risultato alla seconda cifra decimale. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente tramite modello F24 presentato telematicamente all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento. L'Agenzia effettua controlli automatizzati su ogni F24 ricevuto e scarta le operazioni in cui il credito utilizzato supera l'importo spettante o la richiesta non è stata validamente presentata.

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Riferimento normativo

Credito d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, istituito dall’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Definizione della misura percentuale massima del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza (ar

Testo normativo

Prot. n. 91825/2015 Credito d’imposta per le imprese e i lavoratori autonomi danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, istituito dall’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Definizione della misura percentuale massima del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza (art. 4, commi 2 e 3, del decreto Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013 e art. 1, comma 1, lett. b), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 ottobre 2014) IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Definizione della misura percentuale massima del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza La misura percentuale massima del credito d’imposta spettante è pari al 43,0133 per cento dell’importo complessivo del credito d’imposta richiesto nel 2015, per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza. L’importo risultante dall’applicazione della predetta misura percentuale all’ammontare complessivo del credito richiesto nel 2015 deve essere troncato alla seconda cifra decimale. 2 2. Modalità di utilizzo del credito d’imposta Il credito d’imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento. L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato la richiesta di attribuzione del credito d’imposta, oppure qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare del credito spettante ai sensi del punto 1, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Motivazioni L’articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, istituisce un credito d’imposta a favore dei soggetti che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività d’impresa o di lavoro autonomo in uno dei comuni interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e che per effetto del sisma hanno subìto la distruzione o l’inagibilità dell’azienda, dello studio professionale, oppure la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività. Il decreto Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, recante le disposizioni attuative del credito d’imposta, prevede per l’accesso al contributo la presentazione di una istanza all’Agenzia delle Entrate e demanda alla medesima Agenzia la determinazione della misura del credito d’imposta spettante per ciascun anno, calcolata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del credito richiesto. Inoltre, il menzionato decreto prevede che la misura percentuale sia comunicata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. In attuazione delle disposizioni sopra riportate, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 aprile 2014, con il quale è stato approvato il 3 modello da utilizzare per la richiesta di attribuzione del credito d’imposta e sono stati stabiliti i termini di presentazione delle richieste nonché il termine iniziale di utilizzo del credito d’imposta. Successivamente, l’articolo 1, comma 9-septies, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 (aggiunto in sede di conversione dalla legge 26 giugno 2014, n. 93) ha modificato la disciplina del credito d’imposta, prevedendo l’ampliamento delle modalità di attestazione del danno e della platea dei beneficiari nonché l’estensione al 31 dicembre 2014 del periodo agevolato. Con il presente provvedimento è resa nota la misura percentuale massima del credito d’imposta spettante relativa al credito richiesto nel 2015 per i costi agevolabili sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza. La misura del credito d’imposta è determinata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate per il 2015, pari a euro 9.943.082, e l’ammontare complessivo del credito richiesto per i costi sostenuti nel 2014 e per quelli non indicati nelle eventuali richieste presentate in precedenza, pari ad euro 23.116.292, risultante dalle istanze validamente presentate nel 2015. Al fine di garantire il rispetto del limite di spesa e impedire indebiti utilizzi, con il presente provvedimento è inoltre stabilito che il credito d’imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, così come indicato al punto 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 aprile 2014. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4); 4 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012; Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese; Decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia- Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali; Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014, di attuazione dell’articolo 67-octies del decreto-legge n. 83 del 2012; Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre 2014, di integrazione e modifica del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2013; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 aprile 2014 di approvazione della richiesta di attribuzione del credito d’imposta per i soggetti danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui all’articolo 67-octies del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e di definizione dei termini di presentazione delle domande; La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 07/07/2015 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Rossella Orlandi

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Il credito d'imposta per danni da sisma si applica secondo l'articolo 67-octies del decreto-legge 83/2012 ed è disciplinato da decreti attuativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la validità della richiesta originaria, calcolare correttamente la percentuale di riconoscimento, e utilizzare esclusivamente il modello F24 telematico per evitare lo scarto dell'operazione di compensazione. La misura percentuale varia annualmente in base al rapporto tra stanziamenti e richieste totali.

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