Provvedimento AdE In vigore Agevolazioni

Provvedimento AdE 8/2016

Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni

Pubblicato: 01/01/2016 In vigore dal: 01/01/2016 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di presentazione della comunicazione per fruire del credito d'imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e nelle Zone Economiche Speciali?

Spiegato da FiscoAI
Il Provvedimento AdE 8/2016 definisce le procedure attraverso cui le imprese possono richiedere il credito d'imposta per investimenti effettuati nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, nonché per investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES). La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate utilizzando un modello standardizzato, disponibile dal 25 settembre 2019, e trasmessa telematicamente attraverso il software "Creditoinvestimentisud" (CIM17), scaricabile gratuitamente dal sito dell'Agenzia. Il credito d'imposta sisma è riconosciuto fino al 31 dicembre 2019 nelle misure del 25% per grandi imprese, 35% per medie e 45% per piccole imprese, mentre per le ZES la scadenza è prorogata al 31 dicembre 2020 con un limite massimo di 50 milioni di euro per progetto. Il credito può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, con specifici codici tributo che saranno comunicati con separata risoluzione.

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Riferimento normativo

Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni

Testo normativo

Prot.n. 670294 Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 1.1. I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (di seguito “credito d’imposta sisma”), e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (di seguito “credito d’imposta ZES”), presentano all’Agenzia delle entrate l’apposita comunicazione, avvalendosi del modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, che a tal fine è aggiornato e sostituito con il modello allegato al presente provvedimento. 1.2. Il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, con le relative istruzioni, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il precedente modello a partire dal 25 settembre 2019. A decorrere dalla predetta data è consentita la presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma e del credito d’imposta ZES. 1.3. La trasmissione telematica della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma e del credito d’imposta ZES è effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato “Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La versione aggiornata del software è resa disponibile a partire dal 25 settembre 2019. 2. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 2.1. Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, sono apportate le modifiche contenute nel modello e nelle relative istruzioni facenti parte integrante del presente provvedimento. 2 3. Definizione delle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta sisma e del credito d’imposta ZES 3.1. Il credito d’imposta sisma e il credito d’imposta ZES sono utilizzabili in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i relativi codici tributo da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. Motivazioni L’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successivamente modificato dall’articolo 44, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. In particolare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 18-quater, il credito d’imposta per gli investimenti nei territori del sisma è attribuito, fino al 31 dicembre 2019, nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese. Con la decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018, pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza il 15 maggio 2018, la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di cui al citato articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. L’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, prevede benefici fiscali e altre agevolazioni a favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che avviano 3 un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES). In particolare, il comma 2 del citato articolo 5 amplia, in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, la portata del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. In primo luogo, è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2020, la possibilità di usufruire di tale agevolazione. In secondo luogo, è elevato a 50 milioni di euro l’ammontare massimo del costo complessivo dei beni acquisiti, per ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d’imposta. Atteso il rinvio operato dal comma 2 dell’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e dal comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, alle norme che disciplinano il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, anche per l’accesso alle predette misure agevolative va presentata la comunicazione all’Agenzia delle entrate. Al fine, pertanto, di dare attuazione al credito di imposta sisma e al credito di imposta ZES, attese le peculiarità previste dai rispettivi quadri normativi rispetto al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (differente ambito territoriale, “maggiorazione” del limite massimo agevolabile per ciascun progetto d’investimento nelle ZES, diverso periodo agevolato, esclusione delle imprese operanti nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura), è necessario un aggiornamento della procedura attualmente utilizzata per richiedere l’autorizzazione alla fruizione di tale ultimo credito d’imposta. Con il presente provvedimento sono, pertanto, definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sisma e per la fruizione del credito d’imposta ZES. In particolare, viene disposto che la comunicazione è presentata all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017, e che il predetto modello e le relative istruzioni, al fine di adeguarli alla disciplina del credito di 4 imposta sisma e del credito d’imposta ZES, sono sostituiti dal modello e dalle istruzioni facenti parte integrante del presente provvedimento. In considerazione dei tempi tecnici necessari per l’aggiornamento delle procedure informatiche, tenuto anche conto degli adempimenti connessi all’assolvimento degli obblighi unionali relativamente al credito d’imposta ZES, la data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione della comunicazione per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma dal 24 agosto 2016 e della comunicazione per gli investimenti nelle ZES, mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello, è fissata al 25 settembre 2019. Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Disciplina normativa di riferimento Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” (art. 18-quater); Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (art. 44, comma 1); Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” (art. 5); 5 Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (allegati 1, 2 e 2-bis); Legge 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (art. 1, commi da 98 a 108); Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili; Decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018 della Commissione europea; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017, recante “Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18”; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2017, recante “Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017”. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 9 agosto 2019 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Antonino Maggiore Firmato digitalmente 6

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